Cassazione Penale, Ordinanza n. 05878/2025 del 13/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Roma a pena detentiva e pecuniaria per il reato ascritto. Con un unico motivo deduceva vizio di motivazione, censurando la decisione di merito nella parte in cui aveva determinato la pena base in misura superiore al minimo, ritenendo le circostanze attenuanti generiche solo equivalenti alla contestata recidiva, anziché prevalenti. Sosteneva, in sostanza, che il trattamento sanzionatorio fosse stato illegittimamente aggravato per effetto del giudizio di bilanciamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo, osservando che la giurisprudenza di legittimità considera non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 4, c.p. nella parte in cui vieta la prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata di cui all'art. 99, comma 4, c.p. Ne consegue che era corretto il giudizio di merito che aveva riconosciuto alle attenuanti generiche soltanto efficacia equivalente rispetto alla recidiva contestata. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non essendo emerso che l'inammissibilità fosse dipesa da assenza di colpa nella proposizione del ricorso.
Norme richiamate
prevede il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata; tale disciplina è ritenuta non manifestamente irragionevole e legittima.
individua la recidiva reiterata, rispetto alla quale le attenuanti generiche non possono prevalere nel giudizio di bilanciamento.
art. 3 Cost.
richiamato nel dedotto contrasto costituzionale dell'art. 69, comma 4, c.p., ma la questione è ritenuta manifestamente infondata.
art. 25 Cost.
richiamato nel dedotto contrasto costituzionale dell'art. 69, comma 4, c.p., ma la questione è ritenuta manifestamente infondata.
art. 27 Cost.
richiamato nel dedotto contrasto costituzionale dell'art. 69, comma 4, c.p., ma la questione è ritenuta manifestamente infondata.
in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di assenza di colpa, della somma in favore della Cassa delle ammende.
base normativa per le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata costituisce una scelta legislativa derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria del bilanciamento e non è, di per sé, irragionevole o arbitraria.
- Le attenuanti generiche non hanno la funzione di riequilibrare in termini generali la sproporzione del trattamento sanzionatorio, ma di valorizzare in misura contenuta la componente soggettiva del reato; perciò possono essere al più equivalenti alla recidiva reiterata, non prevalenti.
- Quando il motivo di ricorso censura la mancata prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata in un caso coperto dal divieto legale, la doglianza è manifestamente infondata.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 13 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05857/2025 del 13/02/2025
- ordinanza_penale · 13 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05862/2025 del 13/02/2025
- ordinanza_penale · 13 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05863/2025 del 13/02/2025
- ordinanza_penale · 13 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05864/2025 del 13/02/2025
- ordinanza_penale · 13 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05865/2025 del 13/02/2025
- ordinanza_penale · 13 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05866/2025 del 13/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →