Cassazione Penale, Sentenza n. 45825/2024 del 13/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza di conferma della condanna per guida in stato di ebbrezza (art. 186 d.lgs. 30/04/1992 n. 285). Quattro motivi: 1) violazione di legge per mancata perizia richiesta per verificare la compatibilità dei valori etilometrici con la curva di Widmark; 2) mancata assunzione di prova decisiva (perizia tecnico-scientifica sulle misurazioni: 2,41 g/l prima prova e 2,16 g/l dopo 10 minuti); 3) violazione del principio del "oltre ogni ragionevole dubbio" e quindi insufficienza probatoria; 4) eccezione di illegittimità costituzionale/ne bis in idem per la coesistenza di sanzioni amministrative (sospensione della patente) e penali per la stessa condotta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondati o non specifici i primi tre motivi: la decisione di non disporre perizia è fondata sulla discrezionalità del giudice di merito e sulla valutazione del complesso probatorio (ammissione dell\'assunzione di alcol da parte dell\'imputato, sintomi di ebbrezza, dinamica dell\'incidente) che non rende necessario l\'accertamento richiesto; la contestazione dell\'oltre ogni ragionevole dubbio è generica e priva di specifici profili di manifesta illogicità della motivazione. Anche la questione di illegittimità costituzionale/ne bis in idem è stata ritenuta manifestamente infondata: il giudice conferma l\'orientamento secondo cui le sanzioni amministrative accessorie previste dal Codice della Strada non sono "sostanzialmente penali" e il sistema binario (sanzione amministrativa + penale) può essere legittimo se le sanzioni sono complementari e proporzionate. Conseguenze pratiche: confermata la condanna di Bonf\'à (pena di 8 mesi di arresto, ammenda di euro 2.000, beneficio della sospensione condizionale e della non menzione, revoca della patente come sanzione accessoria), condanna alle spese processuali e obbligo di versare €3.000,00 alla Cassa delle Ammende a norma dell\'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, art. 186
artt. 186, comma 2 lett. c) e comma 2-bis
La norma punisce la guida in stato di ebbrezza e prevede sanzioni penali e misure amministrative accessorie (es. revoca o sospensione della patente); la Corte ha ritenuto che la sanzione amministrativa accessoria non sia "sostanzialmente penale" da impedire l\'azione penale.
codice di procedura penale, art. 603
Regola la rinnovazione dell\'istruttoria in appello: il giudice di merito decide se disporla; la valutazione della necessità è rimessa al giudice di merito e non sindacabile in Cassazione salvo manifesta illogicità della motivazione.
codice di procedura penale, art. 606
art. 606, comma 1, lett. e)
Stabilisce il motivo di impugnazione per manifesta illogicità della motivazione; la Cassazione interviene solo se è dimostrata una tale illogicità da incidere sulla decisione.
codice di procedura penale, art. 649
Riferito in tema di ne bis in idem: l\'esistenza di una sanzione amministrativa non impedisce automaticamente l\'esercizio dell\'azione penale quando le sanzioni sono complementari e perseguono finalità diverse.
codice di procedura penale, art. 616
Prevede l\'onere a carico dell\'inammissibile di versare una somma alla Cassa delle Ammende; la Corte ha disposto il pagamento di €3.000,00 a carico del ricorrente.
Protocollo n. 7 CEDU, art. 4 e giurisprudenza Corte EDU
sentenza Corte EDU "Grande Stevens" 4/3/2014
La Corte EDU valuta se una sanzione amministrativa abbia natura sostanzialmente penale; tuttavia, la giurisprudenza di legittimità nazionale interpreta la pronuncia in modo che non imponga automaticamente l\'equiparazione di tutte le sanzioni amministrative a pene, lasciando margine di discrezionalità al legislatore e al giudice interno.
Corte Costituzionale, sent. n. 49/2015
Richiamata per precisare la rilevanza dell\'autonomia dell\'illecito amministrativo rispetto al penale e i limiti del sindacato costituzionale sul discrimine tra sanzioni amministrative e penali.
Massime di principio
- La decisione di disporre perizia tecnico-scientifica in appello è rimessa alla valutazione del giudice di merito: è necessaria solo se la perizia può incidere concretamente sul giudizio complessivo; la mancata perizia è sindacabile in Cassazione solo in presenza di manifesta illogicità della motivazione.
- La cosiddetta curva di Widmark non ha valore assoluto: le tempistiche di assorbimento e smaltimento dell\'alcol variano da soggetto a soggetto e, da sole, non rendono necessariamente inattendibili le misurazioni etilometriche.
- Per ribaltare una decisione penale in sede di legittimità invocando il principio dell\'oltre ogni ragionevole dubbio occorre evidenziare profili specifici e determinanti di manifesta illogicità o incongruenza della motivazione, non deduzioni generiche.
- La coesistenza di sanzioni amministrative e penali per lo stesso fatto non è automaticamente contraria al principio del ne bis in idem se le sanzioni sono complementari, perseguono finalità differenti e risultano complessivamente proporzionate.
- Elementi probatori collegati (ammissione di assunzione di alcol, sintomi clinici, dinamica dell\'incidente) possono corroborare l\'attendibilità delle misurazioni etilometriche anche in assenza di perizia tecnica richiesta dalla difesa.
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