Cassazione Civile, Ordinanza n. 03298/2023 del 02/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
Nel giudizio a quo il Tribunale di Roma aveva dichiarato inammissibile, perché tardiva, l’opposizione proposta dalla Procura della Repubblica avverso il decreto di liquidazione del compenso in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. La Procura ricorreva per cassazione con due motivi: con il primo deduceva che il decreto di liquidazione non le era mai stato notificato o comunicato e che non vi era prova dell’effettiva trasmissione del fascicolo completo del provvedimento all’ufficio affari civili della Procura; con il secondo sosteneva che il giudice di merito non avesse considerato l’attestazione del direttore amministrativo dell’ufficio affari civili, secondo cui non risultava alcuna comunicazione telematica o cartacea del provvedimento da parte della cancelleria del Tribunale. La censura era diretta a contestare la tardività dell’opposizione e, quindi, la declaratoria di inammissibilità resa dal Tribunale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, anzitutto, il difetto di esposizione sommaria dei fatti di causa, sufficiente di per sé a determinare l’inammissibilità. Ha poi osservato che, comunque, le doglianze erano infondate/inammissibili perché la comunicazione del provvedimento poteva avvenire anche in forma equipollente, purché idonea a garantire l’effettiva conoscenza del destinatario; nel caso concreto il Tribunale aveva accertato l’annotazione "al visto PM" nel fascicolo, ritenendo così entrato il provvedimento nella sfera di conoscibilità della Procura, e aveva escluso prova di una conoscenza successiva non imputabile all’ufficio. Poiché l’opposizione era stata proposta oltre 30 giorni dopo tale momento e, comunque, oltre il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., la tardività era correttamente affermata. La Corte ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002; nulla sulle spese per mancata difesa dell’intimato e per la natura pubblicistica dell’ufficio ricorrente.
Norme richiamate
richiamato per la definizione camerale del ricorso in base alla proposta del relatore
la comunicazione del provvedimento può avvenire anche con modalità equipollenti purché idonee a garantire l’effettiva conoscenza
richiamato nel combinato disposto con l’art. 136 c.p.c. ai fini delle modalità di comunicazione
il termine lungo di impugnazione si applica ai provvedimenti giurisdizionali a contenuto decisorio anche se non notificati o comunicati
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Ai fini della decorrenza del termine per impugnare, la comunicazione del provvedimento può essere desunta anche da modalità equipollenti, purché risulti assicurata l’effettiva conoscenza da parte del destinatario.
- L’onere di contestare efficacemente la tardività dell’opposizione richiede di allegare e provare non solo la mancata notifica/comunicazione formale, ma anche l’assenza di una conoscenza comunque avvenuta in modo idoneo e tempestivo.
- Il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. si applica a tutti i provvedimenti giurisdizionali a contenuto decisorio, anche quando non siano stati notificati o comunicati.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando difetta l’esposizione sommaria dei fatti di causa richiesta dalla disciplina processuale.
- L’annotazione del provvedimento nel fascicolo con formula idonea a segnalarne la presa visione può integrare una forma equipollente di comunicazione, se consente di ritenere che il destinatario abbia avuto effettiva possibilità di conoscerlo.
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