Cassazione Civile, Ordinanza n. 22078/2025 del 31/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionario del credito)
La controversia
La controversia riguarda una procedura di sovraindebitamento nella quale era stato inizialmente omologato il piano del consumatore predisposto dal debitore. Un creditore originario aveva proposto reclamo contro l’omologa; il Tribunale, in sede di rinvio dopo una precedente cassazione, ha accolto il reclamo e ha rigettato la domanda di omologazione, ritenendo non provata la meritevolezza del debitore secondo il regime applicabile ratione temporis. Il debitore ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) sostiene che, per effetto della L. 176/2020, nelle procedure pendenti la meritevolezza non sarebbe più valutabile secondo il previgente criterio, ma solo in presenza di atti dolosi o frode ai creditori; 2) deduce che il reclamo del creditore sarebbe dovuto essere dichiarato inammissibile per omessa verifica del merito creditizio da parte della banca, invocando la condotta del creditore che avrebbe aggravato l’indebitamento; 3) lamenta un vizio di motivazione, assumendo che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere insufficiente il proprio reddito rispetto agli impegni assunti, senza considerare che la sostenibilità sarebbe venuta meno solo successivamente; 4) invoca la disciplina dell’art. 14 della L. 3/2012, assumendo che il piano eseguito non potesse più essere messo in discussione nei termini ritenuti dal Tribunale; 5) contesta la condanna alle spese, sostenendo di avere agito in buona fede e che non dovesse essere applicato il principio di soccombenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché la disciplina intertemporale della L. 176/2020 era già stata decisa nel precedente giudizio rescindente e perché la questione dell’inammissibilità del reclamo per omessa verifica del merito creditizio era nuova e non dedotta nei gradi precedenti. Ha ritenuto infondato il terzo motivo, osservando che la motivazione del Tribunale non era apparente né contraddittoria: il giudice di merito aveva argomentato in modo congruo che il debitore, già gravato da debiti e consapevole della precarietà di alcuni emolumenti, aveva assunto nuovi finanziamenti senza ragionevole prospettiva di adempimento. Ha ritenuto infondato anche il quarto motivo, chiarendo che l’art. 14 della L. 3/2012 disciplina annullamento e risoluzione dell’accordo di composizione della crisi, mentre qui si discuteva della legittimità dell’omologa del piano del consumatore; l’esecuzione del piano non eliminava l’interesse del reclamante. Infine, ha respinto il quinto motivo, ritenendo corretta la regolazione delle spese secondo soccombenza ex art. 91 c.p.c. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
la modifica sopravvenuta del regime del piano del consumatore non è stata applicabile nel caso concreto perché la domanda di sovraindebitamento era anteriore alla novella, secondo quanto già deciso nel precedente giudizio rescindente.
nel testo applicabile ratione temporis, l’omologa del piano del consumatore presupponeva la verifica della meritevolezza, escludendo che il consumatore avesse assunto obbligazioni senza ragionevole prospettiva di adempimento o avesse colposamente determinato il sovraindebitamento.
disciplina l’annullamento e la risoluzione dell’accordo di composizione della crisi per frode o inadempimento, non la legittimità dell’omologazione del piano del consumatore.
è richiamato nel secondo motivo, ma la Corte non ne fonda l’accoglimento e rileva la novità della censura.
è richiamato nel secondo motivo, ma la Corte non ne fonda l’accoglimento e rileva la novità della censura.
è richiamato nel secondo motivo, ma la Corte ritiene la questione nuova e già coperta dal precedente giudizio rescindente.
sono i parametri di impugnazione invocati nei vari motivi, ma la Corte respinge o dichiara inammissibili le censure perché non superano il vaglio di legittimità.
regola la condanna alle spese secondo il principio della soccombenza, applicato correttamente dal Tribunale e confermato dalla Corte.
la censura relativa alle spese è infondata perché la liquidazione segue il criterio ordinario della soccombenza.
viene richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato, in presenza del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio non possono essere rimesse in discussione le questioni già decise nel giudizio rescindente, salvo che si tratti di profili non coperti dal dictum rescindente e tempestivamente dedotti.
- In materia di piano del consumatore, quando trova applicazione il previgente art. 12-bis, comma 3, L. 3/2012, il debitore deve provare di avere assunto le obbligazioni con ragionevole prospettiva di adempimento e senza avere colposamente determinato il sovraindebitamento.
- La verifica della meritevolezza può essere desunta dal complessivo assetto della situazione economica del debitore al momento dell’assunzione dei nuovi debiti, valutando esposizione pregressa, redditi, stabilità delle entrate e sostenibilità degli ulteriori finanziamenti.
- La motivazione del giudice di merito è censurabile in cassazione solo se mancante, apparente o affetta da contraddizioni insanabili; non è sufficiente prospettare una diversa lettura dei fatti.
- Le norme che disciplinano annullamento o risoluzione di un accordo di composizione della crisi non sono automaticamente estensibili alla diversa fattispecie dell’omologazione del piano del consumatore.
- La regola della soccombenza ex art. 91 c.p.c. giustifica la condanna alle spese anche quando la parte soccombente abbia agito soggettivamente in buona fede.
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