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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32458/2021 del 08/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore equa riparazione)

La controversia

La controversia riguarda un procedimento per equa riparazione per la non ragionevole durata di un processo civile. In primo grado/ fase monitoria il decreto del consigliere delegato aveva accolto la domanda liquidando € 900,00 e spese per € 225,00. Il successivo collegio, decidendo sull'opposizione proposta dalla parte privata, ha revocato il decreto monocratico e ha riconosciuto un importo maggiore, pari a € 1.260,00, ma ha liquidato le spese legali solo con riferimento all'incremento di € 360,00, anziché in relazione all'intera vicenda processuale. Il ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., deducendo che, essendo stato revocato integralmente il decreto monitorio e risultando egli vittorioso per l'intero esito finale, il principio di soccombenza imponeva la liquidazione delle spese sull'intera somma riconosciuta e non soltanto sull'aumento ottenuto in sede di opposizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente fondato il motivo. Ha affermato che il giudizio di opposizione ex art. 5-ter l. n. 89 del 2001 non è un autonomo giudizio di impugnazione, ma una fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento. Quando l'opposizione è proposta dalla parte privata insoddisfatta e viene accolta, le spese devono essere regolate considerando l'intera vicenda processuale. Poiché la corte territoriale aveva revocato il decreto monocratico ma aveva poi liquidato le spese solo sull'incremento riconosciuto, la decisione è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bari, in diversa composizione, per una nuova regolamentazione delle spese e per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato per il principio di soccombenza nella regolazione delle spese di lite

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato in relazione alla disciplina delle spese processuali e alla loro liquidazione

  • art. 5-ter L. n. 89 del 2001

    l'opposizione prevista dalla norma è qualificata come fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento, non come autonomo giudizio di impugnazione

Massime di principio

  • Nel procedimento per equa riparazione, l'opposizione avverso il decreto emesso nella fase monocratica non introduce un giudizio autonomo, ma prosegue un unico procedimento in forma bifasica.
  • Se la parte privata che ha proposto opposizione ottiene un riconoscimento maggiore rispetto al decreto monocratico, le spese legali devono essere liquidate avuto riguardo all'intera vicenda processuale e secondo il criterio della soccombenza complessiva.
  • Non è corretto limitare la liquidazione delle spese al solo incremento ottenuto in sede di opposizione quando il decreto originario viene revocato e sostituito da una decisione favorevole più ampia alla parte privata.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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