Cassazione Civile, Ordinanza n. 15227/2023 del 30/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fallimento)
La controversia
Una cooperativa agricola aveva promosso azione revocatoria ordinaria per far dichiarare inefficace, ai sensi dell'art. 2901 c.c., la vendita di alcuni terreni effettuata da un debitore poi dichiarato fallito a favore di due acquirenti. Il giudizio era stato interrotto dopo il deposito telematico, nel fascicolo, dell'istanza con cui il difensore del debitore aveva chiesto di dichiarare l'interruzione allegando la sentenza di fallimento. Il tribunale aveva poi dichiarato l'estinzione ritenendo tardiva la riassunzione, effettuata dalla cooperativa oltre tre mesi. In appello era intervenuto il fallimento del debitore, che aveva fatto propria l'azione revocatoria; la Corte d'appello aveva però dichiarato improcedibile l'appello della cooperativa e, comunque, aveva ritenuto tardiva la riassunzione, affermando che il termine trimestrale decorresse dal deposito telematico della sentenza di fallimento nel fascicolo, quale conoscenza legale dell'evento interruttivo. Il fallimento ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 300 e 305 c.p.c., 1710 e 1728 c.c. e 66 l.f., sostenendo che il deposito della sentenza di fallimento da parte del difensore del fallito non comportasse per il curatore una conoscenza legale del giudizio e non facesse sorgere un obbligo di immediata informazione; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 300 e 305 c.p.c., 66 l.f. e 170 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente fatto decorrere il termine di riassunzione dal deposito telematico del documento anziché dalla comunicazione della dichiarazione di interruzione, e che il semplice deposito non bastasse a far decorrere il termine perentorio con conseguente estinzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo assorbito il primo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 354 c.p.c. per il prosieguo del giudizio, disponendo che il giudice di rinvio provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che, in caso di fallimento, l'interruzione del processo opera automaticamente, ma il termine per riassumere decorre non dal mero verificarsi o dalla mera conoscibilità dell'evento fallimentare, bensì dal momento in cui la dichiarazione giudiziale di interruzione è portata a conoscenza delle parti, salvo che essa sia già conosciuta perché pronunciata in udienza; pertanto, nel caso concreto, il termine non poteva decorrere dal deposito telematico della sentenza di fallimento, ma dalla comunicazione del provvedimento di interruzione, con conseguente tempestività della riassunzione della cooperativa.
Norme richiamate
richiamato come base dell'azione revocatoria ordinaria proposta contro l'atto dispositivo del debitore.
richiamato nel denunciare l'interruzione del processo per fallimento della parte e i relativi effetti processuali.
interpretato nel senso che il termine per la riassunzione decorre dalla conoscenza della dichiarazione giudiziale di interruzione, non dal mero evento interruttivo.
richiamato per la riassunzione del giudizio interrotto.
la dichiarazione di fallimento determina l'interruzione automatica del processo, ma non fa decorrere da sé il termine per la riassunzione.
richiamato per il subentro del curatore nell'azione revocatoria promossa dal creditore.
richiamato nel secondo motivo in relazione alle modalità di comunicazione/notifica degli atti processuali.
invocato per sostenere il dovere del difensore di informare il curatore della sopravvenuta procedura concorsuale.
invocato insieme all'art. 1710 c.c. per escludere che il deposito telematico comporti automaticamente conoscenza legale in capo al curatore.
richiamato come ipotesi in cui la dichiarazione di interruzione è già conosciuta perché pronunciata in udienza.
indicato quale norma che impone la rimessione al primo giudice dopo la cassazione della decisione che ha erroneamente dichiarato estinto il processo.
richiamato come fondamento della rimessione al primo giudice nei casi di estinzione del processo decisa con sentenza impugnabile.
richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
Massime di principio
- In caso di apertura del fallimento, l'interruzione del processo è automatica, ma il termine per la riassunzione o prosecuzione decorre solo dal momento in cui la dichiarazione giudiziale di interruzione è portata a conoscenza della parte interessata, salvo che sia stata pronunciata in udienza e quindi già conosciuta.
- La mera conoscibilità di fatto dell'evento interruttivo, o il semplice deposito nel fascicolo della sentenza di fallimento, non sono di per sé sufficienti a far decorrere il termine perentorio di riassunzione previsto dall'art. 305 c.p.c.
- Quando si contesta la tempestività della riassunzione dopo l'interruzione per fallimento, il giudice deve avere riguardo alla data di comunicazione o notificazione della dichiarazione di interruzione, non alla data del fallimento o al deposito del relativo provvedimento.
- Se il giudice d'appello accerta che la riassunzione è stata tempestiva, la statuizione di estinzione del primo giudice va cassata e la causa va rimessa al primo giudice nei casi in cui la decisione impugnata abbia chiuso il processo per una questione pregiudiziale di rito.
- L'intervento del curatore in un'azione revocatoria già proposta non sana ex post un'estinzione già maturata, ma presuppone che il processo sia ancora pendente; perciò la verifica della tempestività della riassunzione è logicamente preliminare rispetto al tema del subentro della curatela.
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