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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 40758/2021 del 20/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dichiarata inammissibile per difetto di notifica: l'atto era stato inviato via p.e.c. al difensore dell'intimata con accettazione dal sistema ma senza consegna per "casella piena". Poiché l'intimata aveva eletto domicilio fisico nello studio dell'avv. Domenico Febbo, il notificante avrebbe dovuto riprendere tempestivamente il procedimento notificatorio presso il domicilio eletto; non essendosi proceduto in tal senso nei termini adeguati, il ricorso è stato ritenuto inammissibile.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e non si è pronunciata sulle spese per mancanza di difesa della controparte. La Corte ha inoltre chiarito principi di diritto in tema di notificazioni telematiche: la notifica alla p.e.c. del difensore risultante dal Registro (RegInde) è valida indipendentemente dalla sua indicazione negli atti; tuttavia, se la notifica telematica non si perfeziona per ragioni imputabili al destinatario (es. casella p.e.c. piena), e il destinatario ha eletto domicilio fisico, il notificante ha l'onere di riprendere la notifica presso il domicilio eletto in tempo congruo (con richiamo alla metà del termine ordinario indicata dalla giurisprudenza di legittimità e al principio della ragionevole durata del processo).

Norme richiamate

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e successive proroghe

    Richiamato per la cornice temporale e le proroghe processuali inerenti i termini straordinari connessi al periodo emergenziale; incide sui termini ma non sul principio di notifica trattato.

  • art. 16-sexies, decreto legge n. 179/2012 (convertito dalla legge n. 221/2012), come modificato

    La Corte interpreta che la notifica è validamente effettuata alla p.e.c. del difensore risultante dal Registro degli esercenti la professione forense (RegInde) anche se non indicata negli atti; tale p.e.c. vale come indirizzo telematico di riferimento.

  • artt. 137 e seguenti, cod. proc. civ.

    Norme generali sulle notificazioni: la Corte richiama l'onere del notificante di riprendere le notificazioni secondo le regole ordinarie se la prima trasmissione telematica non si perfeziona.

  • art. 149-bis, comma 3, cod. proc. civ.

    Citato come norma che afferma la perfezione della notifica quando il gestore rende disponibile il documento nella casella del destinatario; la Corte la ritiene neutra rispetto al caso in cui la casella sia piena e il destinatario abbia eletto domicilio fisico.

  • art. 20, comma 5, d.m. n. 44/2011

    «il soggetto abilitato esterno è tenuto a dotarsi di servizio automatico di avviso dell'imminente saturazione della propria casella di posta elettronica certificata e a verificare la effettiva disponibilità dello spazio disco a disposizione»

    La disposizione tecnica obbliga il soggetto abilitato ad adottare accorgimenti per evitare la saturazione della casella, ma la Corte ritiene che, in quanto norma secondaria, non sia di per sé sufficiente a ritenere perfezionata la notifica quando la p.e.c. è piena e sia stata eletta un domicilio fisico alternativo.

  • art. 138, secondo comma, cod. proc. civ.

    La norma equipara al rifiuto intenzionale la mancata presa in consegna di un atto; la Corte però esclude che la semplice saturazione della p.e.c. equivalga a un rifiuto volontario e intenzionale di ricevere notificazioni.

  • principio della ragionevole durata del processo

    Richiamato come parametro che impone al notificante l'onere di riprendere tempestivamente la notifica presso il domicilio eletto per non comprimere il diritto a un processo in tempi ragionevoli.

Massime di principio

  • La notifica alla p.e.c. del difensore risultante dal RegInde è generalmente valida anche se non indicata negli atti, ma la validità richiede l'effettiva consegna (ricevuta di avvenuta consegna).
  • Se la notifica telematica non si perfeziona per ragioni imputabili al destinatario (es. "casella piena"), e il destinatario ha eletto un domicilio fisico specifico, il notificante è tenuto a riprendere la notifica presso il domicilio eletto in un termine congruo (giurisprudenza indicativa: metà del termine previsto dall'art. 325 c.p.c.), tenendo conto del principio della ragionevole durata del processo.
  • La responsabilità di mantenere la p.e.c. funzionante grava sul titolare, ma questa responsabilità non basta automaticamente a far ritenere perfezionata la notifica quando esiste una elezione di domicilio fisico alternativa.
  • Non è giustificato il deposito in cancelleria come sostitutivo automatico della ripetizione della notifica telematica: il notificante deve seguire le regole ordinarie di ripetizione della notifica (artt. 137 e ss. c.p.c.).
  • La disciplina tecnica (es. d.m. 44/2011) e le norme che regolano la disponibilità del documento nella casella sono rilevanti ma non prevalgono sulla possibilità processuale di eleggere un domicilio fisico alternativo se previsto; pertanto, in presenza di elezione di domicilio fisico, il notificante deve adottare misure attive per notificarvi gli atti qualora la p.e.c. non venga recapitata.

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