Cassazione Penale, Ordinanza n. 17070/2025 del 07/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Brescia aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado solo sotto il profilo del trattamento sanzionatorio per la maggior parte degli imputati che avevano concordato la pena ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., mentre aveva confermato la sentenza di primo grado nei confronti di due imputati che non avevano concordato la pena. In cassazione uno dei ricorrenti ha poi rinunciato al ricorso. Un secondo ricorrente ha dedotto: mancata rinnovazione di una prova peritale ritenuta necessaria; erronea rivalutazione del merito sulla responsabilità; censure sulla recidiva qualificata, sull'aumento di pena e sul divieto di prevalenza delle attenuanti generiche. Il terzo ricorrente ha eccepito la nullità della sentenza per l'asserita illegittima dichiarazione di assenza all'udienza di appello, sostenendo di non aver rinunciato alla personale comparizione e di essere stato presente alle precedenti udienze, quando era detenuto in regime domiciliare e aveva concordato la pena ex art. 599-bis c.p.p. La Corte ha ritenuto il primo ricorso inammissibile per rinuncia; il secondo inammissibile perché le censure sulla perizia e sul merito erano infondate o di merito e quelle sulla recidiva contrastavano con il dato normativo; il terzo inammissibile per difetto di concreto interesse a far valere la nullità, anche perché il concordato sulla pena era irrevocabile e non era indicata alcuna specifica attività difensiva preclusa dall'assenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Per il ricorrente che aveva rinunciato, l'inammissibilità è stata dichiarata per intervenuta rinuncia ex art. 591, comma 1, lett. d, c.p.p. Per il ricorrente che aveva contestato perizia, merito e sanzione, la Corte ha rilevato l'infondatezza e/o l'inammissibilità delle censure. Per il ricorrente che aveva dedotto nullità della sentenza per dichiarazione di assenza, la Corte ha escluso l'interesse concreto all'impugnazione ex art. 568, comma 4, c.p.p. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato quale sede del concordato sulla pena in appello; la richiesta di definizione con concordato è stata ritenuta irrevocabile
art. 591, comma 1, lett. d, c.p.p.
la rinuncia al ricorso determina l'inammissibilità del ricorso stesso
la recidiva qualificata comporta un aumento in misura fissa e impedisce il bilanciamento favorevole con le attenuanti
l'impugnazione richiede un concreto interesse; in mancanza, la doglianza sulla nullità processuale è inammissibile
non citato espressamente nel testo
non citato espressamente nel testo
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione comporta l'inammissibilità del gravame; la sanzione economica accessoria può essere applicata anche al ricorrente rinunciante se la rinuncia interviene solo dopo la comunicazione della fissazione dell'udienza e non risultano ragioni idonee a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
- Le censure che mirano a una rivalutazione del merito o a una diversa lettura delle risultanze istruttorie non sono ammissibili in sede di legittimità se la motivazione della sentenza di merito è logica e congrua.
- Il diniego di rinnovazione istruttoria, inclusa la prova peritale, non è censurabile quando il giudice di merito abbia motivato in modo coerente sulla completezza dell'istruttoria già svolta e sull'assenza di essenzialità dell'accertamento richiesto.
- In tema di recidiva qualificata, l'aumento di pena segue la misura legale fissa e opera il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche, sicché censure in senso contrario si pongono in contrasto con la lettera della legge.
- La deduzione di una nullità processuale è inammissibile quando il ricorrente non alleghi un concreto interesse all'eliminazione del vizio, ossia non indichi quale specifica utilità processuale potrebbe conseguire dall'accoglimento della censura.
- La richiesta di definizione del giudizio con concordato sulla pena ex art. 599-bis c.p.p., una volta formulata, è irrevocabile e non consente di fondare successivamente doglianze sulla mancata partecipazione a udienze non destinate ad attività istruttoria.
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