Cassazione Penale, Sentenza n. 39342/2023 del 27/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva confermato la condanna per il reato di evasione continuata. Il ricorrente deduceva: 1) inutilizzabilità delle videoriprese tratte da una telecamera installata in altro procedimento (contestando l'acquisizione ex officio del decreto autorizzativo ai sensi dell'art. 507 c.p.p., presunta violazione dell'art. 415-bis c.p.p. e dell'art. 270 c.p.p., nonché lesione della riservatezza), 2) travisamento della prova e illogicità motivazionale sul numero e la natura degli allontanamenti (contestando che si trattasse di brevi spostamenti non offensivi, inferiori ai 20 metri), 3) mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.), 4) illegittima applicazione della recidiva reiterata e motivazione insufficiente in ordine alla maggiore pericolosità, 5) vizio nella dosimetria della pena (art. 133 c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e lo ha respinto nei termini. Sul punto delle videoriprese la Corte ha ritenuto le immagini utilizzabili perché acquisite in luogo pubblico (via pubblica) e quindi non soggette alla preventiva autorizzazione giudiziaria prevista per le riprese effettuate all'interno del domicilio; ha richiamato giurisprudenza di legittimità che distingue i comportamenti "comunicativi" da quelli "non comunicativi" e la diversa rilevanza del luogo di captazione. Quanto al merito probatorio, la Corte ha ritenuto non configurabile travisamento della prova né la sussistenza della causa di tenuità, avendo le violazioni rilevanti modalità e ripetitività (anche multiple nella stessa giornata e con incontri con terzi). Ha inoltre ritenuto legittima l'applicazione della recidiva reiterata sulla base delle pregresse condanne e motivazione adeguata sulla pericolosità. La pena e la sua dosimetria sono state giudicate congrue e frutto di apprezzamento discrezionale immune da censure. Infine, è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento a favore della cassa delle ammende nella misura indicata nel dispositivo.
Norme richiamate
Riferita alla disciplina delle "prove atipiche": la Corte distingue le videoriprese effettuate in domicilio (illecite) da quelle effettuate in luoghi pubblici, aperti o esposti al pubblico (utilizzabili senza autorizzazione), precisando che l'art.189 viene applicato solo alle riprese non domestiche che richiedono motivazione
La dedotta violazione delle prerogative difensive per presunta tardiva acquisizione di atti precedenti le indagini è stata ritenuta infondata: i materiali erano confluiti nel fascicolo di accusa e l'eventuale integrazione ex art.507 c.p.p. è strumento legittimo per colmare lacune istruttorie
Il potere d'integrazione istruttoria è legittimo e finalizzato alla ricerca della verità; l'acquisizione ex officio di atti anche successiva non ha di per sé leso le prerogative difensive nel caso di specie
La Corte ha ritenuto irrilevante la doglianza relativa ai limiti dell'attività captativa richiamando che le riprese effettuate in luogo pubblico non sono soggette ai divieti evidenziati dall'art.270 nel contesto dedotto dalla difesa
La causa di non punibilità per particolare tenuità è esclusa quando la condotta, pur materiale minima, presenta frequenza o modalità tali da dimostrare offensività non tenue; nel caso specifico la ripetizione e gli incontri con terzi escludono la tenuità
Per l'applicazione dell'aggravante della recidiva reiterata non è necessaria una previa dichiarazione formale di recidiva semplice: è sufficiente l'esistenza di pregresse condanne definitive e una motivazione che evidenzi la maggiore pericolosità
La Corte ha ritenuto la motivazione sulla determinazione della pena adeguata: il giudice di merito può utilizzare formule quali "pena congrua" purché risulti che siano stati considerati i criteri indicati dall'art.133; non è richiesta motivazione analitica quando la pena non sia di gran lunga superiore alla media edittale
art. 14 Cost. (richiamato in giurisprudenza)
Richiamata dalla giurisprudenza per affermare che le videoriprese all'interno del domicilio possono ledere il principio di inviolabilità del domicilio e quindi essere illecite; la Corte ha distinto il caso di specie poiché le riprese sono state effettuate in luogo pubblico
art. 24 Cost., art. 2 Cost., art. 8 CEDU
Richiamate dalla difesa in tema di tutela dei diritti e della riservatezza; la Corte ha ritenuto che tali garanzie non siano state violati quando la ripresa ha riguardato spazi pubblici e comportamenti non comunicativi
Applicato per la statuizione circa le spese processuali e il versamento alla cassa delle ammende a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Le videoriprese effettuate in luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico sono generalmente utilizzabili senza necessità di preventiva autorizzazione dell'autorità giudiziaria; la tutela della riservatezza si rafforza quando la ripresa è all'interno del domicilio
- Occorre distinguere tra comportamenti "comunicativi" (parole, gesti funzionali a trasmettere un messaggio) e "non comunicativi" (presenza e movimenti): i primi possono richiedere autorizzazione, i secondi possono essere utilizzati se ripresi in luogo pubblico
- Per il reato di evasione, la durata o la distanza dell'allontanamento non incidono sullo status di evasione: qualsiasi allontanamento non autorizzato può integrare il reato indipendentemente dalla brevità
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art.131-bis) è esclusa se la condotta è ripetuta o presenta modalità che ne evidenziano un'effettiva offensività, anche se ciascun episodio apparisse "minimo"
- L'aggravante della recidiva reiterata può essere applicata sulla base di pregresse condanne definitive che, lette unitamente, dimostrino una maggiore propensione criminosa; non è necessaria una precedente formale declaratoria di recidiva semplice
- La valutazione del merito probatorio in Cassazione è limitata: la Corte di legittimità non riesamina i fatti a meno che non sussista un travisamento inequivocabile e documentabile del dato probatorio decisivo
- Nelle impugnazioni, i motivi manifestamente infondati 'ah origine' possono rendere inammissibile il ricorso in cassazione per carenza d'interesse rispetto a doglianze ulteriori
- La dosimetria della pena rientra nell'ampio apprezzamento discrezionale del giudice di merito: la motivazione è adeguata se è possibile rilevare che sono stati valutati i criteri di legge (art.133), salvo che la pena sia sproporzionata rispetto alla misura media edittale
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 27 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 39167/2023 del 27/09/2023
- Sentenza penale · 27 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 39169/2023 del 27/09/2023
- Sentenza penale · 27 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 39170/2023 del 27/09/2023
- Sentenza penale · 27 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 39171/2023 del 27/09/2023
- Sentenza penale · 27 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 39172/2023 del 27/09/2023
- Sentenza penale · 27 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 39173/2023 del 27/09/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →