Cassazione Penale, Sentenza n. 09768/2026 del 13/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Bologna nella parte in cui era stata operata la riqualificazione del reato originariamente contestato (art. 346 c.p., millantato credito) nel delitto di tentata truffa (art. 640 e art. 56 c.p.). La difesa sosteneva che non sussistesse l'elemento dell'induzione in errore perché la presunta vittima, Francesco Tallarico, avrebbe avuto un ruolo iniziatore e sarebbe stato "artefice" della proposta corruttiva; conseguentemente la fattispecie sarebbe da ricondurre all'abrogato millantato credito e non alla truffa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo prospettasse una mera rivalutazione del compendio probatorio (questione di fatto) e non una specifica questione di diritto o un vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. I giudici di merito avevano ritenuto credibili le dichiarazioni di Tallarico e avevano riscontrato documenti e riscontri che dimostravano come il Concu avesse millantato amicizie e la possibilità di assicurare il superamento di un esame previo versamento di 5.000 euro a favore dell'ing. Valerio Bussei. Dato che non risultava provato l'effettivo pagamento, il fatto è stato qualificato come tentata truffa. Per l'inammissibilità del ricorso il Concu è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 346 cod. pen. (millantato credito, abrogato)
La norma originariamente contestata (millantato credito) è stata considerata non applicabile nella forma originaria; il comportamento può essere comunque riqualificato in altro reato (qui truffa) se sussistono gli elementi propri di quest'ultimo.
La Corte ha richiamato gli elementi costitutivi della truffa rilevanti per la riqualificazione: artifici e raggiri, induzione in errore della vittima, atto di disposizione patrimoniale e profitto ingiusto. Nel caso in esame tali elementi sono stati ritenuti integrati, con esclusione dell'effettivo esborso che ha portato alla qualificazione come tentativo.
In assenza di prova dell'effettivo pagamento della somma richiesta, il fatto è stato qualificato come tentata truffa ai sensi della disciplina sul tentativo.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
La Suprema Corte ha specificato che il ricorso che prospetta in realtà una rivalutazione del materiale probatorio e delle risultanze di fatto è inammissibile, salvo la denunciata presenza di un vizio di motivazione riconducibile alle ipotesi previste da tale disposizione.
Sezioni unite, sent. n. 19657 del 29/02/2024 (Mazzarella)
Richiamata quale orientamento recente che chiarisce come, dopo l'abolizione del millantato credito corruttivo, una condotta di millantato credito possa essere riqualificata in termini di truffa se risultano gli elementi tipici della truffa.
Norma richiamata per la conseguenza processuale derivante dall'inammissibilità del ricorso: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e a somma da versare alla Cassa delle ammende, qui quantificata in euro 3.000.
Massime di principio
- Un ricorso in Cassazione che si limiti a chiedere la riconsiderazione del valutato compendio probatorio è di regola inammissibile, salvo che non sia denunciato un vizio di motivazione riconducibile all'art. 606 c.p.p.
- La abolizione della fattispecie del millantato credito non impedisce la riqualificazione del fatto in truffa quando siano presenti gli elementi caratteristici di quest'ultima: artifici e raggiri, induzione in errore, atto di disposizione patrimoniale e profitto ingiusto.
- L'iniziativa o la partecipazione della vittima alla trattativa non esclude automaticamente l'induzione in errore: rileva se e quanto la volontà della persona offesa sia stata viziata da false rappresentazioni tali da determinarne l'atto di disposizione patrimoniale.
- In mancanza di prova dell'effettivo trasferimento patrimoniale, la fattispecie può essere qualificata come tentativo di truffa.
- I principi stabiliti dalle Sezioni unite (richiamati nella sentenza) orientano verso un'applicazione sostanziale delle fattispecie più adeguate ai fatti, anche quando la norma originaria è stata abrogata, purché ricorrano i requisiti del reato richiamato.
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