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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20853/2023 del 16/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Napoli (10/05/2022) che aveva disposto la revoca della detenzione domiciliare per motivi di salute ai sensi dell'art. 47-ter, comma 1-ter Ord. pen., per la commissione di reati durante l'esecuzione della misura. Il ricorrente, tramite difensore, ha dedotto la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 666 c.p.p. per omessa notificazione del decreto di fissazione dell'udienza sia a lui sia al difensore di fiducia (sostenendo che la mancata notifica aveva impedito la presenza del proprio difensore e aveva determinato la nomina di un difensore d'ufficio), configurando secondo il ricorso una nullità assoluta sanzionabile ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179 c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile come manifestamente infondato. Ha ritenuto che il decreto di fissazione dell'udienza fosse stato emesso e notificato il 21/04/2022, mentre la nomina del difensore di fiducia da parte dell'interessato risulta intervenuta il 22/04/2022; quindi la notifica era regolare rispetto alla situazione di difesa vigente al momento dell'emissione. La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'avviso di fissazione dell'udienza cristallizza la situazione degli adempimenti di cancelleria e non deve essere ripetuto per difensori nominati successivamente. Per tali ragioni il vizio dedotto non è stato ritenuto idoneo a fondare il ricorso. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende; la motivazione è stata redatta in forma semplificata in considerazione della non complessità della questione e dell'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati.

Norme richiamate

  • art. 47-ter, comma 1-ter, Ordinamento penitenziario

    Norma che legittima la detenzione domiciliare per motivi di salute; qui costituisce la misura revocata per commissione di reati durante l'esecuzione della misura.

  • art. 666 cod. proc. pen.

    Regola la notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza; il ricorrente denunciava omessa notificazione, ma la Corte ha ritenuto irrilevante la successiva nomina del difensore di fiducia rispetto alla data di emissione dell'avviso.

  • art. 97, comma 4, cod. proc. pen.

    Consente la nomina di un difensore immediatamente reperibile; richiamata come giustificazione della nomina d'ufficio in udienza quando il difensore di fiducia non era presente.

  • artt. 178, comma 1, lett. c) e 179 cod. proc. pen.

    Riguardano la nullità degli atti processuali e le ipotesi di nullità assoluta; il ricorrente invocava tali disposizioni, ma la Corte ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per la nullità assoluta lamentata.

  • art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Prevede il motivo di ricorso per cassazione relativo a violazione di norme di diritto processuale (richiamato in ordine alla censura sulla notificazione).

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Stabilisce le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità del ricorso; applicata per imporre al ricorrente spese e versamento alla cassa delle ammende.

  • Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015 (Maritan)

    Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui l'avviso di fissazione dell'udienza deve essere notificato al difensore che rivestiva tale qualità al momento della fissazione e non anche a chi abbia successivamente acquistato la veste di difensore; l'emissione dell'avviso cristallizza la situazione degli adempimenti di cancelleria.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000, n. 186

    Richiamata in relazione alla valutazione della colpa della parte nella proposta del ricorso e alla conseguente determinazione delle sanzioni economiche; la Corte ha rilevato l'assenza di elementi per ritenere responsabilità soggettiva, pur applicando le conseguenze di legge.

Massime di principio

  • L'avviso di fissazione dell'udienza deve essere notificato al difensore che aveva la qualità di difensore di fiducia al momento dell'emissione dell'avviso; una nomina successiva del difensore non obbliga a una nuova notificazione.
  • La mera assenza del difensore di fiducia e la conseguente nomina di un difensore d'ufficio non comportano automaticamente la nullità assoluta degli atti se la notifica dell'avviso è stata regolare rispetto alla situazione temporale degli adempimenti di cancelleria.
  • Chi impugna per vizi di notificazione deve provare le date e la sequenza temporale (data di emissione e notifica dell'avviso rispetto alla data di nomina del difensore) per dimostrare il pregiudizio al diritto di difesa.
  • La Corte di cassazione può dichiarare inammissibile un ricorso manifestamente infondato; in tal caso il ricorrente può essere condannato alle spese e a un versamento alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
  • È utile richiamare la giurisprudenza consolidata (es. Sez. U. Maritan) quando si contestano profili formali relativi alla notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza, perché i principi di 'cristallizzazione' degli adempimenti di cancelleria sono applicati rigorosamente.

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