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Sentenza

Sentenza del 06/03/2015 n. 4589 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L’Agenzia aveva notificato il 21 novembre 2003 un avviso di accertamento per il periodo d’imposta 2000, contestando, ai fini IRPEG e IRAP, costi ritenuti indeducibili e un maggior valore della produzione netta per lire 1.058.000.000, sulla base di fatture emesse dalla A. s.r.l. La contribuente sosteneva che le fatture riguardassero il rimborso di costi sostenuti dalla cedente per una commessa d’appalto trasferita alla ricorrente, la quale aveva incassato il corrispettivo da Fincantieri. In Cassazione ha proposto sei motivi: i primi due denunciavano vizi formali e omessa pronuncia sulla dedotta nullità della sentenza di primo grado; il quinto contestava l’insufficiente e contraddittoria valutazione dell’inerenza e dell’effettività dei costi e della loro riferibilità alla contribuente. I motivi terzo, quarto e sesto sono stati assorbiti.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato ammissibile l’intervento della curatela: l’ingresso del successore universale nel giudizio di legittimità è consentito e, nel caso concreto, l’atto notificato alla controparte aveva raggiunto il proprio scopo. Ha respinto il primo motivo: la sentenza regionale esponeva, pur sinteticamente, i fatti essenziali; la mancata trascrizione delle conclusioni non ne comportava la nullità, non avendo determinato omissioni di pronuncia o difetti decisivi di motivazione; la motivazione non era apparente. Ha respinto anche il secondo motivo, rilevando che la CTR aveva implicitamente rigettato l’eccezione di nullità della sentenza di primo grado e che, fuori dai casi previsti dagli artt. 353 e 354 c.p.c., il giudice d’appello deve decidere nel merito. Ha accolto il quinto motivo: la CTR aveva valutato l’inerenza con riferimento alla cedente anziché alla contribuente e non aveva verificato adeguatamente se i costi fossero effettivi, sostenuti dalla ricorrente e riferiti a ricavi della stessa. La motivazione era inoltre contraddittoria sulla cessione dell’appalto e richiamava costi per penali della cedente, estranei alla controversia. Doveva essere esaminata la tesi del rimborso alla cedente dei costi sostenuti per la commessa trasferita: la cessione del contratto non impedisce alle parti di prevedere obblighi aggiuntivi di rimborso, che possono essere inerenti per la cessionaria se collegati a ricavi da essa conseguiti. La Corte ha cassato la sentenza della CTR della Toscana e rinviato ad altra sezione della stessa CTR per un nuovo esame e per la regolazione delle spese. Non ha deciso definitivamente la deducibilità dei costi; terzo, quarto e sesto motivo sono rimasti assorbiti.

Norme richiamate

  • Art. 110 c.p.c.

    la disciplina della prosecuzione del processo da parte del successore a titolo universale, ai sensi dell'art. 110 c.p.c., non può essere ritenuta incompatibile con il giudizio di legittimità, in mancanza di norme che la escludano e di una incompatibilità con le forme del processo di cassazione

    Il successore universale può subentrare nel giudizio di Cassazione: la disciplina generale della successione processuale non è incompatibile con il giudizio di legittimità.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36

    La norma è stata invocata dalla ricorrente in relazione ai requisiti della sentenza tributaria, ma la Corte ha respinto la censura di nullità: la sinteticità dell’esposizione non invalida la decisione se restano individuabili i fatti essenziali della controversia.

  • Art. 132 c.p.c.

    La disposizione è stata richiamata per denunciare la nullità della sentenza; la Corte ha escluso il vizio perché la decisione regionale consentiva di comprendere le questioni esaminate e le ragioni del decisum.

  • Art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente sui requisiti di esposizione e motivazione della sentenza; la Corte ha ritenuto che l’omissione di una parte descrittiva non comporti nullità quando la controversia e il ragionamento decisorio sono comunque comprensibili.

  • Art. 111 Cost.

    La censura fondata sulla garanzia costituzionale della motivazione è stata respinta: non vi era motivazione apparente, poiché la CTR aveva affrontato le principali questioni e le argomentazioni non erano incomprensibili o meramente contraddittorie.

  • Art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5

    La Corte ha esaminato le censure di legittimità secondo i rispettivi profili: ha respinto quelle relative alla nullità e all’omessa pronuncia, mentre ha accolto il vizio motivazionale sulla valutazione dell’effettività, dell’inerenza e della riferibilità dei costi.

  • Artt. 353 e 354 c.p.c.

    fuori dei casi di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c. l'eventuale nullità della sentenza di primo grado non determina la rimessione della causa al primo giudice, dovendo il giudice di appello in ogni caso decidere la controversia nel merito

    La rimessione al primo giudice è limitata ai casi previsti da queste disposizioni; negli altri casi il giudice d’appello, anche se rileva una nullità della sentenza impugnata, deve decidere la controversia nel merito.

  • Art. 378 c.p.c.

    La disposizione è menzionata solo per indicare il deposito della memoria della curatela; la sentenza non ne ricava una distinta regola interpretativa.

Massime di principio

  • In Cassazione il successore universale può intervenire per subentrare alla parte originaria; l’atto deve essere portato a conoscenza della controparte nelle forme appropriate e può ritenersi valido se ha raggiunto il suo scopo e non è stata eccepita tempestivamente un’irregolarità rilevante.
  • L’esposizione sintetica dei fatti o la mancata trascrizione delle conclusioni non rendono automaticamente nulla una sentenza: occorre che l’omissione impedisca di comprendere i fatti decisivi o abbia prodotto un’effettiva omissione di pronuncia o un difetto motivazionale rilevante.
  • La motivazione non è apparente quando permette di identificare le questioni affrontate e le ragioni della decisione, anche se la parte non condivide la valutazione del giudice.
  • Fuori dai casi tassativi di rimessione previsti dagli artt. 353 e 354 c.p.c., il giudice d’appello deve decidere la controversia nel merito anche quando sia dedotta la nullità della sentenza di primo grado.
  • Per stabilire la deducibilità di un costo occorre valutarne effettività, sostenimento e inerenza rispetto all’attività e ai ricavi del contribuente che lo deduce, non rispetto a un diverso soggetto della catena contrattuale.
  • La cessione di un contratto non esclude che cedente e cessionario concordino rimborsi di costi già sostenuti dal cedente. Tali costi possono essere inerenti per il cessionario se sono collegati alla commessa trasferita e ai ricavi che il cessionario ha conseguito; la verifica concreta spetta al giudice di merito.

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