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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3411/2023 del 26/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona che aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta documentale (sottrazione/distruzione di scritture contabili) commessa quale amministratore della societa' fallita Arte e Immagine Confezione s.r.l. Il ricorso articolava cinque motivi: (1) vizio di motivazione e mancata corrispondenza tra imputazione (sostenuta dal ricorrente essere di bancarotta impropria richiamando l'art.223 l.f.) e sentenza (art.216 l.f.); (2) violazione del diritto al contraddittorio e omessa assunzione dell'esame dell'imputato, con conseguente nullita' per esaurimento dell'istruttoria in un'unica udienza; (3) errata cumulazione di ipotesi (sottrazione vs omissione di tenuta della contabilita') e mancata prova del dolo specifico richiesto per la bancarotta documentale; (4) vizio di motivazione, travisamento della prova e mancato esame delle censure d'appello (anche in relazione al fatto che l'imputato sarebbe stato nominato dopo il periodo rilevante e detenuto per parte di esso); (5) travisamento/omessa motivazione in relazione alla configurabilita' dell'art.217 l.f. (ipotesi meno grave) e inversione dell'onere della prova.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, osservando che il capo d'imputazione indicava l'art.216, comma 1, n.2 l.f. e che non risultava alcuna incertezza tale da pregiudicare la difesa; sul secondo motivo ha rilevato la decadenza per mancata tempestiva eccezione in udienza e la regolarita' del procedimento (ammissione prove, discussione concordata, indicazione degli atti utilizzabili ai fini della decisione); il terzo motivo e' stato giudicato privo di specificita' e non confrontato con la motivazione di merito; il quarto e quinto motivi sono stati ritenuti generici e carenti di concreta indicazione del travisamento o dell'omessa valutazione. Il ricorrente e' stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende per l'inammissibilita' riprovevole del ricorso.

Norme richiamate

  • Codice di procedura penale

    art. 522, art. 606 comma 1 lett. b), c), e), art. 182, art. 468 commi 2 e 3, art. 511 comma 5, art. 192, art. 598, art. 605, art. 616

    La Corte ha applicato le regole di ammissibilità e specificita' del ricorso per cassazione (art.606 c.p.p.), ha richiamato la necessita' di eccepire immediatamente nullita' procedurali quali la mancata assunzione dell'esame dell'imputato (art.182) e ha fatto riferimento alle norme che regolano l'ammissione delle prove e l'utilizzo di atti ai fini della decisione (art.468, art.511). Ha altresi' condannato al pagamento ai sensi dell'art.616 per inammissibilita' gravemente infondata.

  • Legge fallimentare (Legge n. 267/1942 - fall.)

    art. 216 comma 1 n.2, art. 217 comma 2, art. 223

    L'art.216 n.2 e' stato ritenuto la norma richiamata dall'imputazione (bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione/distruzione di scritture). La Corte ha escluso che ci fosse confusione tale da ledere la difesa e ha ritenuto che non sussistesse motivo per qualificare i fatti come riconducibili all'art.217 (fatto minore).

  • Codice penale

    Citato in relazione alla valutazione dell'elemento soggettivo e alla distinzione tra dolo specifico e dolo generico; la Corte ha ritenuto che la motivazione di merito abbia indicato elementi dai quali desumere il dolo specifico.

  • Costituzione della Repubblica Italiana

    Richiamati in ordine al diritto a un giusto processo e al principio che non possa esserci una condanna senza un'appropriata distribuzione degli oneri probatori; la Corte ha ritenuto non violati tali principi alla luce dell'istruttoria e della motivazione di merito.

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo

    art. 6 comma 2 (diritto a un processo equo)

    Invocata dal ricorrente per l'assunto di inversione dell'onere della prova; la Corte di Cassazione ha ritenuto che non fondi la censura, considerata la valutazione del merito e la regolarita' del contraddittorio.

Massime di principio

  • Per censurare in cassazione vizi di motivazione o travisamento della prova occorre specificita': il ricorso non puo' limitarsi ad asserts generiche ma deve confrontarsi concretamente con le ragioni del giudice di merito.
  • Le nullita' o le omissioni procedurali rilevabili in udienza devono essere eccepite immediatamente dalla difesa (art.182 c.p.p.); in mancanza si incorre in decadenza e la questione non sara' piu' ammissibile in cassazione.
  • In tema di bancarotta documentale e' essenziale distinguere le fattispecie (sottrazione/distruzione vs omessa tenuta della contabilità): la qualificazione richiesta influenza l'elemento soggettivo (dolo specifico vs dolo generico) e l'imputazione deve essere chiara per non pregiudicare la difesa.
  • La Corte di Cassazione puo' verificare la correttezza in diritto dei provvedimenti anche prescindendo da motivazioni viziati, valutando i presupposti giuridici della decisione quando sia in contestazione un vizio di rito.
  • Ricorrere alla cassazione con motivi vaghi o manifestamente infondati espone al rischio di condanna alle spese e di sanzioni pecuniarie (anche a favore della Cassa delle ammende) per colpa nella proposizione del ricorso.

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