Cassazione Civile, Ordinanza n. 26388/2022 del 07/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società impugnava un avviso di accertamento ICI per omesso versamento dell'imposta per l'anno 2011, riferito a un complesso immobiliare destinato a officina meccanica, rimesse autolinee e uffici. In primo grado il ricorso era stato respinto; in appello la CTR aveva confermato il rigetto, ritenendo che, pur non essendo la società titolare di diritti reali sugli immobili, l'ICI fosse comunque dovuta anche dai concessionari di beni demaniali. In cassazione la società deduceva: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 360 c.p.c.; 2) violazione o falsa applicazione dell'art. 3 del d.lgs. 504/1992, sostenendo di non essere né proprietaria né titolare di diritti reali né concessionaria, ma semplice comodataria delle aree, con conseguente insussistenza della soggettività passiva ICI.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati i motivi congiuntamente esaminati, rilevando che la CTR aveva omesso di chiarire in concreto perché la società dovesse essere qualificata come concessionaria, tema decisivo per la soggettività passiva. Ha quindi cassato la sentenza impugnata. Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso della contribuente e, in sostanza, annullando l'avviso di accertamento ICI. Le spese di tutti i gradi sono state compensate integralmente per il consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale solo successivamente alla proposizione del ricorso.
Norme richiamate
la motivazione deve essere effettiva e intelligibile; la sua assenza sostanziale o apparenza integra nullità della sentenza
la nullità per motivazione apparente è denunciabile come error in procedendo; la violazione di legge sul tributo è deducibile come motivo di ricorso
art. 111 Cost.
impone un obbligo costituzionale di motivazione della decisione
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36
la sentenza tributaria deve contenere una motivazione idonea a rendere percepibile il percorso logico seguito dal giudice
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 1
il presupposto dell'ICI è il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 3
soggetti passivi sono il proprietario e i titolari di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie; la mera disponibilità del bene non basta
è stato seguito il procedimento camerale semplificato con contraddittorio regolarmente instaurato
Massime di principio
- In materia di ICI, la soggettività passiva va individuata sulla base della titolarità del diritto reale richiamata dall'art. 3 del d.lgs. 504/1992; la mera disponibilità materiale o l'uso del bene, se riconducibili a un diritto personale di godimento, non equivalgono al possesso rilevante ai fini dell'imposta.
- Quando la controversia riguarda la qualificazione del rapporto tra contribuente e bene immobile, il giudice di merito deve accertare e spiegare in concreto se la disponibilità discenda da comodato, concessione o diritto reale; una motivazione che si limiti ad affermazioni generiche sulla imponibilità dei concessionari senza verificare la specifica posizione della parte è apparente e nulla.
- La motivazione è apparente non solo quando manca graficamente, ma anche quando non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice e le ragioni della decisione; in tal caso la nullità è deducibile in cassazione come error in procedendo.
- Se, una volta correttamente qualificato il rapporto, dagli atti emerge con certezza che il contribuente è solo comodatario o comunque privo di un diritto reale, il giudice di legittimità può decidere nel merito senza rinvio e accogliere il ricorso originario del contribuente.
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