Cassazione Civile, Ordinanza n. 30375/2024 del 25/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto per un credito derivante da rapporti bancari ritenuti in sofferenza. La debitrice ha proposto opposizione deducendo varie censure in rito e nel merito. Il Tribunale, dopo aver disposto la mediazione obbligatoria, ha dichiarato improcedibile l’opposizione perché la mediazione era stata attivata tardivamente rispetto al termine assegnato e comunque oltre il termine di tre mesi previsto dall’art. 6 del d.lgs. 28/2010. La Corte d’appello ha confermato, ritenendo perentorio il termine di tre mesi e osservando che la tardiva attivazione impediva la prosecuzione del giudizio di opposizione. In cassazione la debitrice ha dedotto violazione dell’art. 5 del d.lgs. 28/2010 e dell’art. 24 Cost., sostenendo che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’onere di promuovere la mediazione dovesse gravare sull’opposto-creditore e non sull’opponente, che sarebbe convenuto in senso sostanziale; ha richiamato anche la giurisprudenza delle Sezioni Unite sulla scansione temporale della mediazione nelle opposizioni a decreto ingiuntivo. La resistente ha chiesto il rigetto, aderendo alla decisione di merito e invocando anche il prospective overruling.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il motivo introdotto in cassazione era costruito su una questione diversa da quella devoluta in appello: nel giudizio di merito la ricorrente aveva censurato soprattutto la lettura perentoria del termine e la tempestività della mediazione, mentre in cassazione aveva sostenuto per la prima volta che l’onere di attivare la mediazione spettasse all’opposto-creditore. Poiché tale diversa questione non risultava trattata nella sentenza impugnata né era stata adeguatamente allegata come già dedotta nei gradi di merito con specifica indicazione degli atti processuali, il motivo è stato ritenuto inammissibile per novità e difetto di autosufficienza. La Corte ha quindi confermato l’esito sfavorevole all’opponente, compensando integralmente le spese di legittimità e dando atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la disciplina della mediazione obbligatoria va coordinata con la fase processuale; la sentenza d’appello aveva ritenuto operante l’improcedibilità per mancato tempestivo esperimento della mediazione.
Il termine di tre mesi per l’espletamento della mediazione è stato considerato dalla Corte d’appello perentorio e la sua violazione idonea a impedire la prosecuzione del giudizio.
art. 24 Cost.
Invocato dalla ricorrente per sostenere che l’interpretazione della disciplina della mediazione non possa comprimere il diritto di difesa dell’opponente.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Norma processuale richiamata come parametro del motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge.
Richiamato per il controricorso depositato dalla cessionaria del credito.
Richiamato per giustificare la compensazione integrale delle spese di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- In cassazione non possono essere introdotte questioni nuove, diverse da quelle trattate nei gradi di merito o non ricavabili dalla sentenza impugnata, salvo che siano rilevabili d’ufficio; chi deduce una questione nuova deve allegare e indicare specificamente in quale atto del giudizio precedente l’abbia già proposta.
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: quando si contesta un punto non esaminato dalla sentenza impugnata, il ricorrente deve indicare in modo puntuale i termini della questione nei gradi di merito, altrimenti il motivo è inammissibile.
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la disciplina della mediazione obbligatoria va coordinata con le scansioni del processo, ma la questione sulla perentorietà dei termini e sul soggetto onerato dell’attivazione deve essere devoluta tempestivamente nei gradi di merito.
- La declaratoria di improcedibilità per mancato esperimento tempestivo della mediazione, se non specificamente censurata nei limiti del devolutum, consolida l’esito sfavorevole all’opponente e rende irrilevante in cassazione una diversa ricostruzione dell’onere di attivazione.
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