Cassazione Civile, Ordinanza n. 18599/2023 del 30/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine dal diniego di rimborso di dazi antidumping versati da una società importatrice su 78 bollette di importazione definitiva relative agli anni 2007-2011, per calzature di origine cinese e vietnamita. I dazi erano stati richiesti in base al Regolamento CE n. 1472/2006 e al Regolamento di esecuzione UE n. 1294/2009, poi dichiarati illegittimi dalla Corte di giustizia con sentenza del 4 febbraio 2016. L'Ufficio ha opposto, per alcune bollette, il decorso del termine triennale di prescrizione di cui all'art. 236 del Codice doganale comunitario; per altre, ha negato il rimborso perché nel frattempo la Commissione europea aveva reintrodotto retroattivamente i dazi antidumping con successivi regolamenti di esecuzione (tra cui n. 1395/2016, n. 1647/2016 e n. 2232/2017). La CTP e poi la CTR hanno rigettato il ricorso e l'appello della società. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, sostenendo che la CTR si fosse limitata a un acritico rinvio a una precedente sentenza priva di attinenza alla specifica pronuncia della CGUE del 2016; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sugli effetti dell'annullamento dei regolamenti antidumping originari; 3) illegittimità del diniego di rimborso e dei regolamenti successivi, sostenendo che l'annullamento del regime originario dovesse travolgere tutte le misure successive e che i nuovi dazi non potessero operare retroattivamente; 4) violazione dell'art. 263 TFUE e richiesta di sospensione del giudizio in attesa dei giudizi unionale pendenti. La ricorrente ha anche invocato l'art. 221 del Codice doganale comunitario e il panel WTO del 28 ottobre 2011.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili per difetto di interesse l'istanza di sospensione del giudizio e il quarto motivo, rilevando che le questioni erano superate dalla sopravvenuta decisione del Tribunale UE e dalla conferma della Corte di giustizia. Ha poi rigettato il primo motivo, escludendo che la motivazione della CTR fosse apparente, e il secondo motivo, rilevando che vi era comunque una pronuncia espressa, sebbene ritenuta errata dalla ricorrente. Ha infine rigettato il terzo motivo, affermando che la Corte di giustizia ha riconosciuto alla Commissione il potere di reintrodurre retroattivamente dazi antidumping annullati per vizi sanabili e che tale reintroduzione impedisce il rimborso dei dazi già versati per le medesime importazioni. La Corte ha quindi confermato il dispositivo della sentenza impugnata, correggendone la motivazione ai sensi dell'art. 384, ultimo comma, c.p.c., e ha condannato la ricorrente alle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 236 Reg. (CE) n. 2913/92
termine triennale di prescrizione
il rimborso dei dazi doganali è soggetto a un termine triennale, salvo eccezioni; nel caso concreto la CTR ha ritenuto non provata la sussistenza di presupposti per prorogarlo
art. 263 TFUE
la richiesta di sospensione del giudizio nazionale in attesa dei giudizi unionale è stata ritenuta priva di interesse perché superata dalle decisioni già intervenute
richiamato in relazione alla dedotta motivazione apparente
richiamato in relazione alla dedotta motivazione apparente
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato in relazione alla dedotta motivazione apparente nelle sentenze tributarie
la Corte ha escluso l'omessa pronuncia, rilevando che la CTR si era espressa sulla questione dei regolamenti antidumping
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale posta a base del motivo di ricorso per violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
norma processuale posta a base dei motivi relativi a nullità della sentenza e omessa pronuncia
art. 384, ultimo comma, c.p.c.
consente la correzione della motivazione della sentenza impugnata quando il dispositivo è conforme a diritto
art. 221 del Codice doganale comunitario
richiamato dalla ricorrente a sostegno del preteso diritto al rimborso
Regolamento (CE) n. 1472/2006
regolamento originario che istituiva i dazi antidumping poi dichiarato illegittimo dalla CGUE
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2009
regolamento in base al quale i dazi furono concretamente richiesti e versati; la Corte lo considera allora vincolante e poi travolto dall'annullamento, ma successivamente rileva la reintroduzione retroattiva dei dazi
Regolamento (UE) n. 1395/2016
regolamento che ha reintrodotto retroattivamente dazi antidumping su importazioni di specifici produttori cinesi
Regolamento (UE) n. 1647/2016
regolamento che ha reintrodotto retroattivamente dazi antidumping su importazioni di specifici produttori vietnamiti
Regolamento (UE) n. 2232/2017
regolamento successivo che ha ulteriormente reintrodotto retroattivamente i dazi antidumping; la sua legittimità è stata confermata dalla CGUE
Reg. (UE) n. 2016/1036
indicato come base normativa degli artt. 9 e 14 richiamati dalla CGUE per legittimare la reintroduzione dei dazi
art. 9 Reg. (UE) n. 2016/1036
richiamato quale fondamento della possibilità di istituire o ripristinare dazi antidumping dopo l'annullamento
art. 14 Reg. (UE) n. 2016/1036
richiamato quale fondamento della possibilità di istituire o ripristinare dazi antidumping dopo l'annullamento
art. 111, sesto comma, Cost.
la motivazione della sentenza deve consentire il controllo sul ragionamento decisorio; nel caso concreto la Corte ha escluso il vizio di motivazione apparente
Massime di principio
- La motivazione apparente sussiste solo quando la sentenza, pur formalmente esistente, non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice e non raggiunge il minimo costituzionale; non basta che la motivazione sia sintetica o discutibile.
- Non vi è omessa pronuncia quando il giudice di merito abbia comunque affrontato la questione dedotta, anche se in modo ritenuto erroneo dalla parte soccombente.
- In materia di dazi antidumping, la successiva reintroduzione retroattiva delle misure da parte della Commissione europea, ove conforme al diritto dell'Unione, esclude il rimborso dei dazi già versati per le medesime importazioni.
- L'annullamento o l'abrogazione di misure antidumping non determina automaticamente un effetto retroattivo favorevole al contribuente; il rimborso è ammesso solo se la disciplina successiva lo preveda espressamente o se la norma sopravvenuta disponga in tal senso.
- Quando una questione è già stata definita dalle decisioni dei giudici dell'Unione, l'istanza di sospensione del giudizio nazionale per attendere ulteriori pronunce può essere dichiarata priva di interesse.
- Le misure antidumping non hanno natura sanzionatoria e non opera, per esse, un principio generale di retroattività della disciplina più favorevole.
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