Cassazione Civile, Ordinanza n. 35515/2021 del 19/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (mandante)
La controversia
Un soggetto aveva citato in giudizio due persone per ottenere la restituzione delle chiavi di un immobile di cui era usufruttuario e la restituzione di somme che assumeva essere state prelevate indebitamente dal proprio conto corrente, sul quale i convenuti avevano operato in forza di procura. I convenuti avevano sostenuto di aver prelevato, d'accordo con l'intestatario del conto, una somma di 50.000 euro per eseguire lavori di ristrutturazione dell'immobile, ma il Tribunale aveva rigettato la domanda di restituzione delle somme. In appello, invece, la Corte territoriale aveva accertato che l'autorizzazione conferita alla mandataria consentiva prelievi fino a 50.000 euro e che erano stati effettuati prelievi eccedenti tale limite per 35.000 euro, condannando i convenuti a restituire tale importo con interessi. I ricorrenti hanno impugnato la sentenza per due motivi: 1) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e vizio motivazionale, sostenendo che la Corte d'appello non avrebbe considerato la mancata specifica contestazione, da parte dell'attore, di una memoria e dei documenti prodotti in primo grado, dai quali sarebbe emersa la destinazione delle somme all'acquisto dell'immobile; 2) violazione dell'art. 345 c.p.c., deducendo che la domanda restitutoria sarebbe stata proposta in citazione solo in termini generici e poi specificata per importo soltanto in appello, dunque inammissibilmente nuova.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che entrambe le censure mirassero in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e delle risultanze istruttorie, attività preclusa in sede di legittimità. Quanto al primo motivo, la Corte ha osservato che la decisione impugnata aveva già accertato che il mandante aveva autorizzato prelievi fino a 50.000 euro e che vi erano stati prelievi eccedenti tale importo; il ricorso si limitava a proporre una lettura alternativa delle prove. Quanto al secondo motivo, è stato escluso il carattere di novità della domanda restitutoria, perché essa era stata già proposta in citazione, seppure genericamente, e la sua specificazione quantitativa in appello era stata giustificata dal fatto che gli estratti conto erano in possesso della mandataria e solo successivamente, alla luce delle difese e dei documenti prodotti dai convenuti, era stato possibile quantificare l'eccedenza. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata difesa dell'intimato. È stato inoltre dato atto dell'obbligo, se dovuto, di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
la censura sulla valutazione delle prove non può tradursi in una richiesta di nuova lettura del materiale istruttorio in sede di legittimità
la dedotta violazione non è configurabile quando il ricorrente mira soltanto a contrapporre una diversa valutazione del compendio probatorio
non è nuova la domanda restitutoria già proposta in citazione, anche se inizialmente in termini generici e poi specificata nell'importo in appello sulla base di elementi emersi in giudizio
il ricorso è stato definito in camera di consiglio secondo il procedimento semplificato previsto dalla norma
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una rivalutazione del merito mediante la sola prospettazione di una lettura alternativa delle prove già esaminate dal giudice di merito.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere invocata per censurare il convincimento del giudice di merito quando la doglianza, in concreto, mira solo a contestare l'apprezzamento delle risultanze istruttorie.
- La domanda proposta in primo grado in forma generica non è nuova se la successiva specificazione quantitativa interviene sulla base di elementi emersi nel corso del giudizio e dei documenti acquisiti, senza alterare il petitum sostanziale originario.
- Una specificazione dell'importo richiesto in appello non integra di per sé una domanda nuova ove la pretesa restitutoria fosse già contenuta, sia pure in termini non analitici, nell'atto introduttivo.
- Quando il ricorso per cassazione si risolve in censure meramente reiterative o di merito, esso è dichiarato inammissibile.
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