Cassazione Civile, Ordinanza n. 23975/2026 del 23/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
Più creditori, titolari di crediti cambiari scaduti e protestati verso una società poi risultata aver dismesso in rapida successione il proprio patrimonio immobiliare, avevano agito in revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. per far dichiarare inefficaci cinque atti di compravendita con cui la debitrice aveva alienato sei appartamenti con pertinenze. Il tribunale aveva accolto solo in parte la domanda, revocando un solo atto e rigettando gli altri. In appello i creditori avevano chiesto l’integrale revoca e una diversa regolazione delle spese; la corte d’appello aveva accolto in parte i gravami, dichiarando inefficaci tutti gli atti salvo quello in favore del resistente controricorrente, e rideterminando le spese. Con il ricorso per cassazione i creditori censuravano: 1) la ritenuta insussistenza della scientia damni in capo al resistente, sostenendo che la vendita fosse da leggere come segmento di una dismissione unitaria dell’intero patrimonio, con conseguente inversione dell’onere probatorio; 2) l’erronea valutazione delle presunzioni semplici, perché la corte avrebbe escluso la consapevolezza del pregiudizio sulla base di elementi non gravi, precisi e concordanti e senza considerare il complessivo quadro indiziario; 3) la motivazione sulla riliquidazione delle spese del primo grado; 4) la violazione del divieto di reformatio in peius e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per avere la corte d’appello disposto una nuova regolazione delle spese in favore del resistente senza appello incidentale; 5) la violazione delle regole sul valore della causa e sulla liquidazione delle spese in ipotesi di più creditori con domande autonome riunite, sostenendo che il valore dovesse essere determinato sommando tutti i crediti e che le spese dovessero essere liquidate unitariamente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché, sotto l’apparente veste di violazione di legge, miravano in realtà a ottenere una diversa ricostruzione del fatto e una nuova valutazione del materiale indiziario, operazioni riservate al giudice di merito; ha inoltre ribadito che, nella revocatoria ordinaria, la prova della scientia damni può essere fornita per presunzioni e che il controllo di legittimità non consente di sostituire una diversa inferenza probabilistica a quella compiuta in appello. Il terzo motivo è stato respinto perché la motivazione sulla riliquidazione delle spese era presente e non meramente apparente. Il quarto è stato rigettato perché la riforma parziale della decisione sul merito legittimava il nuovo regolamento delle spese anche senza impugnazione incidentale del resistente, in virtù dell’effetto espansivo interno e della connessione con la statuizione principale. Il quinto è stato respinto: l’azione revocatoria ha natura personale e, quando è proposta da più creditori, dà luogo a un litisconsorzio facoltativo con cause autonome; pertanto, ai fini della liquidazione delle spese non va sommato il valore di tutti i crediti, ma si deve fare riferimento al credito di maggior importo del singolo gruppo di domande, applicando poi l’aumento per pluralità di parti previsto dal D.M. n. 55/2014. Il resistente è risultato vittorioso anche in cassazione, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese e dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L'azione revocatoria ordinaria richiede, per gli atti successivi al sorgere del credito, la consapevolezza del pregiudizio alle ragioni creditorie da parte del debitore e, per gli atti onerosi, anche del terzo acquirente; la prova può essere presuntiva.
La violazione dell'onere della prova si configura solo se il giudice attribuisce l'onus probandi a una parte diversa da quella onerata secondo la struttura della fattispecie, non quando valorizza o non valorizza determinati elementi di fatto.
Rileva quale norma definitoria delle presunzioni semplici, utilizzabili per desumere la scientia damni da fatti noti.
Le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti; il relativo apprezzamento è riservato al merito e non è sindacabile in cassazione se la motivazione è congrua.
art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.
La motivazione è nulla solo in caso di mancanza assoluta, apparenza, contrasto irriducibile o incomprensibilità obiettiva; non basta un preteso difetto di sufficienza.
art. 111, sesto comma, Cost.
È evocato come parametro del requisito minimo di motivazione della sentenza.
Le spese seguono la soccombenza; la loro regolazione può essere rideterminata in appello se cambia l'esito della controversia.
Richiamato nel quadro della disciplina delle spese di lite, senza autonomo rilievo decisivo.
La condanna alle spese può essere pronunciata in solido nei confronti dei soccombenti.
La riunione di più domande revocatorie proposte da creditori diversi integra un litisconsorzio facoltativo, con cause autonome e scindibili.
Richiamato per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma escluso il vizio denunciato perché la nuova regolazione delle spese era conseguenza della riforma parziale.
Il giudicato interno sulle spese non si forma quando la statuizione dipendente è investita dall'effetto espansivo interno della riforma della decisione principale.
Richiamato nel tema dei limiti devolutivi dell'impugnazione.
Richiamato nel tema dell'appello incidentale e della riforma delle spese.
Richiamato per le domande ed eccezioni non riproposte in appello.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Non consente di ottenere una diversa ricostruzione del fatto sotto la veste di violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
È il vizio denunciabile in caso di nullità della sentenza o del procedimento, ma non per mere insufficienze motivazionali fuori dai casi di motivazione apparente.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
È utilizzabile solo per l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso; non per contestare questioni, argomentazioni o valutazioni probatorie.
Richiamato nella censura sulla determinazione del valore della causa ai fini delle spese.
Richiamato nella censura sull'uso del materiale probatorio e sulla dedotta omissione di fatti processuali.
Richiamato nel quadro delle impugnazioni e della regolazione delle spese.
In caso di assistenza di più parti o di più soggetti contro più soggetti, il compenso si determina tenendo conto della pluralità delle posizioni senza sommare i valori delle singole domande; si applicano gli aumenti percentuali previsti.
Consente la riduzione del compenso rispetto ai parametri medi entro i limiti regolamentari.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.p.r. n. 115/2002
È il parametro cui rinvia l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo in caso di rigetto.
Massime di principio
- Nell'azione revocatoria ordinaria, la scientia damni del debitore e, negli atti onerosi, del terzo acquirente può essere provata anche per presunzioni; l'apprezzamento della convergenza degli indizi è riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se adeguatamente motivato.
- La deduzione di violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. è inammissibile quando, sotto la veste formale di errore di diritto, mira in realtà a ottenere una diversa valutazione del fatto e del materiale indiziario.
- La denuncia di nullità per motivazione apparente è accoglibile solo nei casi estremi di mancanza assoluta, apparenza, irriducibile contrasto o incomprensibilità della motivazione; non basta contestare la sufficienza o la persuasività dell'argomentazione del giudice.
- In caso di riforma anche parziale della decisione sul merito, il giudice d'appello può rideterminare d'ufficio le spese del grado precedente quando la statuizione sulle spese è dipendente dall'esito della lite, senza necessità di appello incidentale della parte vittoriosa.
- L'azione revocatoria ordinaria ha natura personale e, se proposta da più creditori contro lo stesso atto dispositivo, integra un litisconsorzio facoltativo con cause autonome e scindibili; ai fini della liquidazione delle spese non si sommano i crediti di tutti i creditori, ma si assume il credito di maggior importo del singolo gruppo processuale, con gli aumenti previsti per la pluralità di parti.
- Nel giudizio di legittimità, il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo un fatto storico decisivo e discusso, non questioni giuridiche, deduzioni difensive o diverse letture delle risultanze processuali.
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