Cassazione Civile, Ordinanza n. 34895/2021 del 17/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un verbale di accertamento di violazione del codice della strada elevato per il transito in una corsia preferenziale attivata in via di Portonaccio, a Roma. Il Giudice di pace aveva accolto l’opposizione del conducente; il Tribunale, in appello principale di Roma Capitale, ha invece riformato la decisione di primo grado e ha rigettato l’appello incidentale dell’opponente sulle spese. In Cassazione il ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che il giudice di merito non avrebbe considerato un’ordinanza prefettizia relativa a un diverso verbale elevato nei confronti di un terzo, con cui sarebbe stata riconosciuta l’inadeguatezza della segnaletica fino al ripristino della stessa; con il secondo ha censurato il governo delle spese del giudizio di merito. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché fondato su un atto riferito ad altro soggetto e altro verbale, proveniente peraltro da un’amministrazione diversa da Roma Capitale, e perché la doglianza mirava in realtà a sollecitare una nuova valutazione del merito. Ha ritenuto inammissibile anche la censura sulle spese, poiché il Tribunale le aveva regolate secondo il principio di soccombenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato che la censura basata sull’ordinanza prefettizia era irrilevante rispetto alla posizione del ricorrente e non idonea a dimostrare un riconoscimento da parte di Roma Capitale; inoltre ha ribadito che, quando l’opponente deduce non già l’inesistenza ma l’inadeguatezza della segnaletica, la prova della circostanza contraria grava su di lui. Quanto alle spese, ha rilevato che il Tribunale si era attenuto al criterio della soccombenza. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato come parametro della censura di violazione e falsa applicazione, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché volta a contestare la valutazione di merito.
Richiamato insieme all’art. 115 c.p.c.; la Corte esclude che il motivo consenta di riaprire il giudizio di fatto compiuto dal giudice di merito.
Usato per la proposta di definizione in camera di consiglio e per la valutazione di manifesta inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto dei presupposti processuali del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato in relazione alla misura del contributo unificato oggetto di eventuale raddoppio.
Massime di principio
- L’ordinanza o il provvedimento amministrativo relativo a un diverso soggetto e a un diverso verbale non può essere utilizzato, di per sé, come prova decisiva nel giudizio instaurato da un altro opponente, né come riconoscimento imputabile a un’amministrazione diversa da quella parte del processo.
- Quando l’opponente a sanzione stradale deduce l’inesistenza della segnaletica, l’onere della prova contraria grava sull’amministrazione; quando invece deduce soltanto l’inadeguatezza della segnaletica, la prova di tale insufficienza incombe sull’opponente.
- La censura che, sotto l’apparente deduzione di violazioni processuali, mira in realtà a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti e delle prove è inammissibile in sede di legittimità, perché la Cassazione non è giudice del merito.
- La regolazione delle spese conforme al principio di soccombenza non è sindacabile in cassazione se il giudice di merito ha effettivamente applicato quel criterio.
- La presenza di un successivo intervento di adeguamento della segnaletica non esclude di per sé l’esistenza della segnaletica preesistente, potendo al più incidere sulla valutazione della sua visibilità o adeguatezza.
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