Cassazione Penale, Sentenza n. 44233/2022 del 21/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
1) Contestazione della mancata riqualificazione del fatto come "di lieve entità" ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990: la difesa sosteneva che la quantità di cocaina (circa 55 grammi, un unico precedente risalente nel tempo, stato di emarginazione sociale e buon comportamento processuale) fosse compatibile con la lieve entità. 2) Contestazione della applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione ex art. 86 d.P.R. 309/1990 e del richiamo agli artt. 86 d.P.R. e 203 cod. pen.: la difesa lamentava la mancata valutazione della pericolosità sociale in concreto e la mancata considerazione delle prospettive di integrazione e dei legami familiari.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la Corte d'appello ha adeguatamente valutato, secondo giurisprudenza consolidata, la quantità, la qualità, le modalità di confezionamento (ventitré involucri termosaldati) e gli elementi sintomatici di destinazione allo spaccio, escludendo la lieve offensività. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo: per l'applicazione dell'espulsione è necessario l'accertamento della pericolosità sociale e il bilanciamento con la situazione familiare ex art. 133 cod. pen.; la Corte distrettuale ha motivatamente ritenuto l'imputato socialmente pericoloso alla luce di precedente condanna per analogo reato, espulsione nel 2016 e rientro immediato seguito da nuovo arresto con un cospicuo quantitativo di cocaina, nonché mancanza di dimora stabile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma in favore della Cassa delle ammende (importo riportato nel testo: "euro tre").
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5
La norma sulla fattispecie di lieve entità richiede una valutazione complessiva (mezzi, modalità, circostanze, qualità e quantità) per verificare la scarsa offensività; il giudice deve motivare adeguatamente tale valutazione.
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 86
Prevede la misura di sicurezza dell'espulsione per stranieri resisi responsabili di reati in materia di stupefacenti; la sua applicazione richiede accertamento della pericolosità sociale in concreto.
I criteri di individualizzazione della pena (tra cui condotta, personalità, precedenti, situazione familiare) devono essere valutati comparativamente anche in sede di bilanciamento per misure che incidono sulla vita familiare.
Richiamato nella impugnazione avverso l'espulsione; la Corte ha valutato che l'accertamento della pericolosità sociale è imprescindibile.
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 8 (richiamato)
Il diritto alla vita privata e familiare richiede, in caso di espulsione, un bilanciamento tra interesse pubblico e tutela dei legami familiari; tale principio impone un accertamento concreto della gravità e della pericolosità.
Massime di principio
- Per la riconoscibilità della "lieve entità" ex art. 73 d.P.R. 309/1990 il giudice deve svolgere una valutazione complessiva e motivata: non conta solo la quantità ma anche la qualità, il confezionamento, le modalità e gli elementi sintomatici di destinazione allo spaccio.
- La detenzione di sostanza confezionata in numerosi involucri termosaldati e con elevata percentuale di principio attivo è un indice forte di destinazione allo spaccio e ostativo al riconoscimento della lieve entità.
- Per l'applicazione dell'espulsione ai sensi dell'art. 86 d.P.R. 309/1990 è necessario l'accertamento concreto della pericolosità sociale del condannato; rilevano precedenti specifici, recidiva, comportamenti successivi all'espulsione e assenza di stabile integrazione nel Paese.
- Il giudice deve operare un bilanciamento tra interesse generale alla sicurezza e diritto alla vita familiare (art. 8 CEDU), valutando la condizione familiare e gli altri criteri di cui all'art. 133 c.p.; la mancanza di motivazione su questi punti può rendere impugnabile la misura.
- In cassazione il ricorso è inammissibile se non mostra profili di vizio di diritto o di motivazione adeguatamente specificati: la Corte controlla la correttezza dell'applicazione dei principi giurisprudenziali e la presenza di motivazione non manifestamente illogica.
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