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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15189/2025 del 06/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (parte privata)

La controversia

La controversia nasce da un procedimento di amministrazione di sostegno aperto nel 2012. Il giudice tutelare aveva revocato la nomina dell'amministratrice di sostegno per irregolarità nella redazione dei rendiconti periodici, mancanza di pezze giustificative e incongruenze nella gestione, nonostante i solleciti al deposito dei rendiconti. Contro tale decreto era stato proposto reclamo. La Corte d'appello aveva declinato la propria competenza, ritenendo applicabile la disciplina introdotta dal d.lgs. 149/2022 e quindi il reclamo al tribunale. Il Tribunale di Brindisi ha invece chiesto d'ufficio il regolamento di competenza sostenendo che, trattandosi di procedimento relativo a un'amministrazione di sostegno aperta prima del 28 febbraio 2023, dovesse applicarsi la disciplina previgente e quindi la competenza della Corte d'appello ex art. 720-bis c.p.c. Il ricorso per regolamento mirava dunque a stabilire se il reclamo contro il decreto del giudice tutelare fosse devoluto al tribunale o alla corte d'appello in ragione della disciplina transitoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il regolamento di competenza e ha affermato la competenza del Tribunale di Brindisi in composizione collegiale. Ha ritenuto che, in materia di amministrazione di sostegno, l'art. 473-bis.58 c.p.c. imponga il reclamo al tribunale contro i decreti del giudice tutelare e che la disciplina transitoria dell'art. 35, comma 1, del d.lgs. 149/2022 vada riferita al singolo procedimento instaurato dopo il 28 febbraio 2023, anche se inserito in un'amministrazione di sostegno già aperta in precedenza. Ha quindi enunciato il principio secondo cui la competenza per il reclamo è del tribunale e non più della corte d'appello per tutti i decreti del giudice tutelare emessi all'esito di un procedimento instaurato dopo il 28 febbraio 2023, anche nell'ambito di un'amministrazione di sostegno già aperta prima di tale data. Il processo deve essere riassunto davanti al Tribunale di Brindisi.

Norme richiamate

  • art. 473-bis.58 c.p.c.

    Contro i decreti del giudice tutelare è ammesso reclamo al tribunale, ai sensi dell’art. 739. Contro il decreto del tribunale in composizione collegiale è ammesso ricorso per cassazione.

    La norma introduce, per i procedimenti in materia di amministrazione di sostegno, il reclamo al tribunale contro i decreti del giudice tutelare, con ricorso per cassazione avverso il decreto del tribunale collegiale.

  • art. 739 c.p.c.

    È richiamato come regola generale del reclamo contro i decreti del giudice tutelare, applicabile alla materia dell'amministrazione di sostegno.

  • art. 35, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

    Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

    La disposizione transitoria va letta con riferimento al singolo procedimento instaurato nel corso dell'amministrazione di sostegno, non al procedimento originario di apertura della misura.

  • art. 720-bis c.p.c.

    regolato dall’art. 720-bis comma 2 cod. proc. civ.

    È la disciplina previgente richiamata dal Tribunale come base della competenza della corte d'appello per i reclami nei procedimenti di amministrazione di sostegno anteriori alla riforma.

  • artt. 404-413 c.c.

    Sono richiamati per descrivere la disciplina codicistica dell'amministrazione di sostegno e la sua natura di misura di protezione personale.

  • artt. 407-408 c.c.

    Sono indicati come norme che disciplinano il procedimento di apertura dell'amministrazione di sostegno e la nomina dell'amministratore.

  • art. 413 c.c.

    È richiamato come norma relativa alla cessazione dell'amministrazione e alla revoca dell'amministratore.

  • artt. 411 e 412 c.c.

    Sono richiamati per i poteri e gli interventi ulteriori del giudice tutelare nel corso dell'amministrazione di sostegno.

  • art. 5 c.p.c.

    È richiamato a sostegno del principio di perpetuatio iurisdictionis e dell'individuazione della disciplina processuale applicabile in base al momento di proposizione del singolo procedimento.

  • art. 11 disp. prel. c.c.

    È evocato per affermare che l'interpretazione dello ius superveniens processuale non può violare il principio di irretroattività della legge.

Massime di principio

  • In materia di amministrazione di sostegno, il reclamo contro i decreti del giudice tutelare spetta al tribunale ai sensi dell'art. 473-bis.58 c.p.c., con ricorso per cassazione avverso il decreto del tribunale collegiale.
  • La disciplina transitoria del d.lgs. 149/2022 va applicata al singolo procedimento instaurato nel corso dell'amministrazione di sostegno, non al solo procedimento originario di apertura della misura.
  • L'amministrazione di sostegno va considerata come istituto a durata potenzialmente protratta e articolato in distinti segmenti procedimentali autonomi, ciascuno suscettibile di autonoma impugnazione.
  • Un procedimento di amministrazione di sostegno originariamente aperto prima del 28 febbraio 2023 non rende automaticamente "pendenti" anche i successivi segmenti procedimentali introdotti dopo tale data ai fini dell'applicazione della disciplina previgente.
  • Il principio di perpetuatio iurisdictionis e la regola del tempus regit actum, in materia processuale, operano con riferimento agli atti e al procedimento di volta in volta instaurato, nel rispetto dell'irretroattività della legge processuale ove non diversamente disposto.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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