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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06426/2026 del 17/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorreva avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sull'identità o su qualità personali proprie o di altri. Con il primo motivo deduceva manifesta illogicità della motivazione e insussistenza degli elementi costitutivi del reato ex art. 495 c.p., sostenendo in sostanza un travisamento dei fatti; il motivo è stato ritenuto generico e manifestamente infondato, poiché la condotta di chi, privo di documenti, fornisce ai carabinieri false generalità durante un controllo stradale integra il reato di falsa attestazione, distintivo rispetto all'art. 496 c.p. Con il secondo motivo lamentava ancora illogicità della motivazione e erronea valutazione delle prove, ma senza specificare i concreti passaggi della sentenza censurati, con violazione dell'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. e dei canoni di autosufficienza del ricorso. Con il terzo motivo denunciava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ma la censura è stata reputata non deducibile in cassazione perché reiterativa di doglianze già prospettate in appello e non specifica; inoltre non venivano indicati elementi positivi idonei a fondare la tenuità del fatto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, il secondo generico e inammissibile per difetto di specificità, e il terzo non deducibile in sede di legittimità perché meramente riproduttivo delle doglianze di appello e privo di specifici elementi a sostegno della particolare tenuità del fatto. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 495 c.p.

    Integra il reato la condotta di chi, privo di documenti di identificazione, renda ai pubblici ufficiali false dichiarazioni sulla propria identità nel corso di un controllo, perché tali dichiarazioni assumono valore di attestazione sulle proprie qualità personali.

  • art. 496 c.p.

    Richiamato in funzione differenziale: la falsa attestazione ex art. 495 c.p. si distingue dall'ipotesi di false dichiarazioni sulla identità prevista da questa norma secondo la lettura consolidata della giurisprudenza.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Il motivo che prospetta travisamento del fatto deve rispettare i limiti e le modalità previste per il vizio di motivazione deducibile in cassazione; non può ridursi a mera contestazione del merito.

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Il ricorso deve contenere censure specifiche e puntuali, idonee a consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi; la mancanza di specificità comporta inammissibilità.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede l'individuazione di elementi positivi che la sorreggano; non basta una censura meramente assertiva o la riproposizione di doglianze già respinte.

  • art. 133, primo comma, c.p.

    Per escludere la particolare tenuità non è necessaria la disamina di tutti i parametri, essendo sufficiente indicare quelli ritenuti rilevanti in senso contrario.

Massime di principio

  • In tema di falsa attestazione a pubblico ufficiale, le false generalità rese a carabinieri durante un controllo stradale da un soggetto privo di documenti di identità possono integrare l'art. 495 c.p., perché la dichiarazione sulla propria identità costituisce attestazione sulle qualità personali quando non vi siano altri mezzi di identificazione immediata.
  • Il vizio di manifesta illogicità della motivazione non può essere dedotto in cassazione in modo generico o come mera rivalutazione del fatto: il ricorso deve indicare puntualmente i passaggi motivazionali censurati e i profili di travisamento dedotti nei limiti dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
  • L'atto di ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente; la riproposizione di doglianze già formulate in appello, senza una critica argomentata alla decisione impugnata, determina inammissibilità.
  • Il riconoscimento della particolare tenuità del fatto richiede la prospettazione di elementi positivi che ne dimostrino la sussistenza; non è sufficiente una doglianza apodittica o la sola insistenza su argomenti già disattesi nei gradi di merito.
  • Per escludere la particolare tenuità del fatto non occorre valutare analiticamente tutti i parametri dell'art. 133 c.p., essendo sufficiente che la motivazione individui gli elementi ritenuti decisivi in senso ostativo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFalsità in atto pubblicoCause di non punibilità
RamiProcesso penaleReati contro la fede pubblicaParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fattoInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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