Cassazione Civile, Ordinanza n. 01461/2025 del 21/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal pagamento delle prestazioni rese da una struttura sanitaria privata convenzionata, riconvertita da casa di cura per lungodegenti in RSA con parere favorevole della ASL. La struttura chiedeva il pagamento del residuo corrispettivo per le prestazioni effettuate tra il 1.5.2001 e il 30.6.2006, sostenendo che per i periodi in cui i posti letto effettivamente disponibili erano inferiori o comunque assimilabili a una fascia più bassa dovesse applicarsi la tariffa prevista per le RSA autorizzate fino a 60 posti letto, più favorevole rispetto a quella applicata dalla ASL per strutture autorizzate fino a 80 posti letto. In appello la struttura insisteva, in particolare, sulla perdurante validità oltre il 1999 della DGR Lazio n. 1182/1999, che avrebbe disciplinato anche la riclassificazione delle strutture intermedie ai fini tariffari. In Cassazione proponeva due motivi: con il primo denunciava violazione degli artt. 115 e 132 c.p.c., lamentando che la Corte d’appello non avesse valorizzato la mancata contestazione dei fatti da parte della ASL e non avesse esaminato documenti prodotti in appello, che sarebbero stati indispensabili ai sensi dell’art. 345 c.p.c.; con il secondo deduceva violazione dell’art. 233 c.p.c. e omessa pronuncia sul deferimento del giuramento decisorio, articolato per dimostrare l’applicazione, fino al 2006, della classificazione tariffaria di cui alla DGR 1182/1999 anche alle strutture con fino a 70 posti letto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché non vi era un’omessa pronuncia rilevante sulle istanze istruttorie; la censura, in sostanza, mirava a ottenere una rivalutazione del contenuto della DGR Lazio n. 1182/1999 e delle risultanze probatorie, attività riservata ai giudici di merito e non sindacabile in cassazione nei termini prospettati. Ha inoltre escluso che potesse ravvisarsi violazione dell’art. 115 c.p.c. per mancata contestazione o per asserito travisamento della prova, poiché i documenti prodotti erano comunque materiale da valutare e la ricorrente non aveva dimostrato la decisività e l’indispensabilità delle nuove produzioni. È stato rigettato anche il secondo motivo, poiché il giuramento decisorio deferito era privo di decisorietà: anche qualora i fatti dedotti fossero stati confermati, sarebbe stato comunque necessario interpretare il testo della delibera amministrativa, che, in quanto atto di un soggetto pubblico, non poteva essere superato da una mera prassi applicativa contrastante. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite e, se dovuto, al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
La violazione è deducibile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o non considera i fatti non contestati; non è invece censurabile la mera valutazione delle prove prodotte dalle parti.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
L’omessa pronuncia su istanze istruttorie non integra di per sé nullità della sentenza per difetto di motivazione; il vizio rilevante attiene al minimo costituzionale della motivazione e, se del caso, ricade nei limiti dell’art. 360, n. 5 c.p.c.
La produzione di nuovi documenti in appello richiede che essi siano davvero indispensabili e decisivi; la parte deve allegare in modo specifico perché non erano emersi nel primo grado e perché la loro acquisizione sia necessaria alla decisione.
Il giuramento decisorio è inammissibile quando i capitoli non hanno carattere effettivamente decisorio, cioè quando la questione richiede comunque la valutazione del contenuto di un atto o di una norma che non può essere superata da una mera conferma fattuale.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il parametro richiamato per le censure di nullità processuale, ma non consente di trasformare in vizio di legittimità la richiesta di rivalutazione del merito o delle prove.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
L’omessa considerazione di istanze istruttorie o di specifici fatti storici può essere scrutinata solo nei rigorosi limiti del vizio motivazionale oggi consentito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
DGR Regione Lazio n. 1182/1999
Secondo la Corte di merito, e in sostanza anche secondo la Cassazione, la delibera aveva efficacia limitata all’anno 1999 quanto alla regolazione delle fasce tariffarie per le strutture intermedie; la ricorrente chiedeva invece una lettura estesa anche agli anni successivi.
Massime di principio
- L’omessa pronuncia censurabile ex art. 112 c.p.c. riguarda le domande di merito e non le sole istanze istruttorie; per queste ultime il rimedio passa, se del caso, dal vizio motivazionale nei limiti consentiti dal giudizio di legittimità.
- La violazione dell’art. 115 c.p.c. è configurabile solo se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti o ignora fatti pacifici; non può essere dedotta per contestare la diversa valutazione di prove ritualmente acquisite.
- I documenti prodotti per la prima volta in appello sono ammissibili solo se la parte ne dimostra specificamente l’indispensabilità e la decisività, non essendo sufficiente richiamarne una generica utilità probatoria.
- Il giuramento decisorio è inammissibile quando la circostanza dedotta non è davvero decisiva, ossia quando la soluzione della lite dipende comunque dall’interpretazione di un atto o di una disciplina normativa che non può essere superata dal mero esito del giuramento.
- Non è consentito in cassazione chiedere una nuova valutazione del contenuto di un provvedimento amministrativo o del materiale istruttorio, perché tale attività appartiene al giudice di merito.
- Quando una controversia riguarda tariffe o corrispettivi fissati da un atto amministrativo, la sua interpretazione letterale e sistematica resta centrale e non può essere sostituita da una prassi applicativa allegata in giudizio se essa contrasta con il testo dell’atto.
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