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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13931/2025 del 09/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza d'appello fosse congrua, priva di vizi logico-giuridici e quindi insindacabile in cassazione quanto al diniego delle attenuanti generiche e alla quantificazione della pena. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello limitatamente al trattamento sanzionatorio, deducendo violazione di legge in relazione al diniego delle attenuanti generiche e alla complessiva commisurazione della pena. Nel testo si ricava che la Corte territoriale aveva motivato il mancato riconoscimento dell'art. 62-bis c.p. e la dosimetria valorizzando la gravità del fatto, la elevata professionalità nel delitto, l'intensità del dolo e la mancata resipiscenza, oltre a vicende che avevano comportato l'aggravamento della misura cautelare. La doglianza è stata ritenuta manifestamente infondata perché diretta contro una motivazione congrua e non illogica, non censurabile in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche possono essere negate quando il giudice di merito dia una motivazione congrua, fondata su elementi quali gravità del fatto, intensità del dolo, professionalità nel delitto e mancata resipiscenza.

  • art. 606 c.p.p.

    La censura sulla commisurazione della pena e sul diniego delle attenuanti generiche è inammissibile quando mira a ottenere una diversa valutazione del merito in presenza di motivazione immune da vizi logici o giuridici.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice di merito espone una motivazione specifica e non manifestamente illogica, valorizzando elementi negativi della personalità e del fatto.
  • La determinazione della pena rientra nell'apprezzamento discrezionale del giudice di merito e non è censurabile in cassazione quando la motivazione dia conto dei criteri utilizzati in modo coerente.
  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una rivalutazione del merito sotto forma di deduzione di violazione di legge, quando la doglianza investe in realtà il giudizio di bilanciamento e commisurazione della pena.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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