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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12567/2023 del 10/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

Un creditore ha impugnato il decreto di esecutività dello stato passivo del fallimento, sostenendo di aver provato il proprio credito mediante copia autentica notarile di un atto di consenso a iscrizione di ipoteca volontaria contenente anche una ricognizione del debito, accompagnato da sei assegni bancari non trasferibili emessi in favore del debitore e da ricevute di pagamento e distinte di carico/scarico. Il tribunale ha rigettato l’opposizione ritenendo insufficiente la prova dell’effettiva traditio della somma di denaro, affermando che spettasse all’opponente dimostrare l’incasso degli assegni tramite estratto conto. Nel ricorso per cassazione il creditore ha denunciato: violazione dell’art. 2697 c.c. in relazione agli artt. 2700 c.c. e 474 c.p.c., per non avere il tribunale valorizzato l’atto notarile di ricognizione; violazione dell’art. 1988 c.c., sostenendo che la ricognizione di debito dispensa il creditore dalla prova del rapporto fondamentale, presunto sino a prova contraria. Sono stati inoltre proposti ulteriori motivi, poi assorbiti, relativi ad altri profili di violazione di legge e del procedimento di verifica del passivo.

La decisione

La Corte ha ritenuto ammissibili i primi due motivi e li ha accolti. Ha affermato che la ricognizione di debito con data certa anteriore al fallimento è opponibile alla massa, perché fa presumere l’esistenza del rapporto fondamentale, salvo prova contraria dell’inesistenza o invalidità dello stesso, prova che grava sul curatore fallimentare. Ha quindi censurato il tribunale per aver preteso dal creditore la prova dell’incasso degli assegni e per non aver considerato l’effetto probatorio della ricognizione. Il decreto impugnato è stato cassato in relazione ai motivi accolti, con rinvio al Tribunale di Ancona in diversa composizione anche per le spese. I motivi restanti sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    regola il riparto dell’onere della prova; nel caso di ricognizione di debito, la prova dell’inesistenza o invalidità del rapporto fondamentale grava sul curatore che intenda opporla alla massa

  • art. 2700 c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla forza probatoria dell’atto notarile autenticato

  • art. 474 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla qualificazione del titolo e alla sua rilevanza probatoria/esecutiva

  • art. 1988 c.c.

    la ricognizione di debito dispensa il destinatario dalla prova del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria

  • art. 95, comma 2, l.fall.

    motivo di ricorso assorbito, concernente il procedimento di verifica del passivo

  • art. 99, comma 2, l.fall.

    motivo di ricorso assorbito, concernente l’opposizione allo stato passivo

  • art. 4 d.m. n. 55/14

    motivo di ricorso assorbito, relativo alla liquidazione delle spese

  • art. 24 Cost.

    richiamato nel motivo assorbito in relazione al diritto di difesa

Massime di principio

  • La ricognizione di debito avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento è opponibile alla massa dei creditori e fa presumere l’esistenza del rapporto fondamentale sottostante, salvo prova contraria dell’inesistenza o invalidità del rapporto.
  • Quando il credito sia assistito da una valida ricognizione di debito, il creditore è dispensato dall’onere di provare il rapporto causale originario; l’onere probatorio si sposta su chi contesta il credito, nel fallimento sul curatore.
  • In sede di opposizione allo stato passivo, il giudice non può ignorare l’efficacia probatoria della ricognizione di debito e non può pretendere dal creditore la prova dell’effettivo pagamento se la pretesa si fonda su un titolo che opera la presunzione di esistenza del rapporto sottostante.
  • L’omessa o errata indicazione della norma processuale nella rubrica del motivo di ricorso non comporta di per sé inammissibilità, se dalla illustrazione del motivo è possibile individuare agevolmente il vizio denunciato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoInadempimentoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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