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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1137/2022 del 13/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna il decreto della Corte d'appello che ha confermato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale (1 anno e 6 mesi) applicata dal Tribunale il 12/02/2021. Il motivo unico deduce violazione di legge rispetto all'art. 1, lett. b) del d.lgs. n.159/2011 nella lettura indicata dalla Corte costituzionale con sentenza n.24/2019: secondo il ricorrente la Corte territoriale non avrebbe effettuato la duplice verifica richiesta (a) della qualificazione temporale autonoma dell'abitualità del comportamento del proposto e (b) dell'incidenza relazionale di tale periodo rispetto alla "vita del proposto", richiedendo invece una valutazione più rigorosa dell'abitualità e dello stile di vita criminoso.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano motivatamente e analiticamente riscontrato il requisito dell'abitualità dei reati (più reati contro il patrimonio commessi tra il 2015 e il 2016: una truffa con profitto di circa €2.500, un furto e un'altra truffa con profitto di circa €1.500), la produzione di profitti illeciti significativi rispetto alle entrate lecite (considerando anche il reddito di cittadinanza) e l'incidenza di tali profitti sulla base reddituale del proposto. La censura è stata ritenuta generica e non ha fornito dati sui redditi leciti tali da confutare la valutazione del merito. Per questi motivi il ricorso è inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di €3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (art. 1, lett. b)) - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione

    la locuzione "coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose"

    La norma permette l'applicazione di misure di prevenzione sulla base di categorie di reato purché sia dimostrata, con elementi di fatto indicati in motivazione, l'abitualità dei delitti in un significativo arco temporale, la produzione di profitti illeciti e la loro rilevanza rispetto al reddito complessivo del soggetto

  • Corte costituzionale, sentenza n. 24 del 2019

    la necessità di predeterminazione non tanto di singoli "titoli" di reato, quanto di specifiche "categorie" di reato

    Ha ricondotto la figura della pericolosità generica a requisiti più rigorosi: individuazione di categorie di reato, prova di abitualità nel tempo, prova che i reati abbiano generato profitti e che tali profitti costituiscano componente significativa del reddito

  • Costituzione, art. 13 (richiamato)

    Richiama l'obbligo del giudice di motivare puntualmente i provvedimenti che incidono sulla libertà personale e di ancorare le misure a precisi elementi di fatto

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Consente la condanna del ricorrente alle spese e ad altre somme a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Per contestare validamente una misura di prevenzione fondata sulla pericolosità generica (art.1 lett. b d.lgs. 159/2011) occorre confutare puntualmente gli "elementi di fatto" richiesti: dimostrare l'assenza di abitualità nel tempo, l'irrilevanza dei profitti illeciti rispetto al reddito complessivo o l'assenza di una relazione significativa fra condotte illecite e stile di vita.
  • La Corte, dopo la sentenza n.24/2019 della Corte costituzionale, richiede una motivazione analitica che colleghi i reati commessi a categorie di comportamento abituale; le censure generiche o prive di dati specifici sui redditi leciti sono destinate all'insuccesso.
  • Quando si impugna una misura di prevenzione è fondamentale produrre prove documentali o elementi concreti (es. dati sui redditi leciti, documentazione che escluda profitti illeciti, elementi cronologici) che permettano di confutare la ricostruzione fattuale del giudice di merito.
  • La valutazione dell'abitualità si effettua considerando tipologia e frequenza dei reati nel loro arco temporale rispetto all'età e alla vita del proposto: poche condotte isolata e datate possono non bastare, mentre reiterazioni anche in arco temporale relativamente breve possono essere ritenute significative, specie se producono profitto.
  • Sul piano processuale, ricorsi vaghi o meramente dogmatici rischiano di essere dichiarati inammissibili e possono comportare condanne alle spese e somme alla Cassa delle ammende; quindi la strategia difensiva deve mirare a offrire elementi fattuali concreti e una motivazione giuridica precisa.

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