Cassazione Penale, Ordinanza n. 20838/2025 del 04/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione impugnata, che aveva confermato la condanna per il reato contestato, è rimasta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la condanna per furto in abitazione aggravato e per la relativa recidiva. L'unico motivo dedotto riguardava la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 625-bis c.p., sostenendo che avrebbe dovuto essergli riconosciuta in ragione di asseriti apporti collaborativi. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che, secondo la giurisprudenza consolidata, l'attenuante richiede un contributo collaborativo significativo e concretamente utile all'individuazione dei complici del furto o dei responsabili della ricettazione della cosa sottratta. Nel caso concreto, l'imputato non aveva fornito indicazioni aventi reale utilità o concretezza per l'individuazione dei complici, sicché la motivazione del giudice di merito è stata ritenuta corretta e non illogica.
Norme richiamate
Disposizione incriminatrice richiamata per qualificare il furto contestato, confermato in appello.
art. 625, n. 2), 1° e 2° ipotesi, c.p.
Aggravanti del furto richiamate nella sentenza di condanna confermata.
Aggravante del furto richiamata nella sentenza di condanna confermata.
L'attenuante ad effetto speciale richiede un contributo collaborativo significativo e concretamente utile all'individuazione dei complici del furto o dei responsabili della ricettazione della cosa sottratta; la valutazione dell'utilità e concretezza è rimessa al giudice di merito.
Richiamato nel titolo della condanna confermata in appello quale recidiva contestata.
Base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- L'attenuante prevista per la collaborazione successiva al furto non può essere riconosciuta in presenza di mere affermazioni difensive: è necessario un apporto collaborativo concreto, significativo e realmente utile all'individuazione dei complici o dei responsabili della ricettazione.
- La valutazione circa l'utilità e la concretezza della collaborazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti della manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione.
- Quando il ricorso si limita a riproporre una lettura delle risultanze di fatto incompatibile con il consolidato orientamento di legittimità e non evidenzia reali vizi motivazionali, esso è manifestamente infondato e può essere dichiarato inammissibile.
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