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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15586/2022 del 21/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva il riconoscimento della continuazione (art. 671 c.p.p.) tra più reati di evasione per i quali era stato giudicato con tre sentenze di patteggiamento (11 giugno, 2 luglio e 23 luglio 2019) e una sentenza di condanna (13 febbraio 2020). Nell'impugnazione si deduceva che i reati fossero espressione di un medesimo disegno criminoso (violazione degli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p.) e si contestava, in via subordinata, l'inammissibilità della richiesta limitata al riconoscimento della continuazione tra i reati del 3 e del 7 giugno 2019, per mancato esperimento della procedura prevista dall'art. 188 disp. att. c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile (art. 606, comma 3, c.p.p.). Sul primo motivo ha ritenuto infondato che sussistesse un unico disegno criminoso: il giudice dell'esecuzione aveva compiuto una motivazione congrua, valutando gli indicatori rilevanti (omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità delle condotte, sistematicità, ecc.) e osservando che il "programma di vita delinquenziale" non equivale al disegno unitario richiesto per la continuazione. Sul secondo motivo ha confermato l'inammissibilità della domanda subordinata poiché essa riguardava reati giudicati tutti con sentenze di patteggiamento e, in tale ipotesi, l'art. 188 disp. att. richiede il formale consenso o dissenso del pubblico ministero su pena determinata; la mancata osservanza di quella procedura rende la richiesta inammissibile. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la continuazione; la Corte ha confermato che per riconoscerla è necessario un "medesimo disegno criminoso" valutato attraverso indicatori fattuali, non il semplice comportamento abituale del reo.

  • art. 81 cod. pen.

    Riferimento alla disciplina della continuazione ai fini dell'applicazione della pena; la Corte ha osservato che la valutazione del vincolo unificante deve essere motivata con i criteri consolidati.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma sul patteggiamento; le sentenze impugnate erano in parte pronunce di applicazione della pena su accordo delle parti, rilevanti ai fini dell'applicabilità dell'art. 188 disp. att.

  • art. 188 disp. att. cod. proc. pen.

    Prevede lo schema procedurale per le istanze che coinvolgono sentenze di patteggiamento: è necessario il formale consenso o dissenso del pubblico ministero su una pena determinata; la mancata osservanza rende inammissibile la richiesta di continuazione che riguardi esclusivamente reati giudicati con patteggiamento.

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'inammissibilità del ricorso per cassazione; applicata dalla Corte per dichiarare inammissibile il ricorso.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese processuali e a somme a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso infondato o colposo; alla luce della sentenza della Corte costituzionale n.186/2000 la Corte ha ritenuto non esclusa la colpa nella proposizione dell'impugnazione.

  • Corte Cost. n.186 del 2000

    Richiamata per il principio secondo cui non è possibile escludere automaticamente la colpa del ricorrente nella proposizione dell'impugnazione, giustificando l'imposizione della sanzione pecuniaria.

Massime di principio

  • La continuazione (art. 671 c.p.p.) richiede la prova di un "medesimo disegno criminoso", non è sufficiente la mera ripetizione o l'abitudine delittuosa: il giudice valuta indicatori concreti (omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, modalità, sistematicità).
  • Il "programma di vita delinquenziale" del reo non equivale automaticamente al disegno unitario richiesto per la continuazione.
  • Se la domanda di continuazione riguarda reati giudicati con patteggiamento, va osservata la procedura dell'art. 188 disp. att. c.p.p. (consenso/dissenso formale del pubblico ministero sulla pena); l'inosservanza rende la richiesta inammissibile.
  • Se la domanda di continuazione è mista (alcune sentenze da patteggiamento e altre da giudizio ordinario), l'art. 188 disp. att. non si applica alla parte relativa alle sentenze emesse con giudizio ordinario, ma trova applicazione per il riconoscimento che coinvolga le sole sentenze di patteggiamento.
  • Ricorsi generici, privi di specificità e di effettivi elementi nuovi o non considerati dal giudice, rischiano l'inammissibilità e l'obbligo di pagamento delle spese e di sanzioni pecuniarie.

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