Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 18599/2023 del 30/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia trae origine dal diniego di rimborso di dazi antidumping versati da una società importatrice su 78 bollette di importazione definitiva relative agli anni 2007-2011, per calzature di origine cinese e vietnamita. I dazi erano stati richiesti in base al Regolamento CE n. 1472/2006 e al Regolamento di esecuzione UE n. 1294/2009, poi dichiarati illegittimi dalla Corte di giustizia con sentenza del 4 febbraio 2016. L'Ufficio ha opposto, per alcune bollette, il decorso del termine triennale di prescrizione di cui all'art. 236 del Codice doganale comunitario; per altre, ha negato il rimborso perché nel frattempo la Commissione europea aveva reintrodotto retroattivamente i dazi antidumping con successivi regolamenti di esecuzione (tra cui n. 1395/2016, n. 1647/2016 e n. 2232/2017). La CTP e poi la CTR hanno rigettato il ricorso e l'appello della società. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, sostenendo che la CTR si fosse limitata a un acritico rinvio a una precedente sentenza priva di attinenza alla specifica pronuncia della CGUE del 2016; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sugli effetti dell'annullamento dei regolamenti antidumping originari; 3) illegittimità del diniego di rimborso e dei regolamenti successivi, sostenendo che l'annullamento del regime originario dovesse travolgere tutte le misure successive e che i nuovi dazi non potessero operare retroattivamente; 4) violazione dell'art. 263 TFUE e richiesta di sospensione del giudizio in attesa dei giudizi unionale pendenti. La ricorrente ha anche invocato l'art. 221 del Codice doganale comunitario e il panel WTO del 28 ottobre 2011.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili per difetto di interesse l'istanza di sospensione del giudizio e il quarto motivo, rilevando che le questioni erano superate dalla sopravvenuta decisione del Tribunale UE e dalla conferma della Corte di giustizia. Ha poi rigettato il primo motivo, escludendo che la motivazione della CTR fosse apparente, e il secondo motivo, rilevando che vi era comunque una pronuncia espressa, sebbene ritenuta errata dalla ricorrente. Ha infine rigettato il terzo motivo, affermando che la Corte di giustizia ha riconosciuto alla Commissione il potere di reintrodurre retroattivamente dazi antidumping annullati per vizi sanabili e che tale reintroduzione impedisce il rimborso dei dazi già versati per le medesime importazioni. La Corte ha quindi confermato il dispositivo della sentenza impugnata, correggendone la motivazione ai sensi dell'art. 384, ultimo comma, c.p.c., e ha condannato la ricorrente alle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 236 Reg. (CE) n. 2913/92

    termine triennale di prescrizione

    il rimborso dei dazi doganali è soggetto a un termine triennale, salvo eccezioni; nel caso concreto la CTR ha ritenuto non provata la sussistenza di presupposti per prorogarlo

  • art. 263 TFUE

    la richiesta di sospensione del giudizio nazionale in attesa dei giudizi unionale è stata ritenuta priva di interesse perché superata dalle decisioni già intervenute

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato in relazione alla dedotta motivazione apparente

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato in relazione alla dedotta motivazione apparente

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato in relazione alla dedotta motivazione apparente nelle sentenze tributarie

  • art. 112 c.p.c.

    la Corte ha escluso l'omessa pronuncia, rilevando che la CTR si era espressa sulla questione dei regolamenti antidumping

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma processuale posta a base del motivo di ricorso per violazione di legge

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    norma processuale posta a base dei motivi relativi a nullità della sentenza e omessa pronuncia

  • art. 384, ultimo comma, c.p.c.

    consente la correzione della motivazione della sentenza impugnata quando il dispositivo è conforme a diritto

  • art. 221 del Codice doganale comunitario

    richiamato dalla ricorrente a sostegno del preteso diritto al rimborso

  • Regolamento (CE) n. 1472/2006

    regolamento originario che istituiva i dazi antidumping poi dichiarato illegittimo dalla CGUE

  • Regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2009

    regolamento in base al quale i dazi furono concretamente richiesti e versati; la Corte lo considera allora vincolante e poi travolto dall'annullamento, ma successivamente rileva la reintroduzione retroattiva dei dazi

  • Regolamento (UE) n. 1395/2016

    regolamento che ha reintrodotto retroattivamente dazi antidumping su importazioni di specifici produttori cinesi

  • Regolamento (UE) n. 1647/2016

    regolamento che ha reintrodotto retroattivamente dazi antidumping su importazioni di specifici produttori vietnamiti

  • Regolamento (UE) n. 2232/2017

    regolamento successivo che ha ulteriormente reintrodotto retroattivamente i dazi antidumping; la sua legittimità è stata confermata dalla CGUE

  • Reg. (UE) n. 2016/1036

    indicato come base normativa degli artt. 9 e 14 richiamati dalla CGUE per legittimare la reintroduzione dei dazi

  • art. 9 Reg. (UE) n. 2016/1036

    richiamato quale fondamento della possibilità di istituire o ripristinare dazi antidumping dopo l'annullamento

  • art. 14 Reg. (UE) n. 2016/1036

    richiamato quale fondamento della possibilità di istituire o ripristinare dazi antidumping dopo l'annullamento

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    la motivazione della sentenza deve consentire il controllo sul ragionamento decisorio; nel caso concreto la Corte ha escluso il vizio di motivazione apparente

Massime di principio

  • La motivazione apparente sussiste solo quando la sentenza, pur formalmente esistente, non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice e non raggiunge il minimo costituzionale; non basta che la motivazione sia sintetica o discutibile.
  • Non vi è omessa pronuncia quando il giudice di merito abbia comunque affrontato la questione dedotta, anche se in modo ritenuto erroneo dalla parte soccombente.
  • In materia di dazi antidumping, la successiva reintroduzione retroattiva delle misure da parte della Commissione europea, ove conforme al diritto dell'Unione, esclude il rimborso dei dazi già versati per le medesime importazioni.
  • L'annullamento o l'abrogazione di misure antidumping non determina automaticamente un effetto retroattivo favorevole al contribuente; il rimborso è ammesso solo se la disciplina successiva lo preveda espressamente o se la norma sopravvenuta disponga in tal senso.
  • Quando una questione è già stata definita dalle decisioni dei giudici dell'Unione, l'istanza di sospensione del giudizio nazionale per attendere ulteriori pronunce può essere dichiarata priva di interesse.
  • Le misure antidumping non hanno natura sanzionatoria e non opera, per esse, un principio generale di retroattività della disciplina più favorevole.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioRicorso per cassazioneGiurisdizione internazionale
RamiTributiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.