Cassazione Civile, Ordinanza n. 11836/2024 del 02/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da una cartella esattoriale pari a euro 30.452, emessa per differenze di premi assicurativi dovuti per il periodo 2001-2008, conseguenti a una variazione delle posizioni assicurative territoriali accertata tramite verbale ispettivo, nel quale risultavano esaminata documentazione contabile e amministrativa e sentiti vari lavoratori. In appello era stata rigettata l’opposizione del Comune alla cartella. Il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) deduzione di vizio di motivazione in relazione all’art. 2697 c.c., contestando il riparto dell’onere della prova a carico dell’INAIL; 2) omessa decisione sull’eccezione di prescrizione e decadenza per gli anni 2001-2002; 3) omessa decisione su errore nella determinazione delle sanzioni e sulla non colpevolezza della condotta. Nelle more del giudizio le parti hanno poi chiesto dichiararsi cessata integralmente la materia del contendere, perché il contribuente aveva richiesto la definizione agevolata dei carichi affidati ad ADER e vi aveva aderito pagando quanto riportato nella cartella.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto dell’intervenuta definizione agevolata del carico e della conseguente cessazione integrale della materia del contendere. Il giudizio è stato quindi chiuso senza decisione sui motivi di ricorso, con compensazione delle spese. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente come norma sul riparto dell’onere della prova, in relazione alla censura di motivazione sul punto; la Corte non entra nel merito perché la causa si estingue per cessata materia del contendere.
art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente, se dovuto.
art. 13, comma 1 bis, DPR n. 115/2002
È richiamato quale parametro per commisurare l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di cassazione, interviene una definizione agevolata del carico e le parti chiedono la declaratoria di cessazione della materia del contendere, la Corte prende atto dell’estinzione del conflitto e non esamina i motivi di ricorso.
- La cessazione integrale della materia del contendere comporta la chiusura del giudizio con compensazione delle spese, salvo diverse determinazioni normative o processuali.
- La mera deduzione di censure su onere della prova, prescrizione, decadenza o sanzioni resta assorbita se il rapporto controverso viene definito prima della decisione di merito.
- In caso di estinzione del giudizio di legittimità possono comunque sussistere i presupposti per l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13 DPR n. 115/2002.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 2 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11730/2024 del 02/05/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 2 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11758/2024 del 02/05/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 2 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11760/2024 del 02/05/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 2 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11762/2024 del 02/05/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 2 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11763/2024 del 02/05/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 2 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11764/2024 del 02/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →