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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17018/2026 del 12/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il provvedimento impugnato è una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, che ha applicato all'imputato la pena di anni due di reclusione ed euro 600 di multa per furto pluriaggravato, partendo da una pena base di anni tre di reclusione ed euro 900 di multa. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge per asserita illegalità della pena: secondo il ricorrente, la pena pecuniaria base fissata in euro 900 sarebbe incompatibile con il sistema edittale dell'art. 625 c.p., poiché il minimo della multa per il furto monoaggravato è indicato in euro 927 e, quindi, non sarebbe ragionevole che per il furto pluriaggravato si applichi una pena base inferiore. La doglianza era quindi diretta a contestare la legalità del trattamento sanzionatorio concordato e recepito dal giudice del patteggiamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che, nei limiti del ricorso avverso la sentenza di patteggiamento, sia deducibile l'illegalità della pena, ma nel caso concreto non sussista alcuna pena illegale. La Corte ha richiamato la modifica dell'art. 625 c.p. operata dalla legge n. 103 del 2017 e ha osservato che la determinazione dei limiti edittali rientra nella discrezionalità del legislatore, sindacabile solo per manifesta irragionevolezza; sulla questione della asserita discrasia tra furto monoaggravato e pluriaggravato era già intervenuta la Corte costituzionale dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale. Pertanto il calcolo della pena concordata e applicata è stato ritenuto compatibile con il quadro normativo. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 4.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiama il rito del patteggiamento, nel cui ambito è stata pronunciata la sentenza impugnata

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    limita i motivi di ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento ai profili ivi indicati, tra cui l'illegalità della pena

  • art. 625 c.p.

    "La pena per il fatto previsto dall'articolo 624 e' della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 927 a euro 1.500"

    la norma, come modificata, fissa la cornice edittale per il furto monoaggravato; la Corte distingue tale previsione dal minimo originario della multa per il furto pluriaggravato

  • art. 624 c.p.

    richiamato come fatto base cui si riferisce la disciplina aggravata dell'art. 625 c.p.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità, senza contraddittorio e senza avvisi alle parti

  • art. 616 c.p.p.

    fondamento della condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende

  • art. 129 c.p.p.

    la sentenza impugnata aveva escluso la sussistenza di una causa di immediato proscioglimento

  • art. 1, comma 7, legge n. 103 del 2017

    ha modificato i limiti edittali dell'art. 625 c.p., incidendo sulla pena del furto aggravato

  • sentenza Corte costituzionale n. 136 del 2020

    ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale relativa alla discrasia dei minimi edittali

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento sono deducibili solo i motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., tra i quali rientra l'illegalità della pena.
  • L'illegalità della pena non può essere ravvisata quando il trattamento sanzionatorio applicato sia coerente con la cornice edittale prevista dalla legge, anche se il risultato normativo può apparire sistematicamente disarmonico.
  • La determinazione dei limiti edittali delle pene appartiene alla discrezionalità del legislatore ed è sindacabile solo nei limiti della manifesta irragionevolezza; il giudice ordinario non può sostituirsi a tale scelta normativa.
  • Quando la Corte costituzionale abbia già scrutinato la ragionevolezza della cornice edittale dichiarando inammissibile la questione, non è consentito al giudice di legittimità qualificare come illegale la pena applicata in base a quella disciplina.
  • In caso di ricorso inammissibile per manifesta infondatezza, la Corte può provvedere senza formalità e condannare il ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MateriePatteggiamentoImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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