Cassazione Penale, Sentenza n. 00295/2026 del 07/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la conferma, da parte della Corte di appello di Milano, della condanna per i reati di falso materiale (per la contraffazione del certificato medico attestante esito positivo al test antigenico COVID) e falso ideologico (per la produzione in udienza della falsa certificazione) al fine di ottenere il rinvio di altro processo. Il ricorrente deduceva: 1) violazione di legge in relazione agli artt. 477 e 482 cod. pen., sostenendo che la coimputata Simona Natale si fosse assunta l'esclusiva responsabilità e dunque egli non potesse essere ritenuto responsabile del falso materiale; 2) violazione dell'art. 62-bis cod. pen., per non avere la Corte territoriale riconosciuto le circostanze attenuanti nella massima estensione, nonostante il presunto ruolo marginale del ricorrente nella vicenda.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere generico e declinato in fatto. Ha ritenuto congrua e logica la motivazione della Corte di appello che aveva accertato il coinvolgimento effettivo del ricorrente nella falsificazione, valutando non convincente l'esclusione di responsabilità prospettata dalla coimputata, anche per la tempistica e l'interesse concreto del ricorrente ad ottenere la certificazione falsa per rinviare altro procedimento. La Suprema Corte ha ricordato il divieto di rinnovare la valutazione del materiale probatorio offrendo una ricostruzione alternativa più plausibile, potendo sindacare solo vizi di legge o macroscopiche incongruenze nella motivazione. Quanto alle attenuanti generiche, la Corte ha rilevato che esse erano già state riconosciute dal Tribunale ma valutate equivalenti alla circostanza aggravante della recidiva infraquinquennale; la valutazione dei giudici di merito sul ruolo centrale del ricorrente è stata ritenuta insindacabile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Richiamato nel motivo di ricorso relativo alla responsabilità per falso materiale; la Corte di Cassazione non ha ritenuto che l'osservanza di tale norma fosse stata violata dalla motivazione della Corte di appello, poiché la responsabilità del ricorrente è stata logicamente e congruamente accertata.
Citato congiuntamente all'art. 477 nel motivo che contestava la qualificazione del reato; la Cassazione ha ritenuto il motivo generico e non idoneo a sovvertire la valutazione di merito.
Riferito alla richiesta di concedere le circostanze attenuanti nella massima estensione; la Corte ha osservato che le attenuanti erano state riconosciute ma bilanciate con la recidiva infraquinquennale, valutazione rimessa ai giudici del merito e insindacabile in assenza di vizi motivazionali.
Richiamato implicitamente con il principio che la Cassazione non può rivedere il materiale probatorio o offrire una ricostruzione alternativa dei fatti; può intervenire solo per vizio di legge, incongruenze manifeste, illogicità o omissione di circostanze dirimenti.
Norma invocata per la condanna alle spese e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha applicato tale disposizione e stabilito l'ammontare di euro 3.000,00.
Corte cost., sent. n. 186 del 2000
Richiamata in relazione alla valutazione dell'assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha ritenuto che non sussistesse tale assenza di colpa e ha disposto la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione che sia generico o dedotto 'in fatto' è inammissibile: è necessario indicare specifici e deducibili vizi di diritto.
- La Corte di Cassazione non rivede il materiale probatorio né propone ricostruzioni alternative dei fatti; può sindacare solo vizi di motivazione, violazioni di legge, illogicità manifeste o omissione di circostanze dirimenti.
- Le dichiarazioni autoassolutive o exculpatorie di una coimputata possono essere ritenute non convincenti se rese tardivamente o se sussistono forti elementi che attestano l'interesse della parte a fornire una versione favorevole a sé stessa.
- La valutazione delle circostanze attenuanti e il bilanciamento con aggravanti e recidiva rientrano nelle competenze dei giudici del merito e sono difficilmente sindacabili in cassazione se la motivazione appare logica e congrua.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato a spese e a versamenti alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; per evitare tali conseguenze occorre dimostrare l'assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
- Per impugnare efficacemente decisioni fondate su valutazioni probatorie, il difensore deve evidenziare vizi di legge o palesi lacune nella motivazione, non limitarsi a proporre una versione alternativa dei fatti.
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