Cassazione Penale, Sentenza n. 41503/2024 del 12/11/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna per appropriazione indebita aggravata (art. 646 c.p., art. 61 n. 11 c.p.) sostenendo: 1) la querela della persona offesa (Beauty Contract s.r.l.) sarebbe tardiva rispetto al termine trimestrale previsto per i delitti procedibili a querela, anche alla luce della novella che ha reso querelabile il fatto; il dies a quo, secondo il ricorrente, sarebbe coinciso con la conoscenza dell'incasso da parte del cliente Tronchin già nell'estate 2017; 2) errore di qualificazione giuridica del fatto (sarebbe furto e non appropriazione indebita) e mancata prova dell'effettivo incasso di euro 500; contestava l'attendibilità dei testimoni e l'autenticità di ricevute e sottoscrizioni; 3) genericità dell'imputazione circa i capi di vestiario e attrezzature contestati, con nullità del decreto di citazione; infine chiedeva, in subordine, l'applicazione di pene sostitutive o misure alternative alla detenzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto manifestamente infondati i motivi principali: 1) quanto alla tempestività della querela, ha confermato il principio per cui il termine per proporre querela decorre dalla piena conoscenza dell'illecito (art. 124 c.p. e giurisprudenza consolidata) e ha considerato congrua la decisione della Corte d'appello che ha individuato il dies a quo nella data successiva alla formale diffida (19/10/2017), pur con la presunzione di conoscenza derivante dalla raccomandata rimessa al mittente; 2) sulla qualificazione del reato, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito secondo cui Mariuzzo aveva già la disponibilità materiale dei beni e del denaro e aveva manifestato l'intenzione di non restituirli, fatti riscontrati anche dalle ricevute firmate; quindi sussisteva l'appropriazione indebita e non il furto; 3) la censura di genericità dell'imputazione è stata ritenuta infondata o comunque sanata dagli atti in fascicolo e non tempestivamente eccepita; 4) la richiesta di applicazione delle nuove disposizioni sulle pene sostitutive (art. 20-bis c.p.) è stata respinta per ragioni temporali e procedurali. In sintesi, la condanna di merito è stata confermata e il ricorso rigettato.
Norme richiamate
Norma incriminatrice dell'appropriazione indebita: la Corte ha confermato che gli elementi della fattispecie (possesso materiale del bene e volontà di non restituirlo) erano integrati.
Circostanza aggravante richiamata nella contestazione; applicata in sede di determinazione della pena.
art. 10 d.lgs. 10 aprile 2018 n. 36
Novella che ha reso il reato procedibile a querela: la Corte ha ritenuto applicabile la disciplina sopravvenuta più favorevole, ma ha richiamato che il termine per la querela decorre dalla piena conoscenza del fatto.
Principio di applicazione della norma penale più favorevole; richiamato nel contesto della modificazione della procedibilità.
Dispositivo secondo cui il termine per la proposizione della querela decorre dalla piena cognizione del fatto da parte della persona offesa; applicato per valutare la tempestività della querela presentata dalla società.
art. 611 comma 1-bis c.p.p. e art. 23 comma 8 d.l. 28/10/2020 n.137 (conv. legge n.176/2020)
Richiamati in relazione alla trattazione del procedimento con contraddittorio scritto e alla possibilità di trattazione orale; qui il procedimento è stato trattato per iscritto perché non richiesta la trattazione orale.
Norma sulla forma e contenuto dell'atto di citazione; la Corte ha ritenuto che l'asserita genericità era infondata o sanata dagli atti del fascicolo processuale.
Termine per eccepire determinate nullità in tema di citazione a giudizio; la Corte ha richiamato la decadenza in caso di mancata tempestiva eccezione.
Norma sulle pene sostitutive per pene detentive brevi entrata con il d.lgs. 10 ottobre 2022 n.150; la Corte ha escluso la sua applicabilità per ragioni temporali e procedurali nel caso concreto.
art. 95 d.lgs. 10/10/2022 n.150
Norma transitoria citata dalla difesa per l'applicazione della disciplina sulle pene sostitutive; la Corte ne ha escluso l'operatività per mancato verificarsi delle condizioni temporali previste.
Richiamato in relazione alla possibilità, dopo il formarsi del giudicato, di istanziare il giudice dell'esecuzione per la sostituzione della pena; la Corte ne ha trattato nel rigetto dell'istanza prematura.
art. 584 comma 4 cod. proc. pen.
Possibilità di introdurre motivi nuovi in appello; la Corte osserva che la richiesta relativa alle pene sostitutive avrebbe potuto essere avanzata nei modi e nei termini processuali opportuni.
Norma che dispone la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per liquidare le spese a carico del ricorrente.
Massime di principio
- Il termine per proporre la querela decorre dalla piena conoscenza del fatto illecito da parte della persona offesa (art. 124 c.p.): non basta la mera conoscenza di un fatto sospetto, serve la consapevolezza della volontà definitiva dell'agente di non restituire, cioè della situazione tipica dell'appropriazione indebita.
- La raccomandata di diffida rimessa al mittente produce una presunzione legale di conoscenza dell'atto da parte del destinatario, superabile solo con prova che l'interruzione dei contatti non fosse superabile con ordinaria diligenza.
- La distinzione tra furto e appropriazione indebita dipende dalla situazione iniziale di possesso: se l'agente detiene già materialmente la cosa per qualsiasi titolo e poi manifesta l'intenzione di non restituirla, la fattispecie è appropriazione indebita; il furto richiede la sottrazione materiale a chi la deteneva legittimamente.
- Le ricevute o ammissioni di ricezione del denaro sono elementi probatori rilevanti per ricostruire la condotta appropriativa; la valutazione della credibilità delle prove documentali e testimoniali resta in primo luogo compito del giudice di merito e la Cassazione sindaca solo eventuali vizi di motivazione o manifesta illogicità.
- La genericità dell'imputazione può essere sanata dalla presenza, nel fascicolo, di atti che consentano la piena conoscenza del fatto contestato; inoltre molte nullità relative devono essere eccepite tempestivamente a pena di decadenza (art. 491 c.p.p.).
- Le novità legislative che introducono misure più favorevoli (es. pene sostitutive) trovano applicazione entro limiti temporali e processuali precisi: bisogna verificare la decorrenza e la pendenza del procedimento alla data prevista dalla norma transitoria.
- Avviare un ricorso per cassazione con motivi manifestamente infondati può comportare condanna alle spese e, in presenza di colpa, sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle ammende; è quindi essenziale una valutazione preventiva di ammissibilità e fondatezza del motivo.
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