Cassazione Penale, Sentenza n. 48536/2022 del 21/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della conferma della condanna per tentata ricettazione di €2.580 ritenuti provento di spaccio del fratello. Il ricorrente contestava la mancata prova della provenienza delittuosa del denaro (sostenendo si trattasse di risparmi familiari destinati al pagamento del difensore) e la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche nonostante l'incensuratezza e l'inserimento lavorativo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la rimessione in discussione del compendio probatorio fosse inammissibile in questa sede e che la Corte territoriale avesse motivato correttamente la decisione ritenendo provata la provenienza delittuosa in ragione del numero e del confezionamento delle banconote (129 banconote da €20) e dell'assenza di allegazioni a favore della versione difensiva. Quanto alle attenuanti generiche, la Corte ha confermato il principio secondo cui la loro concessione richiede elementi positivi di personalità o di comportamento che nel caso concreto non risultavano. Per l'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di €3.000 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.). Sentenza a motivazione semplificata.
Norme richiamate
Norma relativa al reato di ricettazione: la Corte ha ritenuto che gli elementi di fatto (quantità e confezionamento delle banconote) fossero idonei a dimostrare la provenienza delittuosa del denaro.
Disciplina delle circostanze attenuanti generiche: la Corte ha ribadito che la loro applicazione non è automatica con la sola assenza di precedenti o di elementi negativi, ma richiede elementi positivi che nel caso non erano emersi.
art. 23 comma 8 D.L. n. 137/2020
Predisposizione del procedimento con contraddittorio scritto: il processo si è svolto con scambio scritto di memorie, come previsto dalla norma d'emergenza.
Conseguenze dell'inammissibilità del ricorso: applicazione della condanna alle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende, qui quantificato in €3.000.
Massime di principio
- In Cassazione non è consentita la libera riconsiderazione del compendio probatorio: i giudizi di fatto correttamente motivati dal giudice di merito sono insindacabili salvo vizio logico o di diritto.
- La provenienza del denaro come provento di reato può essere desunta anche da elementi indiziari concreti (es. numero elevato di banconote di piccolo taglio e modo di confezionamento), purché la motivazione sia logica e congrua.
- Spetta alla difesa allegare e documentare alternative plausibili (es. risparmi familiari) per rendere tale versione credibile e incidere sulla valutazione del fatto.
- Le circostanze attenuanti generiche non sono automatiche per il solo fatto di essere incensurati o occupati: richiedono elementi positivi che indichino un concreto cambiamento o una personalità meritevole di sconto.
- L'inammissibilità del ricorso comporta oneri economici per il ricorrente (spese processuali e somme alla Cassa delle ammende), perciò è importante valutare a monte la fondatezza formale e sostanziale dell'impugnazione.
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