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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18060/2026 del 20/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che tutti i motivi erano inammissibili o manifestamente infondati. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva confermato la sua responsabilità per i reati contestati, deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla dichiarazione di responsabilità, con lamentato travisamento della prova e contestazione della valutazione delle dichiarazioni della persona offesa; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 2 c.p.; 3) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. La Corte ha ritenuto il primo motivo non consentito perché meramente riproduttivo di censure già esaminate e perché, in presenza di doppia conforme, il travisamento della prova è deducibile solo se il dato asseritamente travisato è stato introdotto per la prima volta nella motivazione d'appello; inoltre, ha escluso che la doglianza potesse tradursi in una richiesta di rivalutazione del fatto. Il secondo motivo è stato dichiarato non consentito perché la questione non risultava specificamente devoluta con l'appello, come richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, c.p.p. Il terzo motivo è stato ritenuto non consentito e manifestamente infondato, poiché il mancato riconoscimento dell'attenuante implicava una valutazione discrezionale di merito sorretta da motivazione non illogica; in particolare, la Corte territoriale aveva escluso la speciale tenuità della rapina in ragione degli effetti dannosi complessivi subiti dalla persona offesa.

Norme richiamate

  • art. 61 n. 2 c.p.

    La circostanza aggravante è stata oggetto di censura, ma la doglianza non era consentita in cassazione perché non specificamente dedotta in appello.

  • art. 62 n. 4 c.p.

    L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è stata negata sulla base della valutazione complessiva degli effetti dannosi subiti dalla persona offesa; la Cassazione ha ritenuto la motivazione non illogica e quindi insindacabile.

  • art. 606 comma 3 c.p.p.

    I motivi di ricorso in cassazione devono essere specificamente dedotti in appello, a pena di inammissibilità.

  • art. 620 c.p.p.

    Non citato espressamente nel testo fornito.

Massime di principio

  • In presenza di doppia conforme, il travisamento della prova è deducibile in cassazione solo se il dato probatorio asseritamente travisato è stato introdotto per la prima volta nella motivazione della sentenza di secondo grado.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del materiale probatorio o una ricostruzione alternativa dei fatti, poiché tale attività è riservata al giudice di merito.
  • Le censure relative a circostanze aggravanti o attenuanti devono essere specificamente devolute con l'appello; in difetto, la questione non è ammissibile in sede di legittimità.
  • La mancata concessione di un'attenuante fondata su una valutazione discrezionale del giudice di merito non è sindacabile in cassazione se la motivazione è congrua e non manifestamente illogica.
  • La speciale tenuità del danno patrimoniale deve essere valutata alla luce della complessiva incidenza dannosa del fatto sulla persona offesa; tale apprezzamento, se sorretto da motivazione coerente, resta insindacabile in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRapina
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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