Cassazione Civile, Ordinanza n. 15716/2024 del 05/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un controllo sulle operazioni di importazione effettuate nel 2012 da una società, concluso con processo verbale di constatazione, avviso di rettifica e irrogazione di sanzioni amministrative. La Commissione tributaria provinciale aveva annullato gli atti, ma in appello il giudizio era stato interrotto per il fallimento della società. L'Ufficio aveva poi presentato istanza di trattazione ex art. 43 del d.lgs. n. 546/1992, chiedendo la ripresa del processo. La CTR, però, ha dichiarato estinto il giudizio ritenendo che la contribuente fallita non avesse riassunto il processo e che vi fosse inattività delle parti ex art. 45 del medesimo decreto. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) violazione o falsa applicazione degli artt. 43 e 45 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che il processo era stato ritualmente riassunto dall'Ufficio nel termine previsto, mediante istanza di trattazione, e che la partecipazione all'udienza non rilevava ai fini della riassunzione; 2) nullità della sentenza per omessa pronuncia, perché la CTR aveva dichiarato l'estinzione nonostante la rituale riassunzione e la comparizione dell'Ufficio, con violazione del principio nemo iudex sine actore e dell'art. 181 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, assorbendo il secondo. Ha affermato che, nel processo tributario, la riassunzione della controversia interrotta si perfeziona con il deposito dell'istanza di trattazione al presidente della sezione entro sei mesi dal provvedimento dichiarativo dell'interruzione, mentre incombe alla segreteria la comunicazione della nuova udienza. Poiché nel caso concreto l'Ufficio aveva tempestivamente depositato l'istanza di riassunzione, la dichiarazione di estinzione pronunciata dalla CTR è stata ritenuta radicalmente difforme dal principio di diritto applicabile. La Corte ha inoltre precisato che la riassunzione può essere chiesta indifferentemente da una delle parti e che la mancata comparizione della parte contribuente fallita all'udienza è irrilevante ai fini della prosecuzione del giudizio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR in diversa composizione per nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Nel contenzioso tributario la riassunzione del processo interrotto avviene con la mera presentazione dell'istanza di trattazione al presidente della sezione entro sei mesi dal provvedimento che dichiara l'interruzione.
art. 45, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
L'estinzione per inattività delle parti non può essere dichiarata quando una parte abbia tempestivamente riassunto il giudizio con istanza di trattazione.
La mancata presenza delle parti all'udienza di trattazione è irrilevante ai fini della prosecuzione del giudizio; la discussione è consentita solo alle parti presenti, ma l'assenza non impedisce la pronuncia.
È richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura di omessa pronuncia, ma la Corte non fonda su tale norma la decisione, poiché assorbe il motivo.
È il parametro denunciato per la violazione o falsa applicazione di legge.
È il parametro denunciato per il vizio di nullità della sentenza per omessa pronuncia.
Massime di principio
- Nel processo tributario, dopo l'interruzione per un evento come il fallimento della parte, la riassunzione si realizza con il deposito dell'istanza di trattazione nel termine di legge, senza necessità di ulteriori formalità da parte del riassumente.
- La riassunzione può essere compiuta da qualunque parte del giudizio interrotto, non essendo riservata alla sola parte che abbia subito l'evento interruttivo.
- Una volta tempestivamente proposta la riassunzione, non può essere dichiarata l'estinzione del giudizio per inattività delle parti solo perché una o entrambe non compaiano all'udienza fissata per la trattazione.
- Nel processo tributario, l'assenza della parte all'udienza di trattazione non impedisce al giudice di decidere e non equivale, di per sé, a mancata riassunzione del processo interrotto.
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