Cassazione Penale, Sentenza n. 39142/2024 del 25/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Roma che aveva rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo di essere stato assolto per non aver commesso la rapina (la vittima non ha confermato il riconoscimento in dibattimento) e lamentando che la Corte d'appello avrebbe valorizzato a suo danno condotte estranee alla rapina (precedenti penali e ricettazione del motorino) senza rispettare l'ordine impartito dalla pronuncia rescindente della Corte di cassazione Sez. IV.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che l'indagato era stato sottoposto a fermo e custodia cautelare per il delitto di rapina e che, pur essendo poi assolto in dibattimento per mancato riconoscimento della vittima, la Corte territoriale aveva motivato il rigetto dell'istanza di riparazione con due profili rilevanti: (1) l'inverosimiglianza e la falsità della versione difensiva resa dall'imputato (mendacio) che, se causalmente rilevante ai fini della misura cautelare, può integrare colpa grave ostativa al riconoscimento della riparazione; (2) la condotta di fuga e resistenza a pubblico ufficiale alla vista degli agenti, ritenuta sproporzionata rispetto al solo reato di ricettazione e idonea a creare l'apparenza di responsabilità per la più grave rapina. La Corte ha precisato che il mendacio non è equiparabile al legittimo esercizio del diritto di difesa/silenzio dopo le modifiche legislative e ha ritenuto lecita l'indagine e la valorizzazione di quegli elementi dalla Corte territoriale. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
artt. 110, 112, 628, comma 3, nn. 1,2,3-bis
Riferimento alle fattispecie contestate (rapina in concorso e con le aggravanti indicate); tali disposizioni individuano i reati per i quali il ricorrente è stato indiziato
La Corte ha considerato che, anche dopo la modifica normativa, il mendacio dell'indagato durante l'interrogatorio, se causalmente rilevante rispetto alla misura cautelare, incide sulla valutazione della 'colpa grave' che può ostare al riconoscimento del diritto alla riparazione
Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 188
art. 4, comma 4, lett. b)
Richiamato come modifica alla disciplina processuale (art. 314 c.p.p.) che ha inciso sulla valutazione del rapporto tra silenzio/mendacio e diritto di difesa
art. 64, comma 3, lett. b)
Richiamato per distinguere il silenzio, esercizio legittimo del diritto di difesa, dalla falsa dichiarazione (mendacio) che non è assimilabile al silenzio protetto
Base normativa per la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso
Giurisprudenza della Cassazione
Sez. IV, n. 3755 del 20/01/2022 (Pacifico), Rv. 282581
Precedente richiamato che conferma la possibilità di valorizzare il mendacio ai fini della valutazione della colpa grave ostativa al riconoscimento della riparazione
Massime di principio
- La mera assoluzione in dibattimento non garantisce automaticamente il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione: è necessario valutare se sussiste 'colpa grave' dell'imputato che abbia rilevanza causale rispetto all'adozione della misura
- Le false dichiarazioni rese dall'indagato (mendacio), se causalmente rilevanti rispetto al fermo o alla misura cautelare, possono giustificare il diniego della riparazione; il mendacio non è assimilabile al diritto al silenzio
- L'esercizio del diritto di difesa mediante il silenzio resta protetto dalla norma, ma deve essere distinto dalle affermazioni mendaci che peggiorano la posizione dell'indagato
- La condotta materiale al momento dell'arresto (fuga, resistenza) può essere valutata come elemento che crea l'apparenza di responsabilità per reati più gravi e incidere sulla valutazione complessiva della responsabilità e della riparazione
- Se una Corte superiore annulla un provvedimento per ragioni specifiche, la Corte di merito successiva deve rispettare il perimetro dell'annullamento; tuttavia può comunque fondare la decisione su motivazioni legittime e diverse purché coerenti con i principi di diritto applicabili
- In ricorsi per riparazione è fondamentale dimostrare il nesso causale tra illegittimità dell'azione cautelare e la privazione della libertà; comportamenti personali dell'interessato che abbiano contribuito alla decisione cautelare possono interrompere tale nesso
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