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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08756/2026 del 08/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da due avvisi di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria ha recuperato IVA per operazioni ritenute inesistenti e maggiore IRPEF in capo al socio, ritenuto dominus della società. In primo grado il ricorso era stato accolto solo in parte: per alcuni rilievi era stata riconosciuta l’insussistenza della prova dell’Ufficio, mentre era stata confermata la pretesa su altre operazioni. In appello la Corte di giustizia tributaria regionale ha accolto l’appello dell’Agenzia e rigettato quello dei contribuenti, ritenendo inesistenti le operazioni fatturate, qualificando la società come mera cartiera e reputando irrilevanti le decisioni penali favorevoli richiamate dai contribuenti. Nel ricorso per cassazione sono stati proposti quattro motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente/carenza grafica e per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, lamentando che il giudice d’appello si sarebbe limitato a condividere la decisione di primo grado senza esaminare i documenti prodotti e avrebbe erroneamente qualificato la società come mera cartiera; 2) travisamento della prova e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che l’Ufficio non avesse provato gli incassi attribuiti al socio e che non fossero state valutate le risultanze documentali e penali favorevoli; 3) ulteriore travisamento della prova, insistendo sulla reale esistenza delle operazioni commerciali e sulla mancata considerazione dei rapporti con i partner commerciali e della documentazione extracontabile; 4) violazione dell’art. 2729 c.c., deducendo che gli accertamenti si fondavano su presunzioni prive dei requisiti di precisione, gravità e concordanza.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la motivazione della sentenza impugnata non era apparente: la CGT2 aveva indicato, sia pure sinteticamente, le ragioni per cui le decisioni penali e tributarie richiamate dai contribuenti non erano idonee a sovvertire la ricostruzione dell’Ufficio e del primo giudice. Ha ritenuto inammissibili il secondo e il terzo motivo, perché diretti in sostanza a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e a contestare apprezzamenti di merito non sindacabili in cassazione; inoltre ha richiamato il principio per cui l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. se il fatto storico è stato comunque considerato. Ha ritenuto inammissibile anche il quarto motivo, osservando che la dedotta violazione dell’art. 2729 c.c. mascherava una richiesta di rivalutazione dei fatti e delle prove. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è nulla solo quando sia meramente apparente, cioè priva di un autonomo processo deliberativo e non consenta di ricostruire l’iter logico-giuridico seguito dal giudice.

  • art. 156, comma 2, c.p.c.

    È richiamato in combinazione con l’art. 132 c.p.c. per sostenere che il vizio di motivazione apparente determina nullità della sentenza.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il vizio processuale utilizzato per censurare la nullità della sentenza per motivazione apparente o per errori di percezione del contenuto della prova, nei limiti tracciati dalla giurisprudenza richiamata.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Consente il ricorso solo per omesso esame di un fatto storico decisivo, principale o secondario, non per la mancata considerazione di singoli elementi istruttori o per richieste di rivalutazione del merito.

  • art. 115 c.p.c.

    Il travisamento della prova è censurabile solo se il giudice ha erroneamente percepito il contenuto oggettivo della prova, non quando contesta la valutazione del suo valore dimostrativo.

  • art. 2729 c.c.

    Le censure sulla violazione delle presunzioni semplici non possono trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione del compendio indiziario da parte della Cassazione.

  • art. 21-bis del d.lgs. n. 74 del 2000

    È richiamato per affermare che nel processo tributario rileva la sentenza penale irrevocabile di assoluzione solo nei limiti previsti dalla norma e comunque con effetti circoscritti, non automaticamente vincolanti in ogni caso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    È richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • La sentenza di appello non è nulla per motivazione apparente quando, pur in forma sintetica o per relationem, individui le ragioni della decisione e dia conto dei motivi di gravame esaminati, consentendo di comprendere l’iter logico seguito dal giudice.
  • In cassazione il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo; non è configurabile quando la censura investe soltanto la mancata considerazione di singoli documenti o la valutazione del materiale probatorio.
  • Il travisamento della prova è deducibile solo se il giudice abbia percepito in modo oggettivamente errato il contenuto della prova stessa; se la doglianza mira a contestare l’attendibilità o la forza persuasiva del materiale istruttorio, il rimedio è precluso in sede di legittimità.
  • Le censure sulla violazione dell’art. 2729 c.c. non possono essere usate per ottenere una nuova ricostruzione del fatto: la verifica di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni appartiene al giudice di merito.
  • Le decisioni penali o altri giudizi resi in procedimenti diversi non sono automaticamente vincolanti nel processo tributario; il loro rilievo va valutato alla luce dei diversi oggetti, dei diversi standard probatori e dei limiti normativi di efficacia nel giudizio fiscale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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