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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14303/2023 del 24/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (appaltatore)

La controversia

Una committente aveva convenuto in giudizio l'appaltatrice per ottenere: l'accertamento di non dovere più nulla a titolo di corrispettivo dell'appalto oltre quanto già pagato; la detrazione dal prezzo dei costi necessari per riparare gravi difetti costruttivi e altri vizi; la restituzione di una somma asseritamente indebitamente corrisposta; il risarcimento del danno per l'abbattimento di un albero pregiato durante i lavori. L'appaltatrice aveva a sua volta chiesto in via riconvenzionale il pagamento del saldo del corrispettivo. In primo e secondo grado le domande della committente erano state respinte e la riconvenzionale accolta, con sola riduzione del saldo. In cassazione la ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) violazione delle norme processuali sul rilievo di nullità e sul contraddittorio, lamentando che il contratto di appalto fosse stato inserito nel fascicolo di controparte in modo occulto e che l'acquisizione avrebbe dovuto essere eccepita tempestivamente; 2) violazione delle norme sulla disconoscimento delle scritture private, sostenendo che il termine per disconoscere il contratto non fosse decorso; 3) violazione delle norme sulla querela di falso e omesso esame di un fatto decisivo, deducendo la falsità manifesta delle sigle apposte sul contratto; 4) violazione delle norme sull'apprezzamento della prova e omesso esame di un documento, sostenendo che esistesse prova di un accordo a forfait sul corrispettivo, con determinazione onnicomprensiva del prezzo e sconto del 7%.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo e il secondo motivo perché, in tema di errores in procedendo, il controllo di legittimità è vincolato a quanto risulta dagli atti processuali; nel caso concreto la corte territoriale aveva accertato in modo incensurabile che il c.t.u. si era riferito al contratto in modo chiaro e non equivoco, sicché il documento doveva ritenersi acquisito al processo quanto meno in sede di perizia e gravavano sulla parte interessata sia l'eccezione di acquisizione irrituale sia il disconoscimento del documento. Ha respinto anche il terzo motivo perché la querela di falso non era stata adeguatamente supportata da specifiche indicazioni probatorie sulla falsità, né era stata dimostrata una falsità manifesta. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché mirava a sollecitare una nuova valutazione del fatto e della prova, non consentita in sede di legittimità. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 157, comma 2, c.p.c.

    L'eccezione di nullità o di irrituale acquisizione di un documento va sollevata tempestivamente dalla parte interessata quando il documento risulti comunque entrato nel processo.

  • artt. 101 e 115 c.p.c.

    Richiamati come norme processuali asseritamente violate, senza accoglimento della censura.

  • artt. 214, 215 e 216 c.p.c.

    Il disconoscimento della scrittura privata deve avvenire nei termini e con le forme previste; nel caso concreto la censura è stata respinta.

  • art. 221, comma 2, c.p.c.

    La querela di falso richiede l'indicazione di elementi e prove della falsità; in mancanza la domanda è inammissibile o infondata.

  • art. 355 c.p.c.

    Richiamato unitamente alla disciplina della querela di falso, senza esito favorevole per la ricorrente.

  • art. 111 c.p.c.

    Richiamato nella censura relativa alla valutazione del materiale probatorio.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    La ricorrente li invocava per contestare l'apprezzamento delle prove; la Corte ha escluso che ciò potesse tradursi in una nuova valutazione del merito.

  • art. 167 c.p.c.

    Richiamato nella doglianza sul preteso accordo a forfait e sulla prova della domanda riconvenzionale.

  • art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1-bis d.p.r. 115/2002

    Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di ricorso rigettato o inammissibile.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, quando sia denunciato un errores in procedendo, la Corte di cassazione controlla la violazione processuale sulla base della documentazione processuale risultante dagli atti e non mediante un accertamento autonomo del modo in cui il fatto processuale si è svolto.
  • Se un documento risulta comunque acquisito al processo e la sua acquisizione è controversa, la parte interessata deve eccepirne tempestivamente l'irritualità e, se del caso, procederne al disconoscimento secondo le forme e nei termini di legge.
  • La querela di falso non può fondarsi su allegazioni generiche: chi la propone deve indicare elementi e prove della falsità, salvo che la falsità sia manifesta in modo evidente.
  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa lettura dei documenti, quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione non sindacabile nei limiti del giudizio di cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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