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Sentenza

Sentenza n. 4113/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'ottemperanza della sentenza n. 13149/2024 pubbl. il 19/12/2024 RG n. 34978/2024, del Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, Giudice Dott.ssa Claudia CANE', entro il termine di giorni 30 dalla comunicazione della Sentenza del Tar, nominando, fin da ora, un commissario ad acta che intervenga in sostituzione dell'amministrazione alla scadenza del predetto termine; in particolare a consegnare alla ricorrente, direttamente o anche per il tramite delle Istituzioni Scolastiche alle quali la ricorrente è stata legata da rapporto di lavoro a tempo determinato, la Carta Elettronica del docente, nella misura complessiva di Euro 2.000,00 ovvero 500,00 euro per ciascun dei seguenti anni scolastici: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024.

Giustizia amministrativa202506697

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III-terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Roma, sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'attuazione della sentenza del Tribunale di Roma, sezione lavoro, n. 13149/2024, con la quale era stato riconosciuto il suo diritto al beneficio economico annuo di 500 euro, mediante attribuzione della Carta elettronica del docente, per quattro anni scolastici, per un valore complessivo di 2.000 euro, oltre interessi e rivalutazione nei limiti del divieto di cumulo. Ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione, che non aveva dato esecuzione al titolo giudiziale. Il Ministero si è costituito con atto di stile e non ha fornito chiarimenti o indicazioni sull'avvenuta esecuzione. La ricorrente aveva inoltre chiesto l'attribuzione degli interessi ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione, accertando l'inottemperanza del Ministero all'obbligo di conformarsi alla sentenza civile passata in giudicato e ordinando all'Amministrazione di darvi esecuzione entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Il giudice ha richiamato l'art. 112, comma 2, c.p.a. e ha precisato che, quando l'ottemperanza riguarda una pronuncia del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, il giudizio ha carattere meramente esecutivo: è diretto ad accertare il comportamento omissivo o elusivo dell'Amministrazione, senza consentire integrazioni o accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione. L'assenza di chiarimenti da parte del Ministero, a fronte dell'allegazione dell'inadempimento, ha giustificato l'accoglimento della domanda secondo la ripartizione dell'onere della prova tra creditore e debitore. Il TAR ha nominato quale commissario ad acta il direttore generale del Ministero competente per materia, con facoltà di delega e senza compenso, attribuendogli il compito di intervenire, anche superando il dissenso di altre Amministrazioni, qualora il Ministero non adempia entro il termine assegnato; il commissario dovrà provvedere entro 90 giorni dalla scadenza del termine concesso all'Amministrazione. È stata invece respinta la pretesa relativa agli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c., poiché, in mancanza di un'espressa specificazione nel titolo giudiziale posto in esecuzione, sono dovuti soltanto gli interessi legali di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 800 euro per spese processuali, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, c.p.a.

    Consente di chiedere l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario, per ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.

  • art. 114 c.p.a.

    Richiamato quale base processuale del giudizio di ottemperanza e dei poteri esercitati dal giudice amministrativo.

  • art. 1 l. 107/2015

    Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente

    È la fonte del beneficio economico riconosciuto dal titolo giudiziale posto in esecuzione.

  • art. 22, comma 36, l. 724/1994

    Richiamato nel titolo esecutivo quanto alla decorrenza di interessi e rivalutazione nei limiti del divieto di cumulo.

  • art. 1284, comma 1, c.c.

    In assenza di un'espressa diversa specificazione nel titolo giudiziale, sono dovuti gli interessi legali ordinari.

  • art. 1284, comma 4, c.c.

    Non può essere applicato in sede di ottemperanza se il titolo giudiziale non specifica espressamente il maggior tasso di interesse previsto dalla disposizione.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro ha natura meramente esecutiva: il giudice amministrativo deve verificare l'esistenza dell'inottemperanza o dell'elusione del giudicato, senza integrare il titolo né compiere accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione.
  • Quando il creditore allega l'inadempimento di una sentenza posta a carico della pubblica amministrazione e l'Amministrazione non fornisce chiarimenti o indicazioni sull'avvenuta esecuzione, tale inerzia può fondare l'accertamento dell'inottemperanza secondo i principi sulla ripartizione dell'onere della prova tra creditore e debitore.
  • In caso di mancata esecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'Amministrazione un termine per adempiere e nominare preventivamente un commissario ad acta, incaricato di intervenire in sostituzione dell'Amministrazione alla scadenza del termine.
  • In mancanza di un'espressa specificazione nel titolo giudiziale posto in esecuzione, in sede di ottemperanza non può essere riconosciuto il maggior interesse previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c.; sono dovuti gli interessi legali ordinari di cui all'art. 1284, comma 1, c.c.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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