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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41339/2023 del 11/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Imputato ha impugnato la sentenza che lo aveva condannato per: 1) art. 10‑bis, comma 1 D.Lgs. 286/1998 (essersi trattenuto nel territorio nazionale senza permesso di soggiorno e senza documenti il 10/10/2019) e 2) art. 14, comma 5 (e secondo la difesa 5‑ter) D.Lgs. 286/1998 (permanenza in violazione di ordine di espulsione/ allontanamento notificato il 2/10/2019 con termine del 7/5/2017, accertata il 10/10/2019). I motivi di ricorso: (i) violazione di legge per presunta impossibilità del reato indicato in capo 2 in ragione delle date; (ii) nullità per errata indicazione del comma (la difesa sostiene che il fatto sarebbe quello di cui al comma 5‑ter e non al comma 5); (iii) violazione ex art. 649 c.p.p.: le due fattispecie (art.10‑bis e art.14 comma 5/5‑ter) configurerebbero la medesima condotta e non possono concorrere, dunque dovrebbe essere applicata solo la fattispecie più grave (art.14 comma 5‑ter). Il Pubblico Ministero aveva chiesto l'inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati i primi due motivi: gli errori relativi a date e alla indicazione del comma sono mere irregolarità materiali che non hanno pregiudicato il diritto di difesa, né hanno reso il fatto impossibile, e comunque la descrizione era sufficientemente specifica. Il terzo motivo è stato invece accolto: la permanenza sul territorio dopo un ordine di allontanamento costituisce reato permanente disciplinato dall'art. 14, comma 5‑ter (norma più grave) e assorbe la fattispecie meno grave di cui all'art. 10‑bis quando le condotte sono temporalmente sovrapposte. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio rispetto al capo 1) (art. 10‑bis), eliminata la pena di euro 1.000,00 e rideterminata la pena per il residuo reato (capo 2) in euro 11.000,00 di multa (anziché complessivi 12.000,00).

Norme richiamate

  • D.Lgs. 286/1998, art. 10‑bis comma 1

    Fattispecie delittuosa relativa allo trattenersi nel territorio nazionale senza permesso di soggiorno. La Corte ha ritenuto che questa norma non possa essere applicata contemporaneamente alla più specifica fattispecie successiva che sanziona la permanenza dopo ordine di allontanamento; viene assorbita quando le condotte sono sovrapposte temporalmente.

  • D.Lgs. 286/1998, art. 14 comma 5

    Norma richiamata nella imputazione originaria; la Corte ha rilevato che, pur potendo esservi imprecisione nell'indicazione del comma, ciò non ha pregiudicato la difesa. In concreto la valutazione si è concentrata sulla disciplina più grave (5‑ter) che disciplina la permanenza dopo ordine di allontanamento.

  • D.Lgs. 286/1998, art. 14 comma 5‑ter

    Fattispecie specifica e più grave che sanziona la permanenza nel territorio nazionale dopo l'emissione e la mancata ottemperanza a un ordine di allontanamento/espulsione. La Corte l'ha considerata reato permanente che assorbe l'ipotesi meno grave di cui all'art. 10‑bis quando la permanenza illegittima è successiva all'ordine e le condotte si sovrappongono.

  • Codice di procedura penale, artt. 521 e 522

    Richiamati dalla difesa in relazione a nullità e vizi dell'imputazione. La Corte ha richiamato la giurisprudenza che stabilisce che le imprecisioni non sempre determinano nullità quando non risultano pregiudizi alla difesa e quando la descrizione del fatto resta sufficientemente specifica.

  • Codice di procedura penale, art. 649

    Richiamato dalla difesa per sostenere l'assorbimento/concorrente tra più reati. La Corte ha fatto proprio il principio per cui, quando una condotta costituisce reato permanente più grave (art.14 comma 5‑ter), la fattispecie meno grave (art.10‑bis) è assorbita se le condotte sono temporalmente sovrapposte.

Massime di principio

  • Un errore materiale o una imprecisione nella indicazione di date o commi nell'imputazione non determina automaticamente la nullità della sentenza se non ha arrecato pregiudizio alla difesa e la descrizione del fatto è sufficientemente specifica; tali vizi devono essere eccepiti tempestivamente, preferibilmente prima dell'apertura del dibattimento.
  • La permanenza illegittima nel territorio dopo l'emissione di un ordine di allontanamento/espulsione è una fattispecie permanente e più grave (art. 14, comma 5‑ter D.Lgs. 286/1998) che, se accertata, assorbe la fattispecie meno grave di semplice trattenimento (art. 10‑bis). Non è possibile la duplice condanna per le due norme quando le condotte sono temporalmente sovrapposte.
  • Le due fattispecie (art.10‑bis e art.14 comma 5/5‑ter) possono eventualmente succedersi: art.14 comma 5‑ter si applica se c'è un ordine di allontanamento non ottemperato; art.10‑bis può trovare applicazione quando non è possibile contestare la violazione dell'ordine di allontanamento (ad es. cessata la permanenza che caratterizza il reato permanente) o in momenti temporali diversi.
  • Se il giudice di merito applica entrambe le norme per la medesima condotta temporale, in sede di impugnazione è possibile ottenere l'annullamento della parte relativa alla fattispecie assorbita e la ricalibrazione della pena residua.
  • Questioni relative alla regolarità dell'imputazione sollevate tardivamente (dopo l'apertura del dibattimento) sono in genere inammissibili o meno incisive; quindi le eccezioni procedurali vanno sollevate tempestivamente per essere efficaci.

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