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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1331/2023 del 16/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Napoli che confermava la condanna per bancarotta fraudolenta per distrazione e bancarotta impropria: 1) presunta illogicità per avere ritenuto Capaldo "prestanome" ma senza accertare la sua consapevolezza delle condotte dell'amministratore di fatto; 2) mancata motivazione sull'esclusione dell'applicabilità dell'aggravante di cui all'art. 219, co.1 L. fall.; 3) vizio e violazione di legge in ordine al riconoscimento dell'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, contestando la valutazione basata solo sull'entità della somma (diversa da quella dell'imputazione) e senza considerare la natura dei creditori; 4) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e insufficiente motivazione sul discostamento dalla pena minima.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato: la giurisprudenza ammette la responsabilità dell'amministratore formale per concorso ex art. 40, comma 2 c.p. se la sua condotta omissiva (mancato esercizio dei poteri di gestione e controllo) ha reso possibile il reato e se la prova del dolo emerge dalle modalità dei fatti (nel caso Capaldo risultava beneficiaria degli assegni). Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché l'aggravante di cui all'art. 219, co.1 L. fall. si applica anche alla bancarotta impropria. Il terzo motivo è inammissibile perché equivale a una rinnovazione del merito non consentita in Cassazione; i giudici di merito hanno correttamente valutato il danno complessivo alla massa creditoria. Il quarto motivo è inammissibile e manifestamente infondato: la Corte territoriale ha adeguatamente motivato il trattamento sanzionatorio alla luce dell'art. 133 c.p. e del rigetto delle attenuanti. Sono stati condannati i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 40, comma 2, c.p.

    art. 40, comma 2, Codice Penale

    La responsabilità dell'amministratore formale può derivare da omissione colposa del dovere di impedire l'evento quando abbia l'obbligo giuridico di esercitare i poteri di gestione e controllo; per il dolo è sufficiente la consapevolezza generica delle condotte illecite dell'amministratore di fatto

  • art. 219, co. 1, legge fallimentare

    art. 219, comma 1, Legge Fallimentare

    L'aggravante per danno patrimoniale di rilevante gravità è applicabile, per interpretazione estensiva e sistemica, anche ai fatti di bancarotta impropria

  • art. 223, co. 2, legge fallimentare

    art. 223, comma 2, Legge Fallimentare

    Richiama le pene previste dall'art. 216 per le fattispecie richiamate; utilizzata nella giustificazione dell'applicabilità dell'aggravante

  • art. 216, legge fallimentare

    art. 216, Legge Fallimentare

    Richiamato insieme ad art. 223 per il calcolo delle sanzioni nella fattispecie applicata

  • art. 133, c.p.

    Criteri per la determinazione della pena; la Corte d'appello ha motivato il discostamento dal minimo edittale richiamando la gravità dei fatti e l'assenza di elementi favorevoli

  • art. 62-bis, c.p.

    art. 62-bis, Codice Penale

    Riferimento normativo sulle circostanze attenuanti di cui i giudici hanno escluso l'applicabilità per la gravità della condotta

  • art. 616, c.p.p.

    art. 616, Codice di Procedura Penale

    Norma che consente la condanna alle spese processuali e al pagamento alla cassa delle ammende per ricorsi infondati o inammissibili

  • art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    art. 23, comma 8, D.L. 28/10/2020, n. 137

    Previsione procedurale relativa alla trattazione orale in udienza pubblica dei ricorsi; richiamata nel procedimento di Cassazione

Massime di principio

  • La responsabilità dell'amministratore formale può essere affermata per concorso in bancarotta fraudolenta anche se agisce come "prestanome", quando la sua omissione rispetto ai doveri di gestione e controllo abbia agevolato le condotte dell'amministratore di fatto e vi sia prova che abbia beneficiato o fosse consapevole, almeno genericamente, dei disegni illeciti
  • L'aggravante prevista dall'art. 219 L. fall. per danno patrimoniale di rilevante gravità può essere applicata anche alla bancarotta impropria; il giudizio si fonda sul danno complessivo cagionato alla massa dei creditori, non su singoli rapporti o su mere percentuali
  • In Cassazione non è consentita la semplice rivalutazione del merito: le doglianze devono essere specifiche e attinenti a questioni di diritto o di motivazione rilevabili nella sentenza impugnata; rilievi meramente ricostruttivi o generici sono inammissibili
  • Il giudice che si discosta dal minimo edittale deve indicare i criteri (art. 133 c.p.) che giustificano il maggior trattamento; contestazioni generiche sul quantum senza argomentazione specifica difficilmente ottengono accoglimento in sede di legittimità
  • Ricorsi manifestamente infondati o procedimenti di impugnazione privi di fondamento possono comportare condanne alle spese e sanzioni (cassa delle ammende) per responsabilità nella determinazione dell'impugnazione

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