Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34028/2025 del 16/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in tre distinte sentenze. La ricorrente, per il tramite dell'avv. Carlo Benini, ha dedotto: 1) violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.), sostenendo che era stata estradata in Italia solo per altro procedimento (p.p. n. 3209/23 pendente a Verona) e che il suo assenso all'estradizione riguardava unicamente quel procedimento, per cui il Tribunale di Busto Arsizio non avrebbe potuto adottare provvedimenti diversi; 2) mancata verifica, da parte del giudice dell'esecuzione, dei fascicoli del giudizio di cognizione e quindi assenza di accertamento se le cause ostative fossero già conosciute dal giudice della cognizione, avendo il giudice esecutivo acquisito solo l'elenco fornito dal Pubblico Ministero.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha confermato la legittimità della revoca con riferimento alle sospensioni concesse in precedenza (Tribunale di Varese 04/09/2018 e Tribunale di Forlì 27/10/2020), per le ragioni evidenziate nel casellario (nuove condanne non sospese nel quinquennio e precedente revoca con effetti retroattivi). Ha invece annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena concessa con sentenza del Tribunale di Busto Arsizio del 25/09/2024 (passata in giudicato il 26/11/2024), perché il giudice dell'esecuzione non aveva acquisito il fascicolo del giudizio di cognizione, in violazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità; ha disposto il rinvio al Tribunale di Busto Arsizio per un nuovo giudizio esclusivamente su tale punto. Per il resto il ricorso è stato respinto. Il Procuratore generale aveva chiesto il rigetto totale del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Norma citata come vizio di motivazione/erronea applicazione della legge a mezzo del motivo di cassazione: la ricorrente ha denunciato manifesta illogicità della motivazione e applicazione errata della legge.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.

    Richiamata per rappresentare le censure svolte in cassazione: carenza di verifiche sui fascicoli e vizio di motivazione/erronea applicazione della legge.

  • art. 164, comma quarto, cod. pen.

    art. 164, comma quarto c.p.

    Norma che individua le cause ostative alla concessione della sospensione condizionale della pena; la giurisprudenza afferma che la revoca è legittima se esistono cause ostative non conosciute dal giudice della cognizione, ma note al giudice dell'esecuzione, purché il giudice dell'esecuzione acquisisca il fascicolo per verificarle.

  • art. 18 d.lgs. 7 settembre 2010, n. 161 (principio di specialità)

    art. 18 d.lgs. 7/9/2010, n. 161

    Riferimento nel dictum citato: il riconoscimento di una sentenza straniera di condanna, in caso di trasferimento con consenso per l'esecuzione, non viola il principio di specialità e può determinare la revoca ex lege di benefici concessi per fatti anteriori.

  • Sez. 1, n. 47071 del 12/06/2018 (Gallo)

    Sez. 1, n. 47071 del 12/06/2018, Gallo, Rv. 274335 – 01

    Giurisprudenza richiamata per affermare che il riconoscimento di condanne straniere a seguito di trasferimento con consenso non contrasta con il principio di specialità e può comportare revoche ex lege di benefici.

  • Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015 (Longo)

    Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381 – 01

    Principio secondo cui il giudice dell'esecuzione, per verificare l'esistenza di cause ostative alla sospensione condizionale, deve acquisire il fascicolo del giudizio di cognizione quando le cause non risultano documentalmente note al giudice della cognizione.

  • Sez. U, n. 36460 del 30/05/2024 (Zangari)

    Sez. U, n. 36460 del 30/05/2024, Zangari, Rv. 287004 – 01

    Ribadisce che la revoca in sede esecutiva è legittima se la causa ostativa era ignota al giudice di primo grado e nota al giudice d'appello, a condizione che non sia stata devoluta con l'impugnazione; implica l'onere del giudice esecutivo di accertare la conoscibilità della causa.

  • Casellario giudiziale

    certificato del casellario giudiziale

    La Corte ha ritenuto che le sentenze passate in giudicato emergenti dal casellario costituiscono elemento idoneo e sufficiente a legittimare la revoca del beneficio quando mostrino l'intervenuta condanna non sospesa nei termini previsti.

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione che intenda revocare la sospensione condizionale della pena per cause ostative deve acquisire il fascicolo del giudizio di cognizione quando non risulti documentalmente che tali cause fossero note al giudice della cognizione;
  • Le iscrizioni e le sentenze riportate nel casellario giudiziale rappresentano, di regola, prova idonea ai fini della revoca quando evidenziano condanne successive non sospese nei termini rilevanti;
  • Una precedente revoca (anche adottata da altro giudice) ha efficacia retroattiva (ex tunc) e può precludere la successiva concessione di benefici intervenuta dopo le condanne divenute non sospese;
  • L'argomento relativo all'estradizione e al consenso limitato ad un altro procedimento non è decisivo se non adeguatamente documentato e dedotto tempestivamente davanti al giudice dell'esecuzione;
  • La difesa deve proporre e documentare le ragioni ostative già in sede esecutiva: la mancata acquisizione dei fascicoli o la mancata deduzione in quella sede può costituire motivo valido di impugnazione in Cassazione;
  • In sede di cassazione la parte deve indicare con precisione gli estremi e produrre documentazione utile: censure generiche o non corredate da copia degli atti rilevanti sono meno efficaci.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.