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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11971/2026 del 30/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Furente ha impugnato l'ordinanza del 27/10/2025 che aveva revocato la sospensione condizionale della pena concessa con sentenza della Corte d'appello di Milano del 25/03/2019, denunciando: (i) violazione dell'art. 127 cod. proc. pen. per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, in quanto l'avviso di fissazione dell'udienza e il decreto di fissazione indicavano come oggetto la revoca di una diversa condanna (quella della Corte d'appello di Napoli irrevocabile il 28/12/2018), con conseguente mancata possibilità di difesa sulla revoca della sentenza di Milano; (ii) violazione dell'art. 164, comma 4, cod. pen. perché il giudice dell'esecuzione non acquisì il certificato del casellario/fascicolo del giudizio d'appello per verificare l'esistenza di cause ostative, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità; (iii) violazione dell'art. 167, comma 1, cod. pen. perché la prima condanna irrevocabile del 2007 si sarebbe estinta al momento del passaggio in giudicato del secondo reato (28/12/2018), rendendo illegittima la revoca della sospensione da parte della Corte d'appello di Milano.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso: ha annullato senza rinvio l'ordinanza del 27/10/2025. Motivazione principale: la revoca è stata adottata in difetto di domanda di parte e in violazione del principio del contraddittorio, poiché il provvedimento ha riguardato una sentenza diversa da quella indicata nella richiesta e nell'avviso d'udienza, senza che il nuovo "petitum" risultasse verbalizzato o formalmente introdotto. La Corte ha inoltre ritenuto assorbito ma comunque fondato il motivo relativo all'omessa acquisizione dei certificati penali/fascicolo, richiamando l'obbligo del giudice dell'esecuzione di verificare documentalmente la presenza di cause ostative e, se non note al giudice di cognizione, di provvedere alla revoca; nel caso di specie il controllo non era stato reso esplicito in sentenza.

Norme richiamate

  • art. 168 cod. pen.

    Disciplina la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena; la Corte evidenzia la natura dichiarativa della pronuncia ex art. 168 e che la revoca, pur essendo ammessa, deve rispettare i limiti della domanda e del contraddittorio quando decide su una specifica sentenza oggetto della richiesta

  • art. 127 cod. proc. pen.

    Richiama il rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio; l'omessa o errata indicazione dell'oggetto dell'udienza (sentenza da revocare) integra una nullità che rende illegittimo il provvedimento se non sanata tempestivamente e verbalmente

  • art. 164, comma 4, cod. pen.

    Stabilisce le cause ostative alla concessione della sospensione condizionale; la Corte ha richiamato che il giudice dell'esecuzione deve acquisire il fascicolo o i certificati per verificare se la causa ostativa fosse documentalmente nota al giudice di cognizione

  • art. 167, comma 1, cod. pen.

    Rilevato dal ricorrente per sostenere che una precedente condanna si era estinta e quindi non poteva fungere da ostacolo alla concessione del beneficio; la Corte prende atto della questione ma decide l'annullamento per violazione del contraddittorio

  • art. 666, comma 6, cod. proc. pen.

    Richiamato per spiegare che l'incidente di esecuzione è un procedimento di prima istanza in cui è ammessa l'integrazione/precisione della domanda, ma tale integrazione deve risultare dal verbale o dalla richiesta per essere efficace

  • Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015 (Longo)

    Giurisprudenza richiamata per affermare che il giudice dell'esecuzione deve acquisire il fascicolo del giudizio per verificare la conoscenza, da parte dei giudici di cognizione, di eventuali cause ostative; se tali cause erano documentali e non conosciute, il giudice dell'esecuzione deve provvedere alla revoca

  • Sez. 1, n. 45791 del 03/12/2024 (Caprini) e altre pronunce (Douah, Pariota, Marseglia)

    Giurisprudenza di legittimità confortante il principio secondo cui il procedimento di esecuzione è vincolato al "petitum" e al rispetto della domanda delle parti; il giudice non può sostituirsi alla domanda delle parti intervenendo su una sentenza diversa non richiesta senza che ciò sia verbalizzato

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione può revocare la sospensione condizionale della pena, ma l'intervento su una specifica sentenza richiede una domanda di parte che indichi chiaramente quale provvedimento debba essere revocato; decisioni su sentenze diverse da quelle richieste violano il principio della domanda e del contraddittorio
  • La mancanza nell'avviso di fissazione dell'udienza o l'assenza di verbalizzazione di una integrazione del "petitum" determina nullità per violazione del diritto di difesa, annullabile senza rinvio se la violazione ha inciso sull'esercizio del contraddittorio
  • Il giudice dell'esecuzione ha l'obbligo di acquisire il fascicolo del giudizio e/o i certificati penali per verificare l'esistenza di cause ostative (ex art. 164 c.p.); l'omissione di tale controllo può determinare l'illegittimità della revoca
  • In caso di conflitto tra precedenti condanne e riconoscimento del beneficio, occorre accertare documentalmente se le cause ostative fossero note al giudice di cognizione; solo se non lo erano la pronuncia di revoca è pienamente legittima previa corretta istruttoria
  • Nel procedimento di esecuzione è possibile integrare o precisare la domanda, ma l'integrazione deve emergere chiaramente dal verbale o da espressa richiesta in udienza per essere efficace e per rispettare il contraddittorio

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