Cassazione Penale, Ordinanza n. 07291/2025 del 21/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza del tribunale emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. in relazione a un'imputazione per il reato di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio, deducendo un asserito difetto di motivazione sull'affermazione di responsabilità. La Corte rileva però che il ricorso non deduce alcuna delle censure consentite contro la sentenza di patteggiamento: non contesta l'espressione della volontà dell'imputato, né il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, né l'erronea qualificazione giuridica del fatto, né l'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Evidenzia che contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., il ricorso per cassazione è ammesso solo per motivi attinenti ai limitati profili ivi indicati. Poiché il ricorrente ha proposto una doglianza sul difetto di motivazione in ordine alla responsabilità, motivo non consentito nel peculiare regime delle impugnazioni del patteggiamento, l'impugnazione è stata dichiarata inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
la decisione impugnata è una sentenza di applicazione della pena su richiesta, soggetta al regime speciale di impugnazione.
da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis ... cod. proc. pen.
il ricorso avverso sentenza di patteggiamento è trattato nel rito camerale previsto per i ricorsi manifestamente inammissibili.
il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza
il sindacato di legittimità sulla sentenza ex art. 444 c.p.p. è circoscritto a tassativi motivi, con esclusione di censure sulla motivazione relativa alla responsabilità.
art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990
in ordine al reato di cui all'art.73, comma 1, d.P.R.309/1990
indica il titolo di reato oggetto dell'accordo di patteggiamento, relativo ai reati in materia di stupefacenti.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni altra doglianza è inammissibile.
- La censura di difetto di motivazione sulla responsabilità non è deducibile in cassazione contro la sentenza di patteggiamento, poiché tale tipo di decisione non consente un sindacato ordinario sulla tenuta motivazionale dell'affermazione di colpevolezza.
- Nel regime del patteggiamento, il controllo di legittimità resta limitato alla verifica della volontà dell'imputato, della corrispondenza tra richiesta e sentenza, della corretta qualificazione giuridica del fatto e della legalità della pena o della misura di sicurezza.
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