Cassazione Penale, Sentenza n. 24953/2022 del 30/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Branni impugnava la rideterminazione della pena disposta dalla Corte territoriale ritenendo violato il divieto di reformatio in peius: nonostante l'assoluzione per uno dei reati originariamente contestati, l'imputato sostiene di essere rimasto soggetto a una pena non diminuita (o comunque nuovamente determinata in peius) rispetto a quella pronunciata in primo grado.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte di appello, nel giudizio di rinvio, non abbia peggiorato la posizione dell'imputato: ha tenuto conto della pena base per il reato residuo e dell'aumento per recidiva non modificabile, ha corretto gli errori di calcolo relativi alla riduzione per il rito abbreviato e ha imposto una pena detentiva (anni 2) corrispondente alla pena effettivamente inflitta dal Tribunale a seguito del precedente errore, evitando così la reformatio in peius. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il divieto di reformatio in peius tutela l'imputato dalle peggiorìe derivanti dalle impugnazioni da lui promosse; tuttavia, quando muta la struttura del reato e/o la sentenza precedente era affetta da illegittimità (es. pena inferiore al minimo), il giudice d'appello può rideterminare la pena nei limiti stabiliti, senza superare la pena inflitta dal giudice della sentenza riformata.
Norma che disciplina la riduzione di pena per il rito abbreviato; nel caso di specie la Corte ha rilevato un errore di calcolo da parte del Tribunale nell'applicare tale riduzione e la Corte di appello ha corretto il calcolo.
art. 63 cod. pen. (comma quarto, riferimento all'aumento per recidiva)
L'aumento di pena per recidiva è rimasto nei limiti previsti dalla norma e non è stato oggetto di impugnazione; pertanto non doveva essere modificato nel giudizio di rinvio.
Giurisprudenza della Cassazione citata (es. Cass. SU n.16208/2014; Cass. SU n.40910/2005 Morales; Cass. sez.5 n.51615/2017 Pala)
Principi consolidati secondo cui il giudice d'appello, quando muta la struttura della fattispecie, reteinerisce i poteri di rideterminazione della pena con il limite di non poter infliggere una pena superiore a quella della sentenza riformata; inoltre l'obbligo di diminuzione della pena, in caso di assoluzione di un reato satellite dopo impugnazione del solo imputato, vale quando la pena applicata dal giudice riformato è 'legale' e non quando quella pena sia già illegale (es. inferiore al minimo).
Massime di principio
- Il divieto di reformatio in peius impedisce che l'imputato sia peggiorato per il solo fatto di aver proposto impugnazione, ma non è assoluto: il giudice può correggere una pena precedentemente determinata in modo illegale (per esempio sotto il minimo edittale).
- Se la struttura del capo di imputazione cambia (per esempio assoluzione di uno dei reati), il giudice d'appello ha pieni poteri di rideterminazione della pena, con il limite di non superare la pena inflitta dalla sentenza riformata; l'obbligo di riduzione automatica sussiste solo se la pena della sentenza riformata era valida e legale.
- Errori di calcolo relativi a riduzioni per riti (es. abbreviato) o ad aumenti per recidiva possono essere corretti in sede di rinvio; la correzione non configura necessariamente una reformatio in peius se serve a eliminare un'illegittimità.
- In situazioni simili l'avvocato difensore dovrebbe verificare la legalità formale e aritmetica della pena riportata in ogni grado (minimi edittali, aumenti per recidiva, riduzioni per rito) e nelle impugnazioni evidenziare sia il divieto di reformatio in peius sia la necessità di correggere eventuali illegittimità già presenti nella sentenza impugnata.
- Quando si impugna una sentenza per più reati unificati dalla continuazione, è fondamentale valutare se l'assoluzione intervenuta in appello riguarda un 'reato-satellite' e se la pena applicata in primo grado era conforme ai minimi di legge; ciò determina se sussiste un obbligo di diminuzione o la possibilità di rideterminazione correttiva.
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