Cassazione Penale, Sentenza n. 15291/2022 del 20/04/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte di appello di Bologna (12/06/2020) che aveva confermato le condanne pronunciate in abbreviato dal Tribunale di Parma per furto in abitazione (entrambi), detenzione e porto del fucile sottratto (entrambi) e simulazione di reato (solo Lika). Le doglianze principali riguardavano: per Miha, insufficiente e contraddittoria motivazione sulla prova oltre ogni ragionevole dubbio, carente valutazione dei tabulati telefonici e del riconoscimento fotografico del teste, e mancato esame della chiamata di correo indirizzata a Selmani; per entrambi, vizio di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti (per Lika anche mancata motivazione sull'attenuante della collaborazione ex art. 625-bis).
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso di Miha Emiljon (annullamento della sentenza di condanna e rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna per nuovo giudizio) rilevando carenze nella motivazione sotto il profilo del canone "oltre ogni ragionevole dubbio" e nell'analisi dei tabulati e degli elementi alternativi (chiamata di correo a Selmani, riconoscimento oculare). Ha altresì accolto il ricorso di Lika Arsen nei limiti indicati: l'annullamento e il rinvio per Miha impongono la riconsiderazione, nel giudizio di rinvio, della decisione relativa al diniego delle attenuanti generiche e dell'attenuante speciale ex art. 625-bis, così che la posizione di Lika dovrà essere riesaminata alla luce dell'esito del nuovo giudizio su Miha. La Corte ha inoltre fatto ampie considerazioni sulla utilizzabilità e valutazione dei dati di traffico telefonico alla luce della giurisprudenza europea e della disciplina nazionale transitoria.
Norme richiamate
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8
Regime processuale emergenziale che consente la requisitoria scritta e disciplina la discussione orale; citato per motivare la mancata richiesta di discussione e la valutazione delle memorie.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limiti all'articolazione dei motivi di ricorso in cassazione dalla parte; richiamato per definire le doglianze ammesse.
Previsione normativa che disciplina l'attenuante speciale per collaborazione nella confessione; evocata in relazione alla mancata riconoscimento dell'attenuante per Lika.
d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 132 (e art. 121, 126)
Disciplina sull'acquisizione dei dati relativi al traffico e all'ubicazione delle comunicazioni elettroniche; la Corte discute la nozione di "dati relativi al traffico" comprendente anche l'ubicazione e richiama la sanzione dell'inutilizzabilità in caso di violazione.
direttiva 2002/58/CE e sentenza CJEU Grande Sezione, causa C-746/18 (2/3/2021)
Principi di tutela dei dati personali e limiti all'accesso ai dati di traffico/ubicazione da parte delle autorità pubbliche; influenzano l'interpretazione nazionale e la necessità di controlli giurisdizionali.
Normativa transitoria che consente l'utilizzo dei dati di traffico acquisiti prima della sua entrata in vigore solo "unitamente ad altri elementi di prova" per reati con pena massima non inferiore a tre anni (ovvero reati gravi indicati); la Corte la interpreta come coerente con le indicazioni CJEU e applicabile al caso.
Richiamato nei principi giurisprudenziali: la sanzione di inutilizzabilità insorga a tutela della difesa e colpisce le prove a carico acquisite illegittimamente, senza essere usata per ignorare elementi favorevoli alla difesa.
art. 15 e art. 16 Cost.
Art. 15 tutela la segretezza della comunicazione (richiamata per i dati esteriori della conversazione e ubicazione raccolta con i tabulati); art. 16 rilevante per i dati di ubicazione non collegati a comunicazioni.
Massime di principio
- I dati di traffico/ubicazione telefonica acquisiti prima della novella normativa possono essere utilizzati solo "unitamente ad altri elementi di prova"; il loro valore probatorio va ponderato con cautela e non può reggere da solo una condanna.
- La violazione formale delle regole di acquisizione dei tabulati comporta, di regola, l'inutilizzabilità degli stessi come prova a carico, salvo che la disciplina transitoria e la giurisprudenza consentano un utilizzo limitato e collegato ad altri elementi probatori.
- Il canone dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" impone al giudice di esaminare analiticamente sia gli indizi singoli sia la loro ricomposizione unitaria, nonché di valutare e confutare adeguatamente le ipotesi alternative plausibili emergenti dal processo.
- Il silenzio o la condotta "adesiva" dell'accompagnatore di chi deposita una falsa denuncia non costituisce automaticamente prova del concorso nel reato; occorre motivare perché tale comportamento escluda altre fattispecie (es. favoreggiamento) e per quale ragione renda implausibile l'ipotesi alternativa.
- Il riconoscimento fotografico e le individuazioni oculari devono essere diligentemente valutati in motivazione: il giudice non può sostituirsi al teste nell'accertamento visivo né liquidare contraddizioni senza spiegazioni analitiche.
- Se la motivazione del giudice di merito è lacunosa o non risponde ai criteri logico-probatori richiesti per la prova indiziaria, la Cassazione può annullare e disporre il rinvio per nuovo giudizio.
- Nel processo penale la sanzione dell'inutilizzabilità è posta a tutela difensiva e non può essere usata per escludere automaticamente elementi favorevoli alla difesa: il giudice deve distinguere tra prove a carico illegittime e elementi che possono avere efficacia a discarico.
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