Cassazione Civile, Ordinanza n. 23671/2021 del 31/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un avvocato nei confronti di un Comune per il pagamento di compensi professionali relativi all'attività svolta in un giudizio arbitrale. Il Tribunale di Roma, revocato il decreto, aveva liquidato un importo molto inferiore a quello richiesto, compensando le spese. In appello il professionista aveva sostenuto: 1) che il Comune non avesse contestato il compenso come risultante dal parere di congruità del Consiglio dell'Ordine e che la corrispondenza intercorsa integrasse riconoscimento del credito; 2) che il Tribunale avesse erroneamente escluso varie voci di compenso e che il motivo di appello fosse stato indebitamente ritenuto generico ex art. 342 c.p.c.; 3) che vi fosse omessa pronuncia sulle spese del regolamento di competenza definito in Cassazione. La Corte d'appello aveva respinto l'appello principale e quello incidentale del Comune; il professionista ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, denunciando violazione degli artt. 1362 ss. c.c., dell'art. 342 c.p.c. e dell'art. 112 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati il primo e il terzo motivo, ma fondato il secondo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato la causa ad altra Sezione della Corte d'appello di Roma, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. In particolare, ha escluso che la corrispondenza del Comune valesse come riconoscimento dell'intero credito, mentre ha ritenuto che l'appello del professionista contenesse una sufficiente specificazione delle censure e delle voci di compenso non riconosciute, sicché non poteva dichiararsene l'inammissibilità per difetto di specificità. Ha inoltre escluso l'omessa pronuncia sulle spese del regolamento di competenza, ritenendo che la compensazione totale disposta in primo grado le ricomprendesse implicitamente.
Norme richiamate
consente la difesa personale dell'avvocato nel giudizio in cui è parte
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è il parametro invocato per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
è il parametro invocato per denunciare vizi processuali, come l'omessa pronuncia
richiamato come criterio ermeneutico per sostenere una diversa interpretazione della corrispondenza intercorsa con il Comune
l'appello deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati, con sufficiente parte argomentativa, ma senza formule sacramentali o progetto alternativo di decisione
il giudice deve pronunciarsi su tutta la domanda; nel caso concreto, la Corte ha escluso la violazione perché la compensazione delle spese ha implicitamente ricompreso anche quelle del regolamento di competenza
richiamato con riferimento alla domanda di maggior danno per ritardato pagamento dei compensi
art. 5 del d. lgs. n. 231/2002
invocato per il riconoscimento degli interessi moratori sui compensi professionali
d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012
ha modificato l'art. 342 c.p.c., che va letto nel senso della necessaria specificità delle censure ma non di formalismi eccessivi
Cass. SU n. 27199/2017
richiamata a sostegno del principio secondo cui l'appello resta una revisio prioris instantiae e non richiede un progetto alternativo di decisione
Cass. n. 13535/2018
richiamata per la medesima interpretazione dell'art. 342 c.p.c.
Cass. n. 11433/2002
richiamata per escludere che l'espressione 'giuste pretese' nella corrispondenza equivalga a riconoscimento integrale del debito
Massime di principio
- La manifestazione di volontà del debitore di procedere alla liquidazione di 'giuste pretese' o di importi da verificare non integra, di per sé, riconoscimento dell'intero credito professionale, quando dal contesto emerga soltanto la richiesta di conoscere le parcelle per effettuare un controllo di congruità e liquidare solo quanto ritenuto dovuto.
- Nel giudizio di appello, l'onere di specificità ex art. 342 c.p.c. è soddisfatto quando l'atto individua i capi della decisione impugnata, le ragioni di dissenso e gli elementi di fatto e di prova posti a sostegno della diversa soluzione; non è necessario un progetto alternativo di sentenza né formule sacramentali.
- L'omessa pronuncia non sussiste quando il giudice, pur senza una statuizione espressa e autonoma su una voce accessoria, abbia comunque deciso in modo incompatibile con la sua omissione, ricomprendendo implicitamente quella voce nella regolazione complessiva delle spese.
- In materia di compensi professionali, la contestazione delle singole voci può essere superata solo se il motivo di appello ne illustri puntualmente collocazione temporale, contenuto e riscontro probatorio; la mera affermazione di genericità non è sufficiente se l'atto indica con precisione attività e documenti prodotti.
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