Cassazione Penale, Ordinanza n. 39493/2025 del 09/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito sulla condanna per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 resta ferma, non essendo stata accolta alcuna censura utile a modificarla.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva confermato la condanna per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Il ricorrente ha censurato la decisione lamentando il mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 73, comma 5, del medesimo decreto, sostenendo in sostanza che la fattispecie concreta dovesse essere sussunta nella forma di lieve entità. La Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo si limitava a riproporre doglianze già esaminate dai giudici di merito e risultava inoltre generico, perché non si confrontava in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello, relativa al reato in materia di stupefacenti.
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Ipotesi attenuata/lieve entità invocata dal ricorrente e non riconosciuta nei giudizi di merito.
Base della condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende a seguito di declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già esaminate e confutate dai giudici di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La deduzione del mancato riconoscimento della fattispecie attenuata di lieve entità in materia di stupefacenti richiede una critica puntuale alla motivazione di merito; una doglianza generica non è idonea a superare il vaglio di ammissibilità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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