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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28282/2023 del 09/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (erede)

La controversia

La controversia nasce nell'ambito di una procedura di eredità giacente aperta dopo il decesso di un soggetto. Il curatore aveva chiesto la chiusura della procedura, assumendo che i figli del de cuius, pur avendo formalmente rinunciato all'eredità, fossero rimasti nel possesso di beni ereditari e dovessero quindi considerarsi eredi accettanti puramente e semplicemente. In tale procedimento era intervenuta un'avvocata, titolare di crediti professionali verso il defunto, aderendo alla richiesta del curatore. Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile il suo intervento adesivo e aveva disposto la chiusura della procedura. In sede di reclamo, la Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile l'intervento dell'avvocata per mancata impugnazione della decisione di primo grado e aveva riformato l'ordinanza, ritenendo che le contestazioni sulla qualità di eredi dei familiari del de cuius dovessero essere trattate in un giudizio contenzioso, non essendo la procedura di eredità giacente destinata ad accertare definitivamente diritti. Con il ricorso per cassazione, l'avvocata ha dedotto: 1) nullità dell'ordinanza collegiale per difetto di sottoscrizione, essendo firmata dal solo presidente; 2) violazione degli artt. 100 e 105 c.p.c., sostenendo che in appello il suo non era più un intervento adesivo ma autonomo, volto a far accertare la qualità di eredi dei resistenti per incidere sulla gestione dell'asse e sui suoi crediti; 3) violazione dell'art. 92 c.p.c. per l'illegittima condanna alle spese, poiché il procedimento non sarebbe contenzioso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la procedura di eredità giacente ha natura non contenziosa e i provvedimenti di apertura o chiusura non sono ricorribili ex art. 111 Cost., non decidendo su diritti in modo definitivo; è ammissibile soltanto l'impugnazione del capo sulle spese, se autonomamente lesivo. Ha poi ritenuto infondati il secondo e il terzo motivo: la procedura di eredità giacente serve solo all'amministrazione e conservazione del patrimonio ereditario in attesa della devoluzione agli aventi diritto, sicché l'accertamento della qualità di erede è solo incidentale e non può essere oggetto di una domanda definitiva proposta in quel procedimento; una domanda in tal senso va introdotta in sede contenziosa, con conseguente inammissibilità dell'intervento autonomo nel reclamo. Quanto alle spese, la Corte ha confermato che nel reclamo camerale ex art. 739 c.p.c. il giudice può applicare le regole della soccombenza ex artt. 91 ss. c.p.c., anche se il procedimento conserva natura non contenziosa. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 372 c.p.c.

    solo gli atti che attengono all'ammissibilità del ricorso o del controricorso o alla nullità della pronuncia impugnata

    in cassazione è consentito il deposito limitato di atti rilevanti per l'ammissibilità del ricorso o per la nullità della decisione impugnata.

  • art. 132, n. 5 c.p.c.

    invocato per il dedotto difetto di sottoscrizione dell'ordinanza collegiale.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    richiamato come parametro della denunciata violazione di legge.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    richiamato come parametro della denunciata nullità della decisione.

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato a sostegno dell'interesse ad agire e dell'ammissibilità dell'intervento.

  • art. 105 c.p.c.

    richiamato per sostenere la possibilità di intervento autonomo del terzo.

  • art. 92 c.p.c.

    la Corte conferma che nel reclamo camerale può essere regolata la soccombenza e poste le spese a carico della parte risultata soccombente.

  • art. 111 Cost.

    il ricorso straordinario è riservato ai provvedimenti decisori e definitivi; non è esperibile contro i provvedimenti sulla chiusura della procedura di eredità giacente.

  • art. 739 c.p.c.

    il reclamo avverso provvedimenti camerali può dare luogo a regolazione delle spese secondo le regole della soccombenza.

  • artt. 91 ss. c.p.c.

    nel reclamo camerale, pur in assenza di contenzioso in senso proprio, trova applicazione estensiva la disciplina della soccombenza e delle spese.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • I provvedimenti che dispongono l'apertura o la chiusura dell'eredità giacente, pur reclamabili, non hanno natura decisoria definitiva su diritti e non sono quindi ricorribili per cassazione ex art. 111 Cost., salvo il capo autonomo sulle spese.
  • La procedura di eredità giacente ha funzione meramente conservativa e amministrativa del patrimonio ereditario; l'accertamento della qualità di erede è solo incidentale e non può essere chiesto in via definitiva in quel procedimento.
  • Un intervento autonomo del terzo nel reclamo camerale non è ammissibile se mira a ottenere un accertamento di merito che richiede un giudizio contenzioso distinto.
  • Nel reclamo avverso un provvedimento camerale il giudice può condannare alle spese applicando, in via estensiva, le regole della soccombenza degli artt. 91 ss. c.p.c., benché il procedimento resti non contenzioso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTestamento
RamiProcesso civileSuccessioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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