Cassazione Civile, Ordinanza n. 03308/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
L'Ufficio aveva notificato ai contribuenti un avviso di rettifica e liquidazione per recuperare a tassazione la maggiore IVA ritenuta dovuta, sostenendo che l'immobile compravenduto non potesse beneficiare dell'aliquota agevolata del 4% riservata alle abitazioni non di lusso, perché presentava caratteristiche riconducibili agli immobili di lusso ai sensi dell'art. 6 del D.M. 2 agosto 1969 n. 1072 e, in particolare, una superficie complessiva di 293 mq, superiore alla soglia di 240 mq. I contribuenti ricorrevano per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 1 Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 e del D.M. 2 agosto 1969 n. 1072, per non avere la CTR escluso dal computo della superficie utile l'autorimessa e l'intero piano sottotetto, ritenuti rispettivamente posto auto e solaio; (2) violazione dell'art. 3 del D.Lgs. n. 472 del 1997, assumendo che la disciplina sopravvenuta introdotta dal D.Lgs. n. 23 del 2011 e dal D.Lgs. n. 175 del 2014 avesse innovato i criteri di individuazione degli immobili di lusso e quindi reso non applicabili le sanzioni per le dichiarazioni rese prima del 2014.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Sul primo, ha confermato che, ai fini dell'esclusione del beneficio, la superficie utile va determinata in base all'utilizzabilità degli ambienti e non alla sola effettiva abitabilità; restano escluse solo le porzioni tassativamente indicate dalla disciplina richiamata, mentre sottotetto e autorimessa, se utilizzabili, rientrano nel calcolo. Sul secondo, ha escluso che la riforma normativa del 2011-2014 abbia determinato un'abolitio criminis o comunque la retroattiva inapplicabilità delle sanzioni: l'illecito resta la dichiarazione mendace sui presupposti del beneficio, e il mutamento dei parametri di individuazione dell'immobile di lusso non elimina la sanzionabilità delle false dichiarazioni rese in precedenza. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1 Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986
richiamato come base normativa dell'agevolazione fiscale per l'acquisto della prima casa e per il recupero della maggiore imposta in caso di insussistenza dei requisiti
art. 6 D.M. 2 agosto 1969 n. 1072
interpretato nel senso che la superficie utile va determinata considerando l'utilizzabilità degli ambienti, con esclusione solo delle aree espressamente indicate dalla norma e computando anche gli spazi utilizzabili diversi da balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e posto auto
invocato per sostenere la non punibilità delle sanzioni in caso di legge posteriore più favorevole; la Corte ha escluso che, nel caso concreto, vi fosse una sopravvenienza idonea a eliminare la sanzionabilità della falsa dichiarazione
richiamato come norma che, per l'IVA, ha innovato i criteri di individuazione degli immobili di lusso ancorandoli alla sola categoria catastale, senza però incidere retroattivamente sulle violazioni pregresse
art. 33 D.Lgs. n. 175 del 2014
considerato dalla Corte come disposizione di riallineamento della disciplina dell'imposta di registro a quella IVA, anch'essa priva di efficacia retroattiva sulle sanzioni per atti anteriori al 2014
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Ai fini dell'agevolazione fiscale per l'acquisto della prima casa, la nozione di superficie utile rilevante per escludere l'immobile dai benefici va riferita alla concreta utilizzabilità degli ambienti e non alla sola abitabilità formale.
- Nel calcolo della superficie utile di un'abitazione ai fini della qualificazione come immobile di lusso devono essere esclusi soltanto gli spazi espressamente sottratti dalla disciplina di riferimento; gli ambienti accessori o comunque utilizzabili, come sottotetto e autorimessa, possono essere computati se idonei a soddisfare esigenze abitative o di servizio.
- La modifica sopravvenuta dei criteri legali di individuazione degli immobili di lusso non comporta di per sé abolitio delle sanzioni per le dichiarazioni mendaci rese in epoca anteriore, se l'illecito resta strutturalmente fondato sulla falsa dichiarazione dei presupposti del beneficio.
- In materia di agevolazioni fiscali, il mutamento dell'oggetto della verifica amministrativa non elimina la rilevanza sanzionatoria del mendacio sul requisito agevolativo quando la condotta censurata rimane la dichiarazione non veritiera sui presupposti del beneficio.
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